Cassazione Penale, Sentenza n. 4868/2022 del 10/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne per furto aggravato (artt. 110, 624-bis, 625 n.2 e 5 c.p.) e per ricettazione (art. 648 c.p.). Le censure principali riguardavano: 1) la qualificazione del furto come consumato anziché come tentato alla luce del costante monitoraggio da parte della polizia; 2) l'insufficienza di prove per la ricettazione, essendo l'attribuzione fondata in alcuni casi solo sulla mera presenza degli imputati nell'abitazione; 3) vizi di determinazione della pena (pena base, continuazione, mancata riduzione massima per attenuanti generiche) e diniego della sospensione condizionale
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto i ricorsi: ha ritenuto fondati i motivi che impugnavano la qualificazione del furto (secondo motivo di Ucha; primo di Bakradze; secondi di Jikia e Chelidze; primo di Chelidze sottoscritto dall'avv. Liberti) e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Genova per nuovo esame limitatamente alla qualificazione del reato (consumato vs tentato). I profili concernenti il trattamento sanzionatorio sono stati assorbiti dalla rimessione; i motivi su ricettazione sono stati ritenuti inammissibili per genericità e carenza di confutazione della motivazione impugnata. In sintesi: annullamento parziale e rinvio per nuovo esame sul tema della consumazione/tentativo di furto; confermata la valutazione sulla ricettazione (ricorsi inammissibili).
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Disciplina del tentativo: la Corte richiama la necessità di valutare se la condotta abbia raggiunto l'impossessamento autonomo del bene o sia rimasta nella fase del tentativo alla luce della concreta possibilità di intervento delle forze dell'ordine
art. 110 cod. pen.
Concorso di persone nel reato: i ruoli e le condotte dei partecipanti devono essere valutati dal giudice di merito nella ricostruzione fattuale
art. 624-bis cod. pen.
Furto in abitazione aggravato: la qualificazione come consumato o tentato incide sulla tipicità e sulla misura della pena e va valutata alla luce dell'offensività concreta
art. 625 n.2 e 5 cod. pen.
Circostanze aggravanti previste per il furto in abitazione: rilevanti nella determinazione del trattamento sanzionatorio ma secondarie rispetto alla valutazione sul momento consumativo del reato
art. 648 cod. pen.
Ricettazione: la Corte ha richiamato che per la condanna è necessario un apprezzamento probatorio concreto; però i motivi proposti sono stati ritenuti generici e privi di confronto serio con la motivazione che aveva evidenziato il rinvenimento della refurtiva nell'abitazione e l'assenza di spiegazioni alternative
art. 81, comma secondo e art. 133 cod. pen.
Determinazione della pena e continuazione: i ricorsi su determinazione della pena sono stati assorbiti dalla questione di fatto rinviata per la rinnovata qualificazione dell'atto
art. 62-bis cod. pen.
Circostanze attenuanti generiche: la Corte rileva che la valutazione dell'entità della concessione è connessa alla valutazione del fatto e dunque assorbita dalla rimessione
art. 163 cod. pen.
Sospensione condizionale della pena: la valutazione del beneficio è subordinata alla definizione della pena definitiva e quindi assorbita dal rinvio
art. 55 cod. proc. pen.
Obbligo della polizia giudiziaria di impedire reati: la Corte richiama l'obbligo e il ruolo operativo della polizia nella scelta dei tempi di intervento, rilevante per qualificare il fatto
art. 40, comma secondo, cod. pen.
Obbligo di attivita' positive: richiamato rispetto ai doveri della polizia giudiziaria che possono influire sulla qualificazione della condotta se è possibile un intervento impeditivo
Costituzione, artt. 25 e 27
Principio di offensività e proporzionalità della pena: la distinzione tra tentativo e consumazione deve tener conto dell'offensività concreta, come criterio applicativo costituzionalmente orientato
Sezioni Unite, sent. "Prevete" n. 52117/2014
Giurisprudenza di riferimento che collega la qualificazione (tentato vs consumato) al mancato perfezionamento del possesso quando il bene resta sotto vigilanza e controllo del soggetto passivo o di chi lo sorveglia; la Corte ha richiamato e applicato tale principio al caso di monitoraggio da parte della polizia
Massime di principio
- La distinzione tra furto consumato e tentato va decisa in concreto valutando se l'agente abbia acquisito la "signoria autonoma" del bene: se il bene resta sotto vigilanza attuale e immanente (anche della polizia), la condotta può restare nel tentativo
- Il monitoraggio preventivo e pianificato da parte della polizia giudiziaria che rende concretamente possibile un intervento impeditivo può giustificare la qualificazione del fatto come tentativo, nonostante l'occultamento temporaneo della refurtiva
- Non è rilevante, ai fini del discrimine, chi effettua la sorveglianza (persona offesa o forze di polizia): conta la concreta possibilità di interrompere la condotta e l'effettiva perdita della disponibilità del bene da parte del detentore
- La scelta operativa della polizia (intervenire subito o attendere) incide sulla qualificazione fattuale; tale valutazione è rimessa al giudice di merito sulla base del compendio probatorio e degli obblighi di prevenzione previsti dalla legge
- Per la ricettazione è necessaria una prova che colleghi concretamente l'imputato alla disponibilità o alla gestione della refurtiva: la mera presenza in un luogo dove si trovano beni provento di furto può non essere sufficiente a contrastare la motivazione a suo tempo fornita dal giudice
- Se la Corte di legittimità rinvia la questione fondamentale di fatto (es. consumazione vs tentativo), gli eventuali profili di pena risultano assorbiti e vanno riconsiderati dopo la nuova qualificazione
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