Sentenza n. 57/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, n. 66/2025 del 10.3.2025, resa nel giudizio avente numero di R.G. 714/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Campobasso, quale giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Campobasso n. 66/2025, con la quale era stato accertato il suo diritto, quale docente precario supplente, al beneficio della carta del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, per l'importo complessivo di 1.000,00 euro, oltre interessi o rivalutazione fino all'effettivo soddisfo. Ha rappresentato l'inadempimento del Ministero e chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, nonché la nomina di un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Il TAR ha verificato la documentazione attestante il passaggio in giudicato, la notificazione della sentenza all'Amministrazione mediante copia conforme trasmessa via PEC e l'idoneità del titolo giudiziale, costituito da una sentenza del giudice ordinario del lavoro, a essere azionato mediante ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile l'azione poiché il passaggio in giudicato della sentenza risultava attestato dal Tribunale di Campobasso e il titolo era stato notificato al Ministero in copia conforme. Ha precisato che, a seguito delle modifiche all'art. 475 c.p.c. introdotte dal d.lgs. 149/2022 e dalla l. 197/2022, per l'esecuzione delle sentenze del giudice ordinario non è più necessaria la spedizione in forma esecutiva, essendo sufficiente la copia attestata conforme all'originale. Ha inoltre affermato che l'ottemperanza è esperibile per ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro 40 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mettendo a disposizione della ricorrente la carta del docente o altro strumento equipollente per gli anni scolastici indicati, per l'importo complessivo di 1.000,00 euro, oltre interessi o rivalutazione fino all'effettivo soddisfo. Ha nominato, per il caso di perdurante inadempimento, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi su istanza della ricorrente e con un ulteriore termine di 40 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 450,00 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente di proporre il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle statuizioni contenute in una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l'obbligo di conformazione grava su una pubblica amministrazione.
art. 475 c.p.c.
Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti
Per portare a esecuzione le sentenze del giudice ordinario, a decorrere dal 28 febbraio 2023, non è richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva; è sufficiente la notificazione di una copia attestata conforme all'originale.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
Ha introdotto le modifiche alla disciplina della forma del titolo esecutivo giudiziale richiamate dal giudice.
l. 29 dicembre 2022, n. 197
Ha modificato la disciplina introdotta dal d.lgs. 149/2022, applicata dal giudice in tema di forma del titolo esecutivo.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'adempimento dell'obbligo di una pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando la sentenza contiene statuizioni rimaste ineseguite a carico dell'Amministrazione.
- Per l'esecuzione delle sentenze del giudice ordinario, a decorrere dal 28 febbraio 2023, non è necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva: è sufficiente la notificazione al debitore di una copia attestata conforme all'originale, secondo l'art. 475 c.p.c. come modificato dal d.lgs. 149/2022 e dalla l. 197/2022.
- Nel giudizio di ottemperanza, accertati il passaggio in giudicato del titolo, la sua idonea notificazione all'Amministrazione e l'inadempimento dell'obbligo conformativo, il giudice può ordinare l'esecuzione entro un termine e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia amministrativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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