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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30447/2021 del 28/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso e ha ritenuto assorbiti gli altri due, osservando che anch'essi non erano idonei a scalfire la ratio decidendi della sentenza impugnata. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la parte intimata non si è costituita. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una contribuente, di un'iscrizione ipotecaria disposta dall'agente della riscossione; i giudici di merito avevano annullato l'atto per mancata prova della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. La CTR aveva ritenuto che la documentazione prodotta dall'agente della riscossione non dimostrasse né il riferimento specifico all'iscrizione ipotecaria contestata né l'avvenuta notifica della comunicazione preventiva, anche perché l'avviso di ricevimento risultava riferibile a un soggetto diverso e con firma illeggibile. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) omesso esame di un documento asseritamente decisivo, dal quale sarebbe risultato il riferimento all'iscrizione ipotecaria impugnata e la ricezione dell'atto direttamente da parte del destinatario; (2) violazione degli artt. 138 e 221 c.p.c., per avere la CTR attribuito rilievo all'illegittimità/inefficacia della firma sull'avviso di ricevimento della raccomandata relativa alla comunicazione preventiva; (3) violazione dell'art. 58 d.lgs. 546/1992, per avere la CTR ritenuto non esaminabile la documentazione prodotta in appello.

Norme richiamate

  • art. 138 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare il rilievo attribuito dalla CTR alla firma apposta sull'avviso di ricevimento relativo alla comunicazione preventiva.

  • art. 221 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla censura sulla firma dell'avviso di ricevimento e alla sua asserita erronea valutazione da parte del giudice di merito.

  • art. 58 d.lgs. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la possibilità di esaminare in appello la documentazione prodotta; la censura è stata ritenuta inidonea a superare la decisione di merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il ricorso è inammissibile quando i motivi non aggrediscono la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La deduzione di un omesso esame di documento è inammissibile se il motivo non consente di cogliere in modo decisivo la rilevanza del documento rispetto alla decisione adottata.
  • Le censure sulla valutazione della documentazione e della prova della notificazione devono confrontarsi con l'effettiva motivazione della sentenza di merito; in difetto, gli ulteriori motivi restano assorbiti.
  • Quando l'intimato non si costituisce, la Corte può decidere senza provvedere sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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