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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/89

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/89 della Commissione, del 20 gennaio 2025, che autorizza l’immissione sul mercato della polvere di larve intere di Tenebrio molitor (larva gialla della farina) trattata con raggi UV quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470

Normativa europea32025R0089

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza, sulla base del parere favorevole dell’EFSA, l’uso nel mercato UE della polvere di larve intere di Tenebrio molitor trattata con raggi UV come nuovo alimento. L’autorizzazione è accompagnata da condizioni d’uso, requisiti specifici di etichettatura legati ad allergie e alla vitamina D, e dall’inserimento nel relativo elenco unionale dei nuovi alimenti. Per cinque anni sono inoltre tutelati i dati scientifici del fascicolo di NutrìEarth, con esclusiva commerciale temporanea a favore della medesima società.

Autorizza l’immissione sul mercato dell’UE della polvere di larve intere di Tenebrio molitor trattata con raggi UV come nuovo alimento e aggiorna l’elenco unionale dei nuovi alimenti, con tutela dati per il richiedente.

Ambito di applicazione

Si applica alla polvere ottenuta da larve intere di Tenebrio molitor (larva gialla della farina) trattate con raggi UV, destinata all’uso in pane e panini, torte, prodotti a base di pasta, prodotti trasformati a base di patate, formaggio e prodotti caseari, nonché composte di frutta e di verdura, per la popolazione in generale. Vale nel mercato dell’Unione europea e, in quanto regolamento, è direttamente applicabile negli Stati membri; è anche rilevante ai fini SEE. Sono escluse le ipotesi di autorizzazione di terzi basate sui dati protetti del fascicolo del richiedente durante il periodo di tutela, salvo consenso di NutrìEarth o uso di informazioni ottenute legittimamente senza riferimento ai dati protetti.

Autorizzazione della polvere di larve intere di Tenebrio molitor trattata con raggi UV

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/89 autorizza, ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283 sui nuovi alimenti, l’immissione sul mercato dell’Unione della polvere di larve intere di Tenebrio molitor (larva gialla della farina) trattata con raggi UV. L’atto aggiorna conseguentemente l’elenco unionale dei nuovi alimenti di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

La decisione si fonda sul parere scientifico EFSA del 28 marzo 2023, che ha concluso per la sicurezza del nuovo alimento alle condizioni e ai livelli d’uso proposti. La Commissione richiama anche il tema della potenziale allergenicità e la necessità di informare adeguatamente i consumatori, oltre alla tutela dei dati scientifici del richiedente.

Contesto normativo e procedura di autorizzazione

Ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283, solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possono essere immessi sul mercato. L’elenco è stato istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

Il 30 luglio 2019 NutrìEarth ha presentato domanda di autorizzazione per la polvere di larve intere di Tenebrio molitor trattata con raggi UV, destinata a pane e panini, torte, prodotti a base di pasta, prodotti trasformati a base di patate, formaggio e prodotti caseari, nonché composte di frutta e di verdura, per la popolazione generale. Nella stessa data la società ha chiesto la tutela di studi e dati scientifici relativi alla descrizione del processo di produzione e alle analisi della composizione.

La Commissione ha chiesto la valutazione all’EFSA il 17 maggio 2020; il parere scientifico, adottato il 28 marzo 2023, ha ritenuto il nuovo alimento sicuro alle condizioni d’uso proposte.

Valutazione di sicurezza e profili di rischio

Secondo il considerando dedicato alla valutazione EFSA, il nuovo alimento è stato ritenuto sicuro per gli impieghi previsti. Tuttavia, l’Autorità ha osservato che il trattamento con raggi UV aumenta il contenuto di vitamina D3, pur senza determinare di per sé un apporto alimentare significativo di vitamina D3.

La Commissione evidenzia inoltre un possibile rischio allergenico: il consumo del nuovo alimento può provocare sensibilizzazione alle proteine delle larve di Tenebrio molitor e reazioni allergiche nei soggetti allergici ai crostacei e agli acari della polvere. È richiamata anche la possibilità che eventuali allergeni presenti nel substrato di allevamento possano ritrovarsi nel prodotto finale.

Condizioni di etichettatura

L’allegato introduce una denominazione specifica dell’ingrediente in etichetta: "polvere di larve di Tenebrio molitor (larva gialla della farina) trattata con raggi UV".

È inoltre obbligatoria un’avvertenza allergenica che segnali il possibile verificarsi di reazioni allergiche nei consumatori con allergie note ai crostacei e ai prodotti a base di crostacei e agli acari della polvere. L’avvertenza deve comparire accanto all’elenco degli ingredienti oppure, se tale elenco manca, accanto al nome dell’alimento.

