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Sentenza

Sentenza n. 222/2026 - Bari, Sezione 2

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo, depositato il 20.2.2023: - della determinazione dirigenziale n. 10 del 12 dicembre 2022 del Direttore del Dipartimento promozione della salute e del benessere animale della Regione Puglia, comunicata in data 15.12.2022, con la quale sono stati quantificati gli oneri di ripiano della spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, secondo quanto previsto dall'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, convertito dalla legge n. 125/2015, e dai conseguenti provvedimenti (decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022 e decreto del Ministero della salute del 6 ottobre 2022); - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, tra cui, in particolare, le delibere di approvazione, da parte delle Aziende sanitarie pugliesi, della validazione e certificazione del fatturato relativo agli anni di riferimento per singola azienda fornitrice di dispositivi medici per gli anni 2015-2016-2017-2018 [ASL BARI: delibera D.G. n. 2188 del 14/11/2022; ASL BARLETTA-ANDRIA-TRANI: delibera D.G. n. 1586 del 14/11/2022; ASL BRINDISI: delibera D.G. n. 2848 del 14/11/2022; ASL FOGGIA: delibera C.S. n. 680 del 14/11/2022; ASL LECCE: delibera C.S. n. 392 del 14/11/2022; ASL TARANTO: delibera D.G. n. 2501 del 14/11/2022; AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI-FOGGIA: delibera C.S. n. 596 del 14/11/2022; AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO DI BARI: delibera D.G. n. 1148 del 14/11/2022; IRCCS DE BELLIS: delibera D.G. n. 565 del 14/11/2022; ISTITUTO TUMORI BARI GIOVANNI PAOLO II: delibera D.G. n. 619 del 14/11/2022]; per quanto riguarda i (primi) motivi aggiunti depositati il 24.3.2023: - della determinazione della Regione Puglia, Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, n. 1 dell'8.2.2023 Codice CIFRA: 005/DIR/2023/00001, avente ad oggetto: “Articolo 9-ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. - Presa d’atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto”, con i connessi allegati A - B - C; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, tra cui, in particolare, le delibere n. 255 del 2.2.2023 e n. 134 del 3.2.2023, rispettivamente, del Direttore generale p.t. della ASL di Brindisi e del Commissario straordinario p.t. della ASL di Lecce, non allegate ma citate espressamente nella determinazione regionale impugnata principaliter, con cui le due aziende sanitarie pugliesi “hanno apportato rettifiche alle loro precedenti delibere aziendali - già gravate in precedenza dall'odierna ricorrente - di validazione e certificazione del fatturato relativo agli anni di riferimento per singola azienda fornitrice di dispositivi medici per gli anni 2015 - 2016 - 2017 - 2018”; per quanto riguarda i (secondi) motivi aggiunti depositati il 5.11.2025: - della comunicazione pubblicata sul sito della Regione Puglia - salute sport e buona vita in data 6.8.2025, relativa al d.l. n. 95/2025, conv. dalla l. n. 118/2025, in G.U. del 9.8.2025, nonché dell’allegato A alla suddetta comunicazione recante “Elenco quota di ripiano per Fornitore - Pay Back Dispositivi Medici ANNI 2015 - 2018- ex determinazione del Dipartimento promozione della salute e del benessere animale n. 1 dell'8/2/2023 alla luce del d.l. n. 95 del 30/06/2025, da versare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto D.L.”; nonché - di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, ancorché non conosciuto ed in particolare, ove occorra, della comunicazione del 1.9.2025 inviata a mezzo PEC dalla Regione Puglia.

Giustizia amministrativa202300224

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti regionali e aziendali di quantificazione e attribuzione degli oneri di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018, nonché successivi atti di aggiornamento e richiesta di pagamento

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (impresa fornitrice)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa ha impugnato gli atti regionali e delle aziende sanitarie concernenti il cosiddetto payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Nel corso del giudizio ha inoltre proposto motivi aggiunti contro la determinazione regionale di ricalcolo degli oneri e, successivamente, contro la comunicazione regionale relativa agli importi da versare alla luce della normativa sopravvenuta. Dopo l'accoglimento della domanda cautelare, con sospensione degli atti e imposizione di cauzione, la ricorrente ha promosso un incidente di esecuzione per chiarire le modalità attuative della misura. Prima della decisione, la Regione Puglia ha adottato una determinazione con cui ha attestato che l'impresa non rientrava tra le aziende fornitrici di dispositivi medici tenute al ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni considerati. La ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatta la propria pretesa.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che la determinazione regionale sopravvenuta aveva pienamente soddisfatto la pretesa della ricorrente, escludendola dall'elenco delle imprese obbligate al ripiano per gli anni 2015-2018. La decisione è intervenuta anche nell'ambito dell'incidente di esecuzione relativo alla precedente misura cautelare, dopo l'avviso alle parti della possibile definizione della controversia in camera di consiglio. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell'evoluzione complessiva della vicenda e dell'orientamento della Sezione in casi analoghi.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    "cessazione della materia del contendere"

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, un atto o comportamento sopravvenuto soddisfa integralmente la pretesa azionata, facendo venir meno l'interesse alla decisione sul merito.

  • art. 55, comma 2, c.p.a.

    La sospensione cautelare può essere subordinata alla prestazione di una cauzione a garanzia dell'eventuale pagamento della somma richiesta.

  • art. 58 c.p.a.

    La norma è richiamata quale base per la possibile modifica delle misure cautelari nel corso del giudizio.

  • art. 112, comma 5, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale fondamento dell'istanza di chiarimenti sull'esecuzione della misura cautelare.

  • art. 9-ter d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015

    Disciplina gli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici in relazione al superamento dei tetti di spesa sanitaria; gli atti impugnati erano stati adottati in applicazione di tale disciplina.

Massime di principio

  • La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, un provvedimento sopravvenuto dell'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente, rendendo non più necessaria una pronuncia sul merito degli atti originariamente impugnati.
  • L'esclusione sopravvenuta di un'impresa dall'elenco dei soggetti tenuti al ripiano del payback dei dispositivi medici integra una piena soddisfazione della pretesa di chi aveva impugnato gli atti di quantificazione dell'obbligo, con conseguente cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàTutela cautelareOrganizzazione del servizio sanitario
RamiProcesso amministrativoSanità
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelare

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