Cassazione Civile, Sentenza n. 8006/2023 del 20/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di due avvisi di accertamento (28/12/2012) che hanno rideterminato i redditi del ricorrente (IRPEF, IRAP, IVA per 2007 e 2008) sulla base di verifiche documentali e accertamenti bancari connessi ai versamenti in conto aumento capitale verso la s.r.l. La Siritide (di cui il ricorrente era socio). Censure principali: violazione dell'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale (art. 12, comma 7, legge n. 212/2000) soprattutto in relazione all'IVA; insufficiente valutazione/accertamento "a tavolino" e mancata considerazione delle giustificazioni/fonte dei fondi (disinvestimenti, redditi agricoli, modalità di custodia dei risparmi); vizio di motivazione dei giudici di merito; violazioni normative relative agli accertamenti bancari e all'autorizzazione per indagini finanziarie; duplicazione di tassazione sostenendo che le somme erano risparmi già tassati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze per difetto di legittimazione. Ha rigettato il ricorso proposto contro l'Agenzia delle Entrate, ritenendo i motivi complessivamente infondati o inammissibili: il primo motivo (contraddittorio) è stato dichiarato inammissibile per mancanza di autosufficienza e perché introduceva fatti nuovi non dedotti nei gradi di merito; gli altri motivi sono stati ritenuti o manifestamente infondati o relativi a rivalutazioni del merito vietate in cassazione. È stata confermata la validità degli avvisi di accertamento posti a fondamento dalle verifiche bancarie; il contribuente è rimasto soccombente ed è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio di legittimità, liquidate in euro 6.000,00 per compensi oltre spese.
Norme richiamate
legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), art. 12, comma 7
L'obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale è riconosciuto dalla giurisprudenza per i "tributi armonizzati" (es. IVA) ma la sua violazione determina la nullità dell'atto solo se il contribuente in giudizio prospetta concretamente le ragioni che avrebbe potuto far valere; inoltre la regola è stata applicata con limitazioni nei casi di accertamento a tavolino e di contraddittorio instaurato in procedure particolari (es. accertamento con adesione).
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 41
Richiamata dal ricorrente in relazione al diritto al buon governo e al contraddittorio; la Corte non ha ritenuto che il richiamo mutasse gli oneri probatori richiesti dalla giurisprudenza interna sul contraddittorio.
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 32
Norma sull'autorizzazione per le indagini finanziarie: la mancata allegazione dell'autorizzazione agli avvisi non è stata ritenuta elemento decisivo dalla CTR né dalla Cassazione, non essendo stata la questione dedotta in modo efficace e specifico nei gradi di merito.
d.P.R. n. 633 del 1972, art. 51
Norma richiamata in relazione agli obblighi documentali IVA; la Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i rilievi che miravano a trasformare la valutazione di merito in censura di legittimità.
D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6
Riguarda l'accertamento con adesione: la Corte ribadisce che la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione non rende inefficace l'avviso di accertamento, ma sospende termini e rappresenta una facoltà dell'Ufficio; non è incompatibile con le valutazioni sul contraddittorio endoprocedimentale così come delineato dalla giurisprudenza.
codice di procedura civile, art. 112
Richiamato per contestazioni di omessa pronuncia o ultrapetizione: la Corte ha ritenuto che i provvedimenti dei giudici di merito avessero implicitamente rigettato le doglianze del ricorrente e pertanto non sussistesse omissione decisoria.
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2
Norma in tema di accertamento induttivo: la Corte ha confermato che, una volta provati i movimenti bancari dall'amministrazione, incombe sul contribuente il compito di dimostrare analiticamente l'inclusione o l'estraneità di ciascun movimento nella base imponibile.
d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 163
Richiamato in relazione alla contestazione di duplicazione di tassazione: la Corte ha ritenuto infondata la censura perché il ricorrente non ha fornito prove analitiche per superare la presunzione derivante dagli accertamenti bancari.
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
Richiamato nelle doglianze sul contenuto degli avvisi di accertamento e sulla loro motivazione: la Corte ha ritenuto che la motivazione degli atti fosse implicitamente confermata dai giudici di merito.
legge n. 241 del 1990, art. 3 e art. 21‑septies
Richiamate in relazione ai principi di trasparenza e al contraddittorio amministrativo; la Corte non ha ritenuto che la loro invocazione, nella fattispecie e nelle modalità proposte, producesse l'annullamento degli atti impugnati.
Massime di principio
- Il mancato contraddittorio endoprocedimentale con riferimento a tributi "armonizzati" (es. IVA) può determinare la nullità dell'atto impositivo solo se il contribuente, già in giudizio, indica concretamente le ragioni che avrebbe potuto far valere e tali ragioni non sono pretestuose; tale deduzione deve essere tempestivamente svolta nei gradi di merito e non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.
- L'accertamento con adesione non invalida l'avviso di accertamento: presenta effetti sospensivi sui termini e costituisce uno strumento deflattivo del contenzioso, ma la mancata convocazione del contribuente nell'ambito dell'adesione è solitamente valutata come facoltà discrezionale dell'Ufficio, non come vizio di per sé.
- Quando l'amministrazione fornisce l'estratto dei movimenti bancari, si innesca una presunzione a suo favore; grava sul contribuente l'onere di provare analiticamente, movimento per movimento, l'inclusione delle somme nella base imponibile o la loro estraneità alla produzione di reddito: mere affermazioni generiche non sono idonee a superare la presunzione.
- Questioni procedurali relative a carenze formali (es. mancata allegazione di autorizzazioni) sono rilevanti solo se dedotte in modo specifico e tempestivo nei gradi di merito; diversamente la loro censura è inammissibile o priva di pregio in cassazione.
- Censure che importino una rivalutazione dei fatti storici o una nuova istruttoria sono inammissibili in cassazione: l'azione di legittimità non è un terzo grado di merito e richiede che i vizi denunciati siano di diritto o consistenti in omesso esame di fatti decisivi già delineati.
- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze non è sempre parte legittimata nei giudizi tributari: la sua difesa è rilevante solo se legittimamente intimato/partecipe nei gradi di merito; diversamente eventuali impugnative nei suoi confronti possono essere dichiarate inammissibili.
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