Se il nuovo alimento è aggiunto a un prodotto finale contenente una quantità di vitamina D considerata significativa ai sensi dell’allegato XIII, parte A, punto 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011, la denominazione del nuovo alimento deve essere accompagnata dalla dicitura "contiene vitamina D prodotta mediante trattamento con raggi UV" e la quantità di vitamina D va indicata nella dichiarazione nutrizionale.

Condizioni d’uso e livelli massimi

La tabella 1 dell’allegato individua le categorie di alimenti e i livelli massimi di impiego del nuovo alimento. I limiti sono espressi in g/100 g di alimento e prevedono anche livelli massimi di vitamina D3:

  • pane e panini: 4,0 g/100 g, con massimo di 3,2 μg di vitamina D3/100 g;
  • torte: 4,0 g/100 g, con massimo di 3,2 μg di vitamina D3/100 g;
  • prodotti a base di pasta: 3,5 g/100 g, con massimo di 2,8 μg di vitamina D3/100 g;
  • prodotti trasformati a base di patate: 3,0 g/100 g, con massimo di 2,4 μg di vitamina D3/100 g;
  • formaggio e prodotti caseari: 1,0 g/100 g, con massimo di 0,8 μg di vitamina D3/100 g;
  • composte di frutta e di verdura: 3,5 g/100 g, con massimo di 2,8 μg di vitamina D3/100 g.

Specifiche del nuovo alimento

La tabella 2 dell’allegato definisce il nuovo alimento come polvere ottenuta da larve intere di Tenebrio molitor trattate termicamente, macinate e trattate con luce ultravioletta UVB. Il testo chiarisce che "larva della farina" indica la forma larvale del Tenebrio molitor, insetto della famiglia Tenebrionidae, e che Tenebrio molitor Linnaeus è un sinonimo scientifico.

Prima dell’essiccamento termico è richiesto un periodo minimo di digiuno di 24 ore per consentire lo svuotamento intestinale delle larve.

Sono poi fissati parametri di composizione e purezza, tra cui:

  • proteina grezza, grassi, carboidrati, fibra grezza, chitina, ceneri e umidità, con intervalli/limiti specifici;
  • indice di perossido e attività dell’acqua;
  • contenuto di vitamina D3;
  • limiti per manganese e rame;
  • limiti per metalli pesanti, micotossine, diossine e PCB;
  • criteri microbiologici per diversi contaminanti, inclusi Bacillus cereus, Clostridium perfringens, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, lieviti e muffe, enterobatteriacee, stafilococchi coagulasi positivi, anaerobi solfito-riduttori e Salmonella spp.

Tutela dei dati e esclusiva temporanea

L’atto riconosce che le conclusioni di sicurezza dell’EFSA si basavano su studi e dati scientifici relativi al processo di produzione e alla composizione, che il richiedente ha dimostrato essere tutelati da diritti di proprietà industriale e da un diritto esclusivo di riferimento. La Commissione ha ritenuto soddisfatte le condizioni dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283 e ha quindi disposto la tutela dei dati ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1.

Per cinque anni a decorrere dal 10 febbraio 2025 solo NutrìEarth può immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento, salvo che un richiedente successivo ottenga un’autorizzazione senza riferimento ai dati protetti o con il consenso della società. La tutela dei dati è indicata fino al 10 febbraio 2030.

Entrata in vigore e portata generale

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione e iscrizione nell’elenco unionale

L’articolo 1 autorizza l’immissione sul mercato dell’Unione della polvere di larve intere di Tenebrio molitor trattata con raggi UV e dispone la sua iscrizione nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. Lo stesso articolo prevede la modifica dell’allegato di tale regolamento secondo l’allegato del nuovo atto.

Esclusiva temporanea per NutrìEarth

L’articolo 2 stabilisce che, nei cinque anni a decorrere dal 10 febbraio 2025, solo NutrìEarth è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento, salvo che un richiedente successivo ottenga un’autorizzazione senza riferimento ai dati scientifici tutelati o con il consenso di NutrìEarth.

Tutela dei dati scientifici

L’articolo 3 vieta, per cinque anni dalla data di entrata in vigore, l’uso a vantaggio di un richiedente successivo dei dati scientifici contenuti nel fascicolo di domanda che soddisfano le condizioni dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283, salvo consenso di NutrìEarth.

Condizioni d’uso e livelli massimi

Nell’allegato, tabella 1, sono fissate le categorie di alimenti in cui il nuovo alimento può essere utilizzato e i livelli massimi: pane e panini 4,0 g/100 g; torte 4,0 g/100 g; prodotti a base di pasta 3,5 g/100 g; prodotti trasformati a base di patate 3,0 g/100 g; formaggio e prodotti caseari 1,0 g/100 g; composte di frutta e di verdura 3,5 g/100 g. Sono inoltre indicati i corrