Ordinanza n. 4624/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del “provvedimento di RIFIUTO ( doc n. 1) del conferimento dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana ex art 9 del 14.11.019”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione della Prefettura di rifiuto del caricamento dell'istanza di cittadinanza per carenza di redditi, con invito a ripresentare la domanda
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato un atto qualificato come rifiuto del conferimento dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, asseritamente motivato dalla carenza di requisiti reddituali. L'atto non era stato inizialmente depositato. Il Ministero si è costituito con atto di stile senza produrre il provvedimento né il fascicolo amministrativo, nonostante due ordini istruttori del TAR, adottati ai sensi degli artt. 46 e 65 c.p.a. Alla precedente camera di consiglio l'Avvocatura dello Stato ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che l'atto fosse endoprocedimentale, e l'incompetenza territoriale del TAR Lazio, ritenendo l'atto imputabile al Prefetto della Provincia di Alessandria e quindi impugnabile davanti al TAR Piemonte. Il ricorrente ha successivamente prodotto una comunicazione prefettizia di rifiuto per carenza di redditi, precisando che non era stato adottato alcun ulteriore atto e giustificando la proposizione del ricorso davanti al TAR Lazio sulla base della prassi allora invalsa. Il TAR ha rilevato che l'atto consiste verosimilmente in un preliminare rifiuto di caricamento dell'istanza sul portale telematico, e non in un provvedimento conclusivo di rigetto: ciò emerge dal suo contenuto, dalla mancata attribuzione del codice pratica K10 e dall'invito a ripresentare domanda o documentazione.
La decisione
Il TAR non ha definito il ricorso nel merito né ha deciso definitivamente le eccezioni di rito. Ha disposto nuovi incombenti istruttori a carico di entrambe le parti. Al Ministero ha ordinato di fornire chiarimenti documentati sull'eventuale adozione del provvedimento conclusivo del procedimento di cittadinanza e sulla relativa notificazione. Al ricorrente ha ordinato di documentare se abbia ricaricato la domanda sul portale utilizzando la facoltà indicata nella comunicazione oppure se abbia presentato una nuova domanda ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 572/1993, come riportato nel provvedimento. La richiesta istruttoria è funzionale anche alla valutazione delle spese e alla possibile pronuncia in rito. È stata fissata la camera di consiglio ex art. 72-bis c.p.a. al 10 giugno 2026.
Norme richiamate
artt. 46 e 65 c.p.a.
Disposizioni poste a fondamento degli ordini di deposito e degli incombenti istruttori rivolti all'Amministrazione.
art. 72-bis c.p.a.
Norma in base alla quale è stata fissata la camera di consiglio, prospettandosi una possibile pronuncia in rito.
art. 5 d.P.R. 572/1992
Richiamata quale disposizione che consentirebbe la presentazione di una nuova domanda di cittadinanza.
art. 9 l. 91/1992
Richiamato quale fondamento dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- La comunicazione con cui una Prefettura rifiuta preliminarmente il caricamento di una domanda di cittadinanza sul portale telematico, senza attribuire il codice della pratica e invitando l'interessato a ripresentare domanda o documentazione, non equivale necessariamente al provvedimento conclusivo di rigetto dell'istanza.
- L'amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento di cittadinanza con un provvedimento espresso propriamente conclusivo; una comunicazione preliminare di rifiuto del caricamento dell'istanza non esaurisce, di per sé, tale obbligo.
- Quando la qualificazione e l'effettiva esistenza del provvedimento impugnato risultano controverse e il fascicolo amministrativo non è stato prodotto, il giudice può disporre incombenti istruttori a carico sia dell'amministrazione sia del ricorrente prima di decidere le questioni di rito e la sorte del giudizio.
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