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Ordinanza

Ordinanza n. 4041/2026 - Napoli, Sezione 4

Giustizia amministrativa202602393

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego sull'istanza di accesso agli atti relativa al ricalcolo della posizione stipendiale e all'esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di somme

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. contro il tacito diniego formatosi sull'istanza di accesso trasmessa il 20 febbraio 2026 alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli. L'istanza riguardava: il provvedimento con cui sarebbe stato disposto un arretrato a debito, con relativa motivazione; il prospetto analitico dei conteggi; le comunicazioni intercorse tra la Ragioneria e l'Ufficio scolastico regionale in relazione all'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario del 1 aprile 2022; ogni documento utile a chiarire la mancata liquidazione della somma di euro 10.123,23 oltre interessi legali riconosciuta dalla sentenza; nonché l'indicazione del responsabile del procedimento. La domanda era strumentale all'esecuzione della pronuncia, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione al pagamento della somma complessiva di euro 10.123,23.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della domanda di accesso. Ha rilevato che, secondo le memorie e la documentazione depositate dalla Ragioneria Territoriale, la posizione stipendiale della ricorrente era stata sottoposta a ulteriori controlli nell'ambito di un riesame in autotutela e che era stato generato un lotto di pagamento con accredito previsto sulla rata di luglio 2026. L'amministrazione ha dichiarato che il pagamento, relativo alla restituzione delle trattenute precedentemente effettuate e alla somma riconosciuta dalla sentenza, avrebbe soddisfatto sia le richieste di accesso sia quelle sostanziali della ricorrente. Poiché tali circostanze hanno fatto sorgere seri dubbi sulla persistenza dell'interesse a coltivare il ricorso, il TAR ha assegnato alla ricorrente trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per prendere posizione esclusivamente su tale questione. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio dell'8 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    domanda ex art. 116 c.p.a.

    La controversia è stata introdotta per ottenere la tutela avverso il silenzio formatosi su un'istanza di accesso agli atti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    La disposizione è stata richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Il richiamo ha concorso a giustificare l'oscuramento dei dati identificativi contenuti nel provvedimento.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di accesso, l'amministrazione documenta di avere riesaminato la posizione dell'interessato e di avere disposto il pagamento delle somme controverse, il giudice può assegnare al ricorrente un termine per dedurre sulla persistenza dell'interesse alla coltivazione del ricorso prima di decidere.
  • La sopravvenuta attività amministrativa e l'eventuale soddisfazione delle pretese sostanziali dell'interessato possono incidere sulla permanenza dell'interesse a ottenere l'ostensione documentale, ma tale effetto deve essere verificato nel contraddittorio processuale.
  • Nel giudizio ex art. 116 c.p.a., ove emergano circostanze sopravvenute potenzialmente satisfattive, il giudice può rinviare la decisione e limitare il contraddittorio alla verifica dell'attualità dell'interesse a ricorrere.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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