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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12198/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha confermato, per effetto della mancata cassazione, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo già pronunciati nei gradi di merito. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

A seguito di un decreto ingiuntivo emesso per il saldo passivo di un conto corrente ipotecario assistito da apertura di credito fondiaria, il garante ha proposto opposizione deducendo la nullità o inefficacia della fideiussione per carenza di forma scritta, per inosservanza del termine di cui all'art. 1957 c.c. e per violazione della disciplina del credito fondiario, oltre al difetto di prova del credito e del suo ammontare. Rigettata l'opposizione in primo grado e poi l'appello, il garante ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dei criteri ermeneutici degli artt. 1362 ss. c.c., assumendo che la Corte d'appello avesse qualificato la garanzia come omnibus pur in mancanza di tale domanda e senza rispettare la volontà contrattuale; (2) omesso esame di fatti decisivi relativi alla data di rilascio della fideiussione, alle diverse condizioni del rapporto garantito e al mancato perfezionamento del rapporto di finanziamento indicato nel testo; (3) violazione della disciplina del credito fondiario e di norme sulla buona fede, contestando la qualificazione del finanziamento come credito fondiario e chiedendo, sostanzialmente, una diversa lettura degli esiti istruttori. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la decisione di merito non si fondava sulla qualificazione della fideiussione come omnibus e perché la censura mirava in realtà a una rivalutazione dell'interpretazione contrattuale, non consentita in legittimità senza specifica indicazione dei canoni ermeneutici violati e senza trascrizione delle clausole rilevanti; ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché volto a contestare accertamenti di fatto riservati al giudice di merito; ha ritenuto il terzo motivo inammissibile perché chiedeva una nuova valutazione delle prove e della qualificazione del finanziamento, attività preclusa in cassazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il motivo che deduce ultrapetizione è inammissibile se la decisione di merito non si fonda sulla qualificazione denunciata e se la censura mira in realtà a sollecitare una diversa lettura del contratto.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    Le censure ermeneutiche devono indicare specificamente i canoni interpretativi asseritamente violati, il punto e il modo della loro violazione, non potendo risolversi nella mera contrapposizione tra interpretazione del ricorrente e interpretazione accolta dal giudice di merito.

  • art. 1957 c.c.

    La Corte di merito ha ritenuto rispettato il termine semestrale di attivazione del creditore nei confronti del debitore e del garante; il ricorso non ha scalfito tale accertamento di fatto.

  • artt. 5 e 38 TUB

    La qualificazione del finanziamento come credito fondiario è stata ritenuta un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non riesaminabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale ammissibile.

  • art. 15 d.P.R. 601/73

    Richiamato per sostenere la natura fondiaria del finanziamento; la Cassazione ha però reputato la censura non ammissibile perché diretta a una nuova valutazione del fatto.

  • artt. 1337, 1368 e 1375 c.c.

    Richiamati per denunciare violazioni dei doveri di buona fede e interpretazione del rapporto, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché sollecitava un riesame di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È inammissibile la doglianza che, sotto la veste di violazione di legge, miri in realtà a contestare l'accertamento di fatto o l'interpretazione riservata al giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La deduzione di vizio processuale non è accoglibile quando non sia effettivamente ravvisabile la lamentata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il motivo che lamenta omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se mira a rimettere in discussione valutazioni di merito o fatti privi di decisività.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione sfavorevole del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare censure di violazione di legge in richieste di nuova valutazione del fatto o delle prove: la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella ricostruzione del rapporto contrattuale o nella qualificazione fattuale del finanziamento.
  • Chi deduce la violazione delle norme sull'interpretazione del contratto deve indicare in modo puntuale quali canoni ermeneutici siano stati violati, in quale passaggio della motivazione e trascrivendo le clausole rilevanti; non basta contrapporre una propria lettura a quella del giudice di merito.
  • La denuncia di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando il fatto dedotto non sia realmente decisivo o quando la censura miri, in sostanza, a ottenere una rivisitazione dell'apprezzamento probatorio compiuto nei gradi di merito.
  • La qualificazione del finanziamento e la verifica della documentazione contrattuale sono attività riservate al giudice di merito; in cassazione sono censurabili solo nei limiti di un effettivo vizio di legittimità, non già come terzo grado di merito.
  • La rilevabilità d'ufficio di eventuali nullità non esonera la parte dall'onere di allegazione e di specifica contestazione dei fatti e dei documenti posti a fondamento della domanda o dell'eccezione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMutuo
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneInteressi usurari
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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