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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38248/2021 del 03/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La lite trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da un professionista per il pagamento di un compenso di euro 977.479,95 per attività svolta in favore di una società nell'ambito della realizzazione di un tratto autostradale. La società propose opposizione al decreto ingiuntivo, accolta in primo grado. In appello, però, la Corte d'appello di Roma accolse il gravame del professionista e rigettò l'opposizione, confermando di fatto il credito azionato. La società propose quindi ricorso per cassazione articolato in due motivi, ma nelle more depositò atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., senza però notificare l'atto alla controparte né ottenere la sua accettazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la rinuncia al ricorso era stata solo depositata ma non perfezionata nelle forme richieste dall'art. 390 c.p.c., poiché non risultava notificata alla controparte costituita né accettata. Di conseguenza non è stata dichiarata l'estinzione del giudizio di legittimità, ma l'inammissibilità del ricorso. La società ricorrente è stata inoltre condannata a rifondere le spese del giudizio di cassazione al controricorrente e al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione deve essere perfezionata con le formalità previste, tra cui la notifica alla controparte costituita o al suo difensore e/o l'accettazione; in mancanza, non determina l'estinzione del giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Costituisce il parametro di riferimento per il contributo unificato cui si aggiunge l'ulteriore importo previsto dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, per produrre l'effetto estintivo del giudizio, deve essere perfezionata nelle forme di legge; il mero deposito dell'atto non basta se manca la notificazione alla controparte costituita o la sua accettazione.
  • Quando la rinuncia non è rituale, il giudizio di legittimità non si estingue ma il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese in favore della parte vittoriosa e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

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