Sentenza n. 610/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - dell’ordinanza n. 19 del 26 marzo 2025, con la quale il dirigente del Settore pianificazione e gestione del territorio del Comune di Olbia ha ordinato l’inefficacia dell’autocertificazione prot. n. 29097 del 10 marzo 2025, codice univoco SUAPE 02950020921-10032025-2214.861915 e ha dichiarato, ai sensi dell’art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti alla presentazione di detta autocertificazione; - di tutti gli atti presupposti, consequenziali o, comunque, connessi e segnatamente del regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria e di occupazione del suolo pubblico e del canone mercatale - canone unico patrimoniale, approvato con delibera di consiglio comunale n. 23 dell’11 marzo 2021; - del piano generale degli impianti pubblicitari per la disciplina dell’installazione dei mezzi pubblicitari nel territorio comunale e dello stesso piano, approvato con delibera di consiglio comunale n. 127 del 29 novembre 2023, di quest’ultima delibera e di quella di approvazione del citato regolamento; - “per quanto occorrer possa”, della proposta del Servizio insegne - Settore pianificazione e gestione del territorio del Comune di Olbia, menzionata nella citata ordinanza n. 19/2025; - della nota del medesimo Settore in data 12 marzo 2025 e -ove occorra- della nota “Aspo s.p.a.” del 20 maggio 2025, recante diffida alla rimozione del manifesto pubblicitario di cui alla sopra citata pratica SUAPE; -di ogni altro atto collegato, anche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale che ha dichiarato inefficace l’autocertificazione per l’affissione di una gigantografia pubblicitaria e ha disposto la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente, proprietaria di un immobile alberghiero sottoposto a lavori di ristrutturazione, aveva presentato un’autocertificazione a zero giorni per l’affissione, sulla parete dell’edificio, di un telo pubblicitario di grandi dimensioni volto a promuovere la vendita di un diverso immobile destinato a caserma dei carabinieri. Il Comune ha dichiarato inefficace l’autocertificazione ritenendo che l’art. 22 del piano generale degli impianti consentisse nei cantieri soltanto messaggi relativi alla realizzazione o ristrutturazione dell’edificio interessato e alle attività commerciali ivi presenti; ha inoltre rilevato che il sistema di ancoraggio a parete non era previsto dal piano e che la documentazione contenesse dichiarazioni non veritiere. La ricorrente ha dedotto: 1) l’illegittimità dell’art. 22 del piano, perché lesivo della libertà di iniziativa economica garantita dall’art. 41 Cost. e dal diritto dell’Unione europea; 2) l’ammissibilità dell’ancoraggio a parete, in quanto modalità non espressamente vietata dal piano; 3) la veridicità e completezza delle dichiarazioni rese nell’autocertificazione. Ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati. Nel corso del giudizio il telo è stato rimosso, mentre è rimasta la struttura metallica di ancoraggio.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto legittima la disciplina dell’art. 22 del piano generale degli impianti. Le facciate e le pareti degli immobili, compresi i cantieri, non costituiscono di per sé supporti per gigantografie pubblicitarie e possono esserlo soltanto nei limiti previsti dal piano comunale. Tale disciplina risponde all’esigenza di evitare autorizzazioni casuali o arbitrarie e di assicurare una visione ordinata dell’assetto territoriale, estetico, ambientale e viabilistico. Il piano consente le gigantografie nei cantieri, distinguendo tra tipologia artistica, pubblicitaria e mista, ma per le ultime due richiede messaggi pubblicitari inerenti al cantiere e all’immobile interessato. Il divieto di pubblicizzare un bene estraneo al cantiere costituisce un ragionevole bilanciamento tra libertà economica e interessi pubblici al decoro urbano e alla corretta pianificazione pubblicitaria, non sindacabile dal giudice in assenza di irragionevolezza. Il secondo motivo non è stato esaminato autonomamente, poiché il provvedimento era plurimotivato e la legittimità della ragione concernente il contenuto estraneo del messaggio era sufficiente a sorreggerlo. Quanto al terzo motivo, il TAR ha rilevato che la relazione tecnica richiamava l’art. 22 lasciando intendere il rispetto della prescrizione relativa ai messaggi inerenti all’edificio, mentre la rappresentazione grafica allegata mostrava che il messaggio riguardava la vendita di un altro immobile. Tale contrasto era idoneo a indurre in errore l’amministrazione e giustificava la dichiarazione di inefficacia dell’autocertificazione e la decadenza dai benefici. Il privato deve rappresentare i presupposti di fatto in modo chiaro e non fuorviante; il tecnico incaricato, quale soggetto qualificato investito di funzioni di rilievo pubblicistico, non è un mero intermediario e risponde della veridicità e completezza delle dichiarazioni rese. Le spese sono state compensate per la complessità della vicenda.
Norme richiamate
art. 41 Costituzione
La libertà di iniziativa economica non impedisce una disciplina comunale delle installazioni pubblicitarie volta a bilanciare l’attività economica con il decoro urbano e gli altri interessi pubblici territoriali, purché non irragionevole.
art. 1, comma 822, legge 27 dicembre 2019, n. 160
In assenza di una specifica previsione del piano generale degli impianti, le gigantografie pubblicitarie installate nei cantieri sono abusive e soggette alla relativa sanzione.
art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
La dichiarazione non veritiera o fuorviante resa nell’autocertificazione può determinare la dichiarazione di inefficacia e la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti.
art. 22 del piano generale degli impianti pubblicitari del Comune di Olbia
i messaggi pubblicitari devono riguardare esclusivamente la realizzazione e/o la ristrutturazione dell'edificio e le attività commerciali in esso presenti
La disposizione consente le gigantografie nei cantieri, ma limita la tipologia pubblicitaria ai messaggi inerenti al cantiere e all’edificio oggetto di lavori o alle attività commerciali in esso presenti.
Massime di principio
- Le facciate e le pareti degli edifici, compresi i cantieri, non sono automaticamente supporti per installazioni pubblicitarie: possono essere utilizzate a tale fine solo nei limiti e secondo le modalità espressamente stabiliti dal piano generale degli impianti comunale.
- Una disciplina comunale che consenta le gigantografie pubblicitarie nei cantieri soltanto per messaggi inerenti all’edificio oggetto di ristrutturazione e alle attività in esso presenti non viola, di per sé, la libertà di iniziativa economica, quando persegua il coordinamento dell’attività pubblicitaria con il decoro urbano, la pianificazione territoriale e la tutela degli interessi estetici, ambientali e viabilistici.
- La dichiarazione di inefficacia di un’autocertificazione può essere sorretta dalla contraddizione tra la relazione tecnica e la rappresentazione grafica allegata, quando tale contraddizione sia idonea a fornire all’amministrazione una rappresentazione fuorviante dei presupposti dell’intervento.
- Il privato che presenta un’autocertificazione deve verificare che i presupposti di fatto siano rappresentati in modo completo, chiaro e non equivoco; il tecnico incaricato della documentazione assume una posizione qualificata e risponde della veridicità e dell’esaustività delle dichiarazioni.
- Quando un provvedimento amministrativo è sorretto da una pluralità di motivi autonomi, la legittimità di uno di essi è sufficiente a mantenerlo fermo e rende superfluo l’esame delle ulteriori censure rivolte alle altre ragioni giustificative.
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