Cassazione Penale, Sentenza n. 38880/2023 del 25/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia che aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere disposta dal GIP di Treviso per il delitto di omicidio in concorso. Il ricorrente deduceva, in primo luogo, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Clirim Kolgeci e riportate in annotazione di servizio (non verbalizzate) per violazione degli artt. 357, comma 2, lett. c) e 191 c.p.p.; in secondo luogo, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di più persone informate sui fatti (Kastriot, Astrit, Petrit, Arsim) per mancata applicazione delle garanzie previste dagli artt. 63 e 64 c.p.p. e per violazioni degli artt. 64, commi 3 e 3bis, 350 comma 3, con conseguente illogicità della motivazione del Tribunale. Il ricorrente sosteneva che l'eliminazione delle dichiarazioni non verbalizzate avrebbe fatto venir meno il nucleo indiziario a suo carico.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto utilizzabili, nella fase cautelare, le dichiarazioni annotate dalla polizia giudiziaria nell'annotazione di servizio quando la verbalizzazione non è stata possibile per impedimento fisico del dichiarante, richiamando il combinato disposto degli artt. 357 comma 3 e 373 comma 4 c.p.p. e un orientamento consolidato di legittimità che ammette l'utilizzo delle informazioni riportate nelle informative/annotazioni per misure cautelari. Ha inoltre escluso l'applicabilità estensiva dell'art. 191 c.p.p. per non trasformare in inutilizzabili tutte le violazioni formali. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato inammissibile la parte relativa alle persone diverse da Clirim per genericità e mancata prova della "resistenza" (incidenza della espunzione sul compendio indiziario) e ha ritenuto infondato il profilo relativo a Clirim, condividendo la valutazione del Tribunale secondo cui non vi erano precisi indizi di reità già conosciuti dall'autorità procedente tali da imporre l'escussione con garanzie tipiche dell'indagato. Conseguentemente, il ricorso è respinto, il ricorrente è condannato alle spese e ordinata la trasmissione di copia del provvedimento.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la funzione del Tribunale in sede di riesame; contestualizza la competenza del giudice che ha confermato la misura cautelare
art. 357, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.
Prevede la verbalizzazione delle dichiarazioni assunte dalla polizia giudiziaria; la Corte ha però ritenuto che la mancata verbalizzazione sia ammissibile se l'acquisizione è documentata nell'annotazione e vi sia un impedimento fisico del dichiarante, purché ciò sia adeguatamente motivato
art. 373, comma 4, cod. proc. pen.
gli atti sono documentati nel corso del loro compimento ovvero immediatamente dopo quando ricorrono insuperabili circostanze, da indicarsi specificamente, che impediscono la documentazione contestuale
Consente la documentazione differita degli atti quando sussistono circostanze insuperabili; la Corte l'ha ritenuta applicabile al caso in cui il dichiarante non poteva sottoscrivere per motivi di salute
art. 191 cod. proc. pen.
Divieto di utilizzabilità di prove acquisite in violazione di legge; la Corte ha escluso l'estensione automatica e generalizzata di tale divieto alle violazioni formali della verbalizzazione delle sommarie informazioni, evitando una interpretazione che renderebbe inutilizzabili molte acquisizioni documentate in modo diverso
art. 351 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'assunzione delle informazioni dai testimoni/persone informate sui fatti; le dichiarazioni assunte ai sensi di tale articolo possono essere riportate in annotazioni/informative e, secondo la Corte, utilizzate in fase cautelare se correttamente documentate
art. 195, comma 4, cod. proc. pen.
Vieta la testimonianza del funzionario di polizia su dichiarazioni acquisite con le modalità dell'art. 351 in alcuni contesti; il ricorrente invocava l'effetto preclusivo, ma la Corte non ha ritenuto che ciò imponga automaticamente inutilizzabilità delle annotazioni ai fini cautelari
art. 141-bis cod. proc. pen.
Richiamata in motivazione come esempio di norma che espressamente prevede sanzioni di inutilizzabilità; usata per distinguere casi in cui la legge prevede specifiche conseguenze formali
art. 63, comma 2, cod. proc. pen.
Disciplina la qualifica di persona sottoposta alle indagini; la Corte ha osservato che la sanzione di inutilizzabilità per mancata applicazione delle garanzie operate ex art. 64 opera solo quando, prima dell'escussione, esistano indizi non equivoci di reità
art. 64 cod. proc. pen.
Prevede gli avvisi e le garanzie da fornire a chi è persona sottoposta alle indagini; la Corte ha sottolineato che la mancata enunciazione degli avvisi non incide se non risultavano, prima dell'escussione, precisi indizi di reità conosciuti dall'autorità
art. 350, commi 3, 5 e 6, cod. proc. pen.
Riguardano l'assunzione delle dichiarazioni nell'immediatezza; il ricorrente sosteneva limitazioni di utilizzabilità ma la Corte ha valutato la fattispecie concreto-temporale e ritenuto non sussistente la relativa nullità/inefficacia
art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.
Criteri di ammissibilità dei motivi in cassazione; utilizzati come cornice per inquadrare i rilievi di violazione di norme processuali e la relativa sindacabilità
art. 23, comma 8 D.L. n. 137/2020
Norma citata in relazione all'istanza di discussione orale formulata dalla difesa; non determinante ai fini della decisione sulla utilizzabilità delle prove
art. 142 cod. proc. pen.
Richiamato come riferimento alla disciplina delle nullità dei verbali (sottoscrizione del pubblico ufficiale); la Corte ha distinto tra nullità previste espressamente e altre mancanze formali
Massime di principio
- Le dichiarazioni acquisite dalla polizia giudiziaria e riportate in annotazioni/informative possono essere utilizzate in sede di misure cautelari se la mancata verbalizzazione è giustificata da impedimenti documentati (es. impedimento fisico del dichiarante) e gli atti sono documentati secondo artt. 357 e 373 c.p.p.
- L'art. 191 c.p.p. (inutilizzabilità per violazione di legge) non va esteso automaticamente a tutte le violazioni formali della documentazione degli atti; bisogna verificare se la legge preveda espressamente la nullità o l'inutilizzabilità in concreto.
- Perché una dichiarazione assunta senza le garanzie difensive (art. 64 c.p.p.) sia inutilizzabile erga omnes è necessario che, prima dell'escussione, esistessero indizi precisi e non equivoci di responsabilità a carico dell'escusso, conosciuti dall'autorità procedente; mere ipotesi o sospetti non bastano.
- In un ricorso per cassazione che lamenta inutilizzabilità di singoli atti, è obbligatorio indicare con precisione gli atti viziati e dimostrare la "prova di resistenza" (ossia che l'espunzione dell'elemento compromettente inciderebbe decisivamente sul compendio indiziario), pena l'inammissibilità del motivo.
- Nelle valutazioni cautelari il giudice può valorizzare il quadro indiziario nel suo complesso, comprese modalità della condotta, dichiarazioni concordanti e precedenti penali, nonché esigenze di evitare inquinamento probatorio e reiterazione del reato; tali elementi possono giustificare la custodia in carcere anche se qualche atto processuale formale presenta vizi non decisivi.
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