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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27800/2024 del 28/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasceva dalla domanda di una parte che aveva chiesto di dichiarare la nullità di un contratto di pegno relativo a una gestione patrimoniale in fondi dell'importo di lire 1 miliardo, intestata alla madre, amministratrice della società debitrice della banca. In via consequenziale era stata chiesta la restituzione delle somme indebitamente trattenute; in subordine, era stato dedotto il grave inadempimento contrattuale della banca con richiesta di risarcimento dei danni. Il tribunale aveva rigettato le domande e la corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo che per la costituzione del pegno bastasse la consegna della cosa al creditore, senza necessità della forma scritta, e che non vi fosse stato alcun comportamento abusivo o contrario a buona fede. In cassazione la ricorrente ha proposto tre motivi, ma la Corte non li ha esaminati nel merito perché ha rilevato che non era stata dimostrata la rituale notifica del ricorso alla banca intimata: non era stata depositata la cartolina di ricevimento del plico postale e la prova non poteva essere sostituita da una stampa degli esiti di Poste Italiane.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata prova del perfezionamento della notificazione del ricorso nei confronti della banca intimata. Ha affermato che, in caso di notifica a mezzo posta del ricorso per cassazione, il ricorrente deve depositare l'avviso di ricevimento del piego raccomandato o, nelle ipotesi pertinenti, l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c.; tale onere non può essere assolto con una mera stampa degli esiti del sito di Poste Italiane. In mancanza della cartolina di ricevimento, il ricorso è inammissibile e non è consentita la rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c. Non sono state liquidate spese perché la banca non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 111 c.p.c.

    successore a titolo particolare nel diritto controverso

    richiamato solo per indicare la successione processuale della banca nel rapporto controverso.

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato come ipotesi in cui, per dimostrare la notifica, può essere prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa.

  • art. 291 c.p.c.

    la Corte esclude la rinnovazione della notifica quando manca la prova del suo perfezionamento ai fini dell'ammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    è applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, quando la notificazione del ricorso sia eseguita a mezzo del servizio postale, il ricorrente ha l'onere di provare il perfezionamento della notifica mediante il deposito dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato, a pena di inammissibilità del ricorso.
  • La prova del perfezionamento della notificazione non può essere surrogata da stampe informative tratte dal sito di Poste Italiane, perché la regolarità della notificazione è attestata dall'avviso di ricevimento con timbro postale.
  • Se manca la prova documentale del perfezionamento della notificazione del ricorso per cassazione, non opera la rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c. e il ricorso è dichiarato inammissibile.
  • L'ulteriore contributo unificato è dovuto, quando ne ricorrono i presupposti di legge, anche in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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