Cassazione Civile, Ordinanza n. 32889/2022 del 08/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento ai fini IVA, IRPEG e IRAP per l'anno d'imposta 2005, fondato sull'applicazione degli studi di settore e finalizzato a recuperare maggiori ricavi rispetto a quelli dichiarati. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale aveva poi respinto l'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 62-bis del D.L. n. 331/1993 e dell'art. 2697 c.c., oltre a vizio motivazionale, sostenendo che il giudice d'appello aveva erroneamente annullato l'atto per difetto di motivazione sull'applicazione degli studi di settore, senza considerare che la contribuente non aveva fornito nel contraddittorio elementi concreti idonei a contestare la pretesa fiscale e a giustificare lo scostamento dei ricavi dichiarati. Con il secondo motivo ha denunciato la nullità della sentenza per motivazione apparente, per non avere la CTR indicato le specifiche difese della società che l'Ufficio avrebbe trascurato.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, rilevando che, in tema di accertamento standardizzato mediante studi di settore, quando il contraddittorio endoprocedimentale sia stato ritualmente attivato e il contribuente non abbia allegato elementi concreti a sostegno delle proprie contestazioni, l'Ufficio non è tenuto ad ulteriori dimostrazioni oltre allo scostamento dai parametri. Ha quindi cassato la sentenza impugnata, ha dichiarato assorbito il secondo motivo e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della società contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; la società è stata condannata a pagare le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 62-bis D.L. n. 331/1993
Disciplina richiamata quale base normativa degli studi di settore e dell'accertamento standardizzato fondato su parametri statistici.
art. 2697 c.c.
Richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova: il contribuente, dopo il contraddittorio, deve offrire elementi concreti a contrasto della presunzione di maggior reddito.
art. 384 c.p.c., comma 1
Consentiva alla Corte, una volta cassata la sentenza, di decidere la causa nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Nell'accertamento tributario standardizzato fondato su studi di settore o parametri, il contraddittorio con il contribuente è elemento essenziale del procedimento e condiziona la tenuta della presunzione di maggior reddito.
- Se il contraddittorio è stato ritualmente attivato e il contribuente non allega circostanze concrete idonee a giustificare lo scostamento dai parametri, l'Ufficio non è tenuto a fornire ulteriori prove oltre al disallineamento tra reddito dichiarato e reddito standardizzato.
- La motivazione dell'avviso di accertamento non può ridursi al mero richiamo dello scostamento solo quando siano state sollevate contestazioni specifiche nel contraddittorio; in difetto di tali allegazioni, lo scostamento può bastare a fondare la pretesa.
- Quando la questione decisa riguarda un principio di diritto già consolidato e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza e decidere nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente.
Come è indicizzato
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