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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26984/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Pengue impugna l'ordinanza del 23/09/2022 della Corte d'appello di Napoli che aveva revocato, ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1, c.p., il beneficio della sospensione condizionale di due pene (m.10 di reclusione e multa; m.4 di reclusione e multa). Il ricorrente contestava in particolare la revoca della sospensione relativa alla sentenza definitiva del 28/03/2012 (m.4), sostenendo che il fatto successivo cui la Corte aveva fatto riferimento (reato del 24/11/2017, condanna divenuta definitiva il 17/12/2021) era oltre il quinquennio dall'irrevocabilità della sentenza del 28/03/2012 e quindi non poteva determinare la revoca.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la revoca fosse corretta: la sospensione relativa alla sentenza del 28/03/2012 era stata già compromessa da una successiva condanna per fatto commesso il 27/06/2012 (sentenza del Tribunale di Pescara del 28/06/2012, definitiva il 27/12/2012), che ha comportato la revoca del beneficio; inoltre la condanna definitiva per il reato del 24/11/2017 ha portato alla revoca anche dell'ulteriore beneficio precedentemente concesso. La decisione ricostruisce la disciplina secondo cui, quando esistono più sospensioni, la possibilità prevista dall'ultimo comma dell'art. 164 c.p. non opera se la sospensione successiva è stata revocata a seguito di una terza condanna; in tale ipotesi la revoca della prima sospensione è legittima. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen.

    La sospensione condizionale della pena si revoca di diritto se, nel periodo in cui la condanna rimane sospesa, il condannato commette un delitto che comporta pena detentiva; la revoca opera al momento del verificarsi del presupposto.

  • art. 164, ultimo comma, cod. pen.

    L'ultimo comma ammette che il giudice, nell'infliggere una nuova condanna, possa sospenderne l'esecuzione anche se il fatto è avvenuto nel quinquennio dall'irrevocabilità della prima sospensione; la Corte evidenzia però che tale disposizione vale solo nella specifica ipotesi di due sole condanne a pena sospesa e non quando intervenga una terza condanna che revoca la seconda sospensione.

  • art. 163, cod. pen.

    Riferimento ai limiti di pena per l'ammissione della sospensione condizionale: la cumulazione di pene può impedire la sospensione se supera i limiti dell'art. 163; la valutazione cumulativa è centrale per decidere se concedere o meno la sospensione successiva.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso; applicata qui al ricorrente.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 1, n. 15535 del 12/11/2019, dep. 2020, Petrucci, Rv. 278980)

    Precedente che chiarisce che una condanna a pena sospesa può costituire titolo per la revoca di una precedente sospensione solo se la seconda sospensione sia stata a sua volta revocata per effetto di una ulteriore condanna; ciò esclude l'operatività della tutela prevista dall'ultimo comma dell'art. 164 quando sono in gioco più di due sospensioni.

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale opera di diritto quando si verifica uno dei presupposti indicati dall'art. 168, comma 1 (nuovo delitto che comporti pena detentiva o mancato adempimento degli obblighi).
  • Se vi sono più sospensioni condizionali, la previsione dell'ultimo comma dell'art. 164 (che consente la concessione della seconda sospensione anche per fatti commessi nel quinquennio) tutela solo la situazione di due sole condanne sospese; perde efficacia se la seconda sospensione viene revocata per una successiva condanna.
  • La cronologia delle condanne è fondamentale: anche se un fatto successivo al quinquennio sembra lontano, la presenza di una condanna intermedia entro il quinquennio può già aver determinato la revoca della sospensione precedente.
  • La valutazione del cumulo delle pene ai sensi dell'art. 163 è decisiva quando il giudice infligge una nuova pena e decide se sospendere l'esecuzione, e può impedire che un fatto avvenuto nel quinquennio determini la revoca se il giudice concede la seconda sospensione.
  • In caso di rigetto del ricorso in Cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese processuali (art. 616 c.p.p.), perciò è necessario valutare con attenzione la fondatezza delle questioni di diritto prima di impugnare.

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