Cassazione Civile, Ordinanza n. 07266/2024 del 19/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Due soggetti avevano convenuto una banca chiedendo dichiararsi la nullità, l'annullabilità o la risoluzione per inadempimento di un contratto di gestione di investimento in fondi comuni stipulato nel 1999 e cessato nel 2002 per recesso, nonché la responsabilità dell'intermediario per l'esito negativo dell'investimento, con domande di restituzione e risarcimento. Deducevano di non essere stati adeguatamente informati sulle caratteristiche e sul rischio degli strumenti finanziari, di avere sottoscritto moduli standard senza spiegazioni e di non essere stati avvertiti del rilevante decremento del valore degli investimenti e dell'intero patrimonio. Il Tribunale rigettava le domande; la Corte d'appello confermava il rigetto. In cassazione i ricorrenti articolavano sei motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente/contraddittoria sulla pretesa insussistenza dell'inadempimento e sull'adeguatezza delle informazioni; 2) violazione dell'obbligo informativo ex art. 28, comma 4, Reg. Consob n. 11522/1998 in relazione al decremento patrimoniale oltre il 30%, censurando però una ratio decidendi non correttamente colta; 3) violazione delle regole sull'adeguatezza delle informazioni e degli obblighi comportamentali dell'intermediario, con richiesta sostanziale di rivalutazione del fatto e del benchmark; 4) violazione di legge per non avere considerato incontestate le allegazioni contenute in una perizia di parte, con difetto di specificità; 5) pretesa applicazione della responsabilità precontrattuale da contatto sociale e della prescrizione decennale, ma contro una statuizione non resa dalla Corte d'appello, che aveva deciso per la ragione più liquida, reputando comunque infondata la domanda per genericità della contestazione e per risultare dagli atti che gli investitori erano stati informati del benchmark e del rischio medio/alto; 6) violazione dell'art. 92 c.p.c. per il mancato esercizio del potere di compensazione delle spese, in ragione del mutamento giurisprudenziale sulla validità del contratto monofirma.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso integralmente inammissibile. Ha ritenuto inammissibili i motivi perché, in parte, diretti a contestare la sufficienza della motivazione o a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio, in parte privi di specificità o non confrontati con la ratio decidendi della sentenza impugnata, e in parte formulati contro questioni non decise dal giudice di appello. La condanna alle spese è stata posta a carico dei ricorrenti, con liquidazione in € 4.200, oltre accessori, e con attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
I motivi che deducono in modo promiscuo violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatto sono scrutinati rigorosamente e, se si risolvono in critiche alla motivazione o alla valutazione delle prove, risultano inammissibili o non deducibili nel vizio prospettato.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso deve essere specifico; è inammissibile se non indica con precisione il contenuto delle allegazioni o degli atti richiamati e se si presenta perplesso o non autosufficiente rispetto ai fatti dedotti.
art. 28, comma 4, Reg. Consob n. 11522/1998
L'obbligo informativo relativo all'andamento complessivo del portafoglio va riferito all'intero patrimonio/portafoglio degli investitori, non alla singola operazione; la censura è infondata se non confronta tale parametro e non ne dimostra la concreta base fattuale.
artt. 36 ss. Reg. Consob n. 11522/1998
Le regole sugli obblighi di comportamento dell'intermediario e sulla coerenza degli investimenti con il profilo del cliente implicano un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti consentiti.
art. 92 c.p.c.
La scelta di compensare o meno le spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione per il solo fatto che vi sia stato un mutamento giurisprudenziale su una questione decisa in appello.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili censure che, sotto l'apparente veste della violazione di legge o della nullità della sentenza, mirino in realtà a contestare la valutazione delle prove e la sufficienza della motivazione compiuta dal giudice di merito.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se attacca una questione diversa da quella effettivamente decisa, è inammissibile.
- In materia di servizi di investimento, la verifica dell'adeguatezza delle informazioni e della coerenza dell'operazione rispetto al profilo del cliente richiede un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione plausibile.
- L'obbligo informativo dell'intermediario va apprezzato con riferimento al portafoglio complessivo e non alla singola operazione, quando il parametro normativo lo richieda; la censura è inefficace se non indica la consistenza del portafoglio e i dati fattuali necessari.
- La mancata compensazione delle spese processuali appartiene al potere discrezionale del giudice di merito e non integra, di per sé, un vizio denunciabile in cassazione.
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