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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 557/2020 del 15/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte non ha deciso nel merito i quattro motivi di ricorso. Ha rilevato che il debito oggetto della cartella, pari complessivamente a 605 euro e riferito a un carico ricadente nel periodo previsto dall’art. 4 del d.l. n. 119/2018, rientrava nello stralcio automatico. Ha quindi dichiarato d’ufficio cessata la materia del contendere. Le spese di lite sono state compensate in considerazione delle ragioni della decisione.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il 12 settembre 2009 veniva notificata alla contribuente una cartella di pagamento per ICI relativa alle annualità 2003 e 2004, per complessivi 605 euro. La contribuente impugnava la cartella senza contestare nel merito il debito, deducendo vizi propri e di notificazione: mancata notifica e assenza della relata, mancata sottoscrizione e mancata indicazione del responsabile del procedimento, mancata indicazione dell’organo, del termine e dell’autorità cui ricorrere, nonché decadenza ai sensi degli artt. 17 e 25 del d.P.R. n. 602/1973. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso soltanto per l’annualità 2003, ritenendo prescritta la relativa pretesa, e lo respingeva per il 2004, poiché la cartella era stata notificata entro il termine quinquennale. La CTR Sicilia, con sentenza del 15 giugno 2015, rigettava l’appello proposto dalla contribuente limitatamente all’annualità 2004. In cassazione la contribuente formulava quattro motivi: 1) violazione delle norme processuali e dell’onere della prova e omesso esame, sostenendo che la mancata costituzione dell’agente della riscossione e la mancata contestazione specifica avrebbero imposto di ritenere non provata la validità della notificazione; 2) violazione della legge n. 112/1999 e dell’art. 2697 c.c., per non avere la CTR considerato che il concessionario non aveva chiamato in causa l’ente impositore; 3) violazione delle norme sulla notificazione e omesso esame, assumendo che l’assenza della data nella relata consegnata alla contribuente determinasse l’inesistenza insanabile della notificazione; 4) analoga censura per la mancanza nella relata delle generalità, della qualità e della sottoscrizione dell’agente notificatore. Dopo la proposizione del ricorso è intervenuto l’art. 4 del d.l. n. 119/2018, convertito dalla legge n. 136/2018, che ha disposto l’annullamento automatico dei debiti residui fino a 1.000 euro relativi a carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 1, d.l. n. 119/2018, convertito dalla L. n. 136/2018

    La cartella in esame rientra nello stralcio de quo, posto che è stata notificata in data 12 settembre 2009, come attestato in sentenza e nel ricorso, e che l’importo per il quale si procede, risultante dalla sentenza impugnata (sul punto non risultano deduzioni o contestazioni delle parti), è di Euro 605,00.

    La Corte applica l’annullamento automatico ai debiti residui fino a 1.000 euro risultanti da carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2010; verificata la collocazione temporale e l’importo del debito, ne trae la cessazione della materia del contendere.

  • art. 92 c.p.c.

    Le spese di lite vanno compensate, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., alla luce delle ragioni della decisione.

    La Corte dispone la compensazione delle spese di lite in ragione delle circostanze che hanno determinato la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, interviene una disposizione che annulla automaticamente il debito oggetto della controversia e risultano accertati i presupposti temporali e quantitativi previsti, la Corte può dichiarare d’ufficio cessata la materia del contendere, senza esaminare i motivi di ricorso non più rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieRiscossione
RamiTributi

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