Ordinanza n. 3592/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione in via cautelare, del provvedimento prot. 13478 del 07/02/2025 del Ministero delle Imprese del Made in Italy, DIV. XIV - Certificazione del credito d'imposta, ricerca e sviluppo, innovazione e design, a firma del Dirigente Prof. Roberto Esposito;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento ministeriale di diniego o determinazione in materia di certificazione del credito d’imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Con istanza successiva ha rappresentato di avere notificato il ricorso direttamente al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e all’istituto universitario intimato, anziché presso l’Avvocatura dello Stato competente. Ha quindi chiesto di essere autorizzata alla rinnovazione della notificazione. La questione decisa dall’ordinanza riguarda esclusivamente la validità della notificazione del ricorso introduttivo nei confronti dell’amministrazione statale.
La decisione
Il TAR ha ritenuto nulla, e non inesistente, la notificazione del ricorso eseguita direttamente presso il Ministero anziché presso l’Avvocatura dello Stato competente, in violazione dell’art. 11 del r.d. n. 1611/1933. Poiché il vizio è suscettibile di sanatoria mediante rinnovazione, il Collegio ha autorizzato la ricorrente a rinnovare la notificazione ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a. entro il termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, imponendo il deposito della prova dell’avvenuto adempimento nei successivi 10 giorni. L’ordinanza non decide nel merito dell’impugnazione né sulla domanda cautelare.
Norme richiamate
art. 11 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611
i ricorsi (…) e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente. (…) Le notificazioni di cui ai commi precedenti devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio
La notificazione del ricorso a un’amministrazione statale deve essere effettuata presso l’Avvocatura dello Stato competente; la notificazione diretta all’amministrazione è nulla e non inesistente.
art. 44, comma 4, c.p.a.
Il vizio della notificazione, qualificato come nullità, consente al giudice di assegnare un termine perentorio per la rinnovazione della notifica, con conseguente prosecuzione del giudizio se l’adempimento viene effettuato nei termini.
Massime di principio
- La notificazione del ricorso introduttivo nei confronti di un’amministrazione statale deve essere eseguita presso l’Avvocatura dello Stato competente, secondo l’art. 11 del r.d. n. 1611/1933; la notificazione effettuata direttamente all’amministrazione è affetta da nullità, non da inesistenza.
- La nullità della notificazione del ricorso introduttivo è sanabile mediante rinnovazione ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a.; il giudice deve assegnare un termine perentorio per la rinnovazione e può imporre il deposito della prova dell’adempimento entro un termine successivo.
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