Ordinanza n. 92/2026 - Roma, Sezione 1T
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio sulla richiesta di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno, del preavviso di rigetto del 26.9.2025, nonché ogni altro provvedimento antecedente e/o conseguente e/o presupposto, direttamente e/o indirettamente connesso con il decreto impugnato e che sia lesivo dei suoi diritti e/o interessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio sulla richiesta di rinnovo o conversione del permesso di soggiorno e preavviso di rigetto del 26 settembre 2025
Esito
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per ottenere la dichiarazione di illegittimità del silenzio formatosi sulla richiesta di rinnovo o conversione del permesso di soggiorno, impugnando altresì il preavviso di rigetto adottato dall'amministrazione il 26 settembre 2025 e gli atti connessi. In via incidentale ha chiesto la concessione di misure cautelari. Il TAR ha rilevato che il rito accelerato sul silenzio non esclude, di per sé, la possibilità di chiedere misure cautelari monocratiche o ante causam, poiché, per quanto non disciplinato, si applicano le regole del rito ordinario e la tutela cautelare è necessaria a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale. Nel caso concreto, tuttavia, l'amministrazione aveva già emesso un preavviso di rigetto.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo, nella fase sommaria, insussistenti i presupposti per concedere misure cautelari, anche in considerazione dell'intervenuto preavviso di rigetto. Ha disposto, invece, un adempimento istruttorio a carico della Questura di Roma, ordinando il deposito entro sessanta giorni di una relazione aggiornata sullo stato del procedimento. Le spese della fase cautelare sono state compensate, in ragione della peculiarità della vicenda. Il giudizio sul ricorso avverso il silenzio è stato rinviato all'udienza camerale del 21 aprile 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto il TAR ha respinto la richiesta di misure cautelari per l'insussistenza dei relativi presupposti nella fase sommaria.
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione; il giudizio è stato rinviato per la prosecuzione della trattazione.
art. 24 Cost.
Richiamato dal TAR quale fondamento del principio di effettività della tutela giurisdizionale, a sostegno dell'ammissibilità di misure cautelari anche nel rito sul silenzio.
art. 113 Cost.
Richiamato nel testo quale ulteriore parametro di compatibilità costituzionale della disciplina processuale in relazione all'effettività della tutela giurisdizionale.
Massime di principio
- Il rito accelerato avverso il silenzio dell'amministrazione non esclude di per sé la possibilità di chiedere misure cautelari monocratiche o ante causam, poiché, per quanto non espressamente disciplinato dal rito speciale, trovano applicazione le regole del giudizio ordinario e deve essere assicurata l'effettività della tutela giurisdizionale.
- La mera astratta ammissibilità della tutela cautelare nel rito sul silenzio non comporta la concessione della misura: il giudice deve comunque verificare, in concreto e in sede sommaria, la sussistenza dei relativi presupposti.
- La sopravvenuta adozione di un preavviso di rigetto da parte dell'amministrazione costituisce un elemento rilevante nella valutazione dell'istanza cautelare proposta nell'ambito di un giudizio avverso il silenzio, potendo condurre al rigetto della misura in assenza degli ulteriori presupposti cautelari.
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