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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38980/2023 del 25/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato impugnava la decisione della Corte d'appello di Torino che aveva rigettato la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova e la conversione della pena detentiva in misura sostitutiva (libertà controllata). La difesa deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 e 168-bis c.p., lamentando che il giudice territoriale avesse deciso acriticamente basandosi sul certificato del casellario e su un precedente remoto, senza considerare il percorso di risocializzazione degli ultimi 15 anni; inoltre si censurava la mancata acquisizione di informazioni da polizia giudiziaria e servizi sociali e l'omessa valutazione del programma di trattamento ex artt. 464-bis e 464-quater c.p.p. Quanto alla conversione della pena, si sosteneva l'omessa comparazione tra elementi negativi e positivi ai sensi dell'art. 133 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e aspecifico e ha condiviso la motivazione della Corte territoriale, che aveva fondato il diniego della messa alla prova sulla reiterazione di condotte criminali, compreso un precedente molto recente (circa un mese prima) e sulla modalità violenta del fatto (pugni e colpo con bottiglia). La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui il giudizio prognostico del giudice di merito è insindacabile se adeguatamente motivato e che, quando il giudice ritenga impossibile formulare una prognosi favorevole, non è obbligato a valutare il programma di trattamento. Anche la richiesta di conversione della pena è stata respinta come insussistente, per le stesse ragioni discrezionali correttamente motivate. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Codice penale - disposizioni sui reati contestati

    artt. 582, 585, 577, 99 c.p.

    Articoli che definiscono i reati per cui l'imputato è stato dichiarato responsabile (lesioni personali e correlati profili di responsabilità) e determinano la base del trattamento sanzionatorio

  • Codice penale - criteri di determinazione della pena e valutazione della personalità

    Predispone i parametri (modalità del fatto, personalità del reo, circostanze) da considerare per la determinazione della pena e per valutare la possibilità di misure alternative o conversioni; la Corte ha ritenuto applicati i criteri in senso sfavorevole al ricorrente

  • Codice penale - richiamato dalla difesa

    Richiamato dalla difesa nel ricorso; la Cassazione non ha ritenuto sussistente violazione della norma alla luce della motivazione del giudice di merito

  • Codice di procedura penale - acquisizione informazioni e programma di trattamento

    art. 464-bis comma 5, art. 464-quater comma 3 c.p.p.

    Regolano l'acquisizione di informazioni da polizia giudiziaria e servizi sociali e la valutazione del programma di trattamento per la messa alla prova; la Corte ha affermato che il giudice non è tenuto a valutare il programma se ha già ritenuto che non sussista una prognosi favorevole

  • Codice di procedura penale - conseguenze dell'inammissibilità

    Norma che disciplina la condanna alle spese e provvidenze in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per imporre il pagamento delle spese e la somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La concessione della messa alla prova è un giudizio prognostico discrezionale del giudice di merito: è insindacabile in Cassazione se sorretto da adeguata motivazione.
  • La reiterazione di condotte criminali e, in particolare, l'esistenza di precedenti recenti o la modalità violenta del fatto, pesano fortemente contro l'ammissione alla messa alla prova e contro le misure sostitutive.
  • Se il giudice di merito ritiene impossibile formulare una prognosi favorevole sull'astensione da futuri reati, non è obbligato a valutare il programma di trattamento presentato dall'imputato.
  • Per impugnare con successo un diniego di messa alla prova o di conversione pena serve una censura specifica che contrasti direttamente la motivazione del giudice di merito; argomentazioni generiche o aspecifiche sono inammissibili.
  • La valutazione circa la conversione di pene detentive brevi in misure alternative è discrenzionale e deve rispettare i criteri dell'art. 133 c.p.; la Corte di legittimità interviene solo in presenza di vizi di diritto o di illogicità nella motivazione.
  • La modalità del fatto (es. gratuità del gesto, elevata violenza) è elemento rilevante e può giustificare il diniego di benefici nonostante elementi positivi nella personalità dell'imputato.

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