Sentenza del 13/04/2016 n. 7281 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte Suprema di Cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto della definizione agevolata della controversia da parte della maggioranza degli intimati, della rinuncia dell'Amministrazione nei confronti degli altri soggetti e della comune volontà delle parti presenti. Le spese della fase di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione di un avviso di liquidazione relativo all'imposta di registro su una compravendita di terreni siti nel Comune di Padova. L'Ufficio aveva revocato l'agevolazione fiscale prevista dall'art. 33 della legge n. 388 del 2000, inizialmente riconosciuta, e aveva recuperato l'imposta ordinaria. Nel corso del giudizio, alcuni resistenti hanno definito la controversia mediante istanze di definizione agevolata, mentre l'Amministrazione ha rinunciato al ricorso nei confronti di altri soggetti.
Norme richiamate
Legge n. 388 del 2000, art. 33
La norma prevedeva l'agevolazione fiscale applicata alla compravendita dei terreni; nel caso concreto l'agevolazione era stata successivamente revocata dall'Ufficio, con recupero dell'imposta di registro ordinaria.
Decreto-legge n. 98 del 2011, art. 39, comma 1
È stato richiamato quale fondamento normativo delle istanze di definizione agevolata presentate da alcuni resistenti, che hanno prodotto effetto liberatorio rispetto alla controversia.
Legge n. 289 del 2002, art. 16
È stata richiamata quale ulteriore base normativa per la definizione agevolata della lite fiscale; la definizione regolare ha determinato il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio per i soggetti interessati.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere si verifica quando, per fatti sopravvenuti come una definizione agevolata, una rinuncia o un accordo processuale, non esiste più un interesse concreto delle parti a ottenere una decisione sul merito.
- La definizione agevolata regolarmente perfezionata può produrre un effetto liberatorio e rendere inutile la prosecuzione del contenzioso per i soggetti che vi hanno aderito.
- La rinuncia al ricorso da parte dell'Amministrazione nei confronti di determinati resistenti può contribuire alla cessazione della materia del contendere, ma i suoi effetti riguardano i soggetti e le posizioni espressamente indicati.
- Quando il giudizio termina per definizione della lite, rinuncia o altre ragioni sopravvenute, le spese possono essere compensate se il giudice ritiene che l'esito non comporti una vittoria piena di una sola parte o che vi siano ragioni equitative per non porle a carico di una parte.
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