Cassazione Civile, Ordinanza n. 12198/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha confermato, per effetto della mancata cassazione, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo già pronunciati nei gradi di merito. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
A seguito di un decreto ingiuntivo emesso per il saldo passivo di un conto corrente ipotecario assistito da apertura di credito fondiaria, il garante ha proposto opposizione deducendo la nullità o inefficacia della fideiussione per carenza di forma scritta, per inosservanza del termine di cui all'art. 1957 c.c. e per violazione della disciplina del credito fondiario, oltre al difetto di prova del credito e del suo ammontare. Rigettata l'opposizione in primo grado e poi l'appello, il garante ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dei criteri ermeneutici degli artt. 1362 ss. c.c., assumendo che la Corte d'appello avesse qualificato la garanzia come omnibus pur in mancanza di tale domanda e senza rispettare la volontà contrattuale; (2) omesso esame di fatti decisivi relativi alla data di rilascio della fideiussione, alle diverse condizioni del rapporto garantito e al mancato perfezionamento del rapporto di finanziamento indicato nel testo; (3) violazione della disciplina del credito fondiario e di norme sulla buona fede, contestando la qualificazione del finanziamento come credito fondiario e chiedendo, sostanzialmente, una diversa lettura degli esiti istruttori. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la decisione di merito non si fondava sulla qualificazione della fideiussione come omnibus e perché la censura mirava in realtà a una rivalutazione dell'interpretazione contrattuale, non consentita in legittimità senza specifica indicazione dei canoni ermeneutici violati e senza trascrizione delle clausole rilevanti; ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché volto a contestare accertamenti di fatto riservati al giudice di merito; ha ritenuto il terzo motivo inammissibile perché chiedeva una nuova valutazione delle prove e della qualificazione del finanziamento, attività preclusa in cassazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il motivo che deduce ultrapetizione è inammissibile se la decisione di merito non si fonda sulla qualificazione denunciata e se la censura mira in realtà a sollecitare una diversa lettura del contratto.
artt. 1362 ss. c.c.
Le censure ermeneutiche devono indicare specificamente i canoni interpretativi asseritamente violati, il punto e il modo della loro violazione, non potendo risolversi nella mera contrapposizione tra interpretazione del ricorrente e interpretazione accolta dal giudice di merito.
art. 1957 c.c.
La Corte di merito ha ritenuto rispettato il termine semestrale di attivazione del creditore nei confronti del debitore e del garante; il ricorso non ha scalfito tale accertamento di fatto.
artt. 5 e 38 TUB
La qualificazione del finanziamento come credito fondiario è stata ritenuta un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non riesaminabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale ammissibile.
art. 15 d.P.R. 601/73
Richiamato per sostenere la natura fondiaria del finanziamento; la Cassazione ha però reputato la censura non ammissibile perché diretta a una nuova valutazione del fatto.
artt. 1337, 1368 e 1375 c.c.
Richiamati per denunciare violazioni dei doveri di buona fede e interpretazione del rapporto, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché sollecitava un riesame di merito.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È inammissibile la doglianza che, sotto la veste di violazione di legge, miri in realtà a contestare l'accertamento di fatto o l'interpretazione riservata al giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La deduzione di vizio processuale non è accoglibile quando non sia effettivamente ravvisabile la lamentata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il motivo che lamenta omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se mira a rimettere in discussione valutazioni di merito o fatti privi di decisività.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare censure di violazione di legge in richieste di nuova valutazione del fatto o delle prove: la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella ricostruzione del rapporto contrattuale o nella qualificazione fattuale del finanziamento.
- Chi deduce la violazione delle norme sull'interpretazione del contratto deve indicare in modo puntuale quali canoni ermeneutici siano stati violati, in quale passaggio della motivazione e trascrivendo le clausole rilevanti; non basta contrapporre una propria lettura a quella del giudice di merito.
- La denuncia di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando il fatto dedotto non sia realmente decisivo o quando la censura miri, in sostanza, a ottenere una rivisitazione dell'apprezzamento probatorio compiuto nei gradi di merito.
- La qualificazione del finanziamento e la verifica della documentazione contrattuale sono attività riservate al giudice di merito; in cassazione sono censurabili solo nei limiti di un effettivo vizio di legittimità, non già come terzo grado di merito.
- La rilevabilità d'ufficio di eventuali nullità non esonera la parte dall'onere di allegazione e di specifica contestazione dei fatti e dei documenti posti a fondamento della domanda o dell'eccezione.
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