Cassazione Civile, Ordinanza n. 11981/2023 del 05/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento relativa a sanzioni per IRAP. In primo grado la contribuente chiedeva l’annullamento della cartella anche deducendo la mancata applicazione della sanzione in misura ridotta per ravvedimento operoso, sostenendo di avere presentato istanza di correzione del modello F24, nel quale era stato indicato un codice tributo errato (saldo anziché acconto). La CTP accoglieva solo in parte, confermando la sanzione per tardivo versamento IRAP e riformando quella per omesso versamento. In appello la CTR accoglieva la tesi della contribuente, ritenendo applicabile il beneficio del ravvedimento perché il pagamento era stato eseguito in acconto e non a saldo, entro trenta giorni dalla scadenza. L’Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 18 e 57 d.lgs. 546/1992, perché la domanda di applicazione della sanzione ridotta sarebbe stata proposta solo in corso di giudizio; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., perché la CTR non avrebbe considerato il modello F24 dal quale emergeva che il versamento era avvenuto due anni dopo la scadenza e non entro trenta giorni; 3) violazione dell’art. 13 d.lgs. 472/1997, perché il ravvedimento richiede il contestuale pagamento del tributo, della sanzione e degli interessi.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo motivo, ritenendo che il ravvedimento operoso ex art. 13 d.lgs. 472/1997 sia subordinato anche al pagamento contestuale della sanzione rispetto alla regolarizzazione del tributo e al pagamento degli interessi moratori. Poiché era pacifico che la sanzione non era stata pagata contestualmente al tributo, mancavano i presupposti per il beneficio. I primi due motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito respingendo il ricorso introduttivo della contribuente nei limiti della pretesa residua relativa alla sanzione per tardivo versamento IRAP. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Il beneficio del ravvedimento operoso è subordinato a condizioni rigorose: oltre alla regolarizzazione del tributo e al pagamento degli interessi moratori, è necessario il pagamento contestuale della sanzione; in mancanza, non opera la riduzione della sanzione ordinaria.
artt. 18 e 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamati come norme processuali asseritamente violate per la dedotta tardività della domanda di riduzione della sanzione, ma il relativo motivo è rimasto assorbito dopo l’accoglimento del terzo motivo.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso per violazione di legge sostanziale.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Parametro del primo motivo, relativo a un asserito vizio processuale.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Parametro del secondo motivo, relativo a omesso esame di un fatto decisivo.
Massime di principio
- Il ravvedimento operoso costituisce un beneficio derogatorio rispetto alla sanzione ordinaria e, come tale, richiede il rigoroso rispetto di tutte le condizioni previste dalla legge.
- Ai fini del perfezionamento del ravvedimento, il pagamento della sanzione deve avvenire contestualmente alla regolarizzazione del tributo e al pagamento degli interessi; la mancanza di tale contestualità impedisce l’accesso alla riduzione.
- Quando il giudice di legittimità ritiene fondata una questione assorbente di diritto sostanziale, gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti.
- Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
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