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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8006/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di due avvisi di accertamento (28/12/2012) che hanno rideterminato i redditi del ricorrente (IRPEF, IRAP, IVA per 2007 e 2008) sulla base di verifiche documentali e accertamenti bancari connessi ai versamenti in conto aumento capitale verso la s.r.l. La Siritide (di cui il ricorrente era socio). Censure principali: violazione dell'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale (art. 12, comma 7, legge n. 212/2000) soprattutto in relazione all'IVA; insufficiente valutazione/accertamento "a tavolino" e mancata considerazione delle giustificazioni/fonte dei fondi (disinvestimenti, redditi agricoli, modalità di custodia dei risparmi); vizio di motivazione dei giudici di merito; violazioni normative relative agli accertamenti bancari e all'autorizzazione per indagini finanziarie; duplicazione di tassazione sostenendo che le somme erano risparmi già tassati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze per difetto di legittimazione. Ha rigettato il ricorso proposto contro l'Agenzia delle Entrate, ritenendo i motivi complessivamente infondati o inammissibili: il primo motivo (contraddittorio) è stato dichiarato inammissibile per mancanza di autosufficienza e perché introduceva fatti nuovi non dedotti nei gradi di merito; gli altri motivi sono stati ritenuti o manifestamente infondati o relativi a rivalutazioni del merito vietate in cassazione. È stata confermata la validità degli avvisi di accertamento posti a fondamento dalle verifiche bancarie; il contribuente è rimasto soccombente ed è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio di legittimità, liquidate in euro 6.000,00 per compensi oltre spese.

Norme richiamate

  • legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), art. 12, comma 7

    L'obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale è riconosciuto dalla giurisprudenza per i "tributi armonizzati" (es. IVA) ma la sua violazione determina la nullità dell'atto solo se il contribuente in giudizio prospetta concretamente le ragioni che avrebbe potuto far valere; inoltre la regola è stata applicata con limitazioni nei casi di accertamento a tavolino e di contraddittorio instaurato in procedure particolari (es. accertamento con adesione).

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 41

    Richiamata dal ricorrente in relazione al diritto al buon governo e al contraddittorio; la Corte non ha ritenuto che il richiamo mutasse gli oneri probatori richiesti dalla giurisprudenza interna sul contraddittorio.

  • d.P.R. n. 600 del 1973, art. 32

    Norma sull'autorizzazione per le indagini finanziarie: la mancata allegazione dell'autorizzazione agli avvisi non è stata ritenuta elemento decisivo dalla CTR né dalla Cassazione, non essendo stata la questione dedotta in modo efficace e specifico nei gradi di merito.

  • d.P.R. n. 633 del 1972, art. 51

    Norma richiamata in relazione agli obblighi documentali IVA; la Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i rilievi che miravano a trasformare la valutazione di merito in censura di legittimità.

  • D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6

    Riguarda l'accertamento con adesione: la Corte ribadisce che la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione non rende inefficace l'avviso di accertamento, ma sospende termini e rappresenta una facoltà dell'Ufficio; non è incompatibile con le valutazioni sul contraddittorio endoprocedimentale così come delineato dalla giurisprudenza.

  • codice di procedura civile, art. 112

    Richiamato per contestazioni di omessa pronuncia o ultrapetizione: la Corte ha ritenuto che i provvedimenti dei giudici di merito avessero implicitamente rigettato le doglianze del ricorrente e pertanto non sussistesse omissione decisoria.

  • d.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2

    Norma in tema di accertamento induttivo: la Corte ha confermato che, una volta provati i movimenti bancari dall'amministrazione, incombe sul contribuente il compito di dimostrare analiticamente l'inclusione o l'estraneità di ciascun movimento nella base imponibile.

  • d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 163

    Richiamato in relazione alla contestazione di duplicazione di tassazione: la Corte ha ritenuto infondata la censura perché il ricorrente non ha fornito prove analitiche per superare la presunzione derivante dagli accertamenti bancari.

  • d.P.R. n. 600 del 1973, art. 42

    Richiamato nelle doglianze sul contenuto degli avvisi di accertamento e sulla loro motivazione: la Corte ha ritenuto che la motivazione degli atti fosse implicitamente confermata dai giudici di merito.

  • legge n. 241 del 1990, art. 3 e art. 21‑septies

    Richiamate in relazione ai principi di trasparenza e al contraddittorio amministrativo; la Corte non ha ritenuto che la loro invocazione, nella fattispecie e nelle modalità proposte, producesse l'annullamento degli atti impugnati.

Massime di principio

  • Il mancato contraddittorio endoprocedimentale con riferimento a tributi "armonizzati" (es. IVA) può determinare la nullità dell'atto impositivo solo se il contribuente, già in giudizio, indica concretamente le ragioni che avrebbe potuto far valere e tali ragioni non sono pretestuose; tale deduzione deve essere tempestivamente svolta nei gradi di merito e non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.
  • L'accertamento con adesione non invalida l'avviso di accertamento: presenta effetti sospensivi sui termini e costituisce uno strumento deflattivo del contenzioso, ma la mancata convocazione del contribuente nell'ambito dell'adesione è solitamente valutata come facoltà discrezionale dell'Ufficio, non come vizio di per sé.
  • Quando l'amministrazione fornisce l'estratto dei movimenti bancari, si innesca una presunzione a suo favore; grava sul contribuente l'onere di provare analiticamente, movimento per movimento, l'inclusione delle somme nella base imponibile o la loro estraneità alla produzione di reddito: mere affermazioni generiche non sono idonee a superare la presunzione.
  • Questioni procedurali relative a carenze formali (es. mancata allegazione di autorizzazioni) sono rilevanti solo se dedotte in modo specifico e tempestivo nei gradi di merito; diversamente la loro censura è inammissibile o priva di pregio in cassazione.
  • Censure che importino una rivalutazione dei fatti storici o una nuova istruttoria sono inammissibili in cassazione: l'azione di legittimità non è un terzo grado di merito e richiede che i vizi denunciati siano di diritto o consistenti in omesso esame di fatti decisivi già delineati.
  • Il Ministero dell'Economia e delle Finanze non è sempre parte legittimata nei giudizi tributari: la sua difesa è rilevante solo se legittimamente intimato/partecipe nei gradi di merito; diversamente eventuali impugnative nei suoi confronti possono essere dichiarate inammissibili.

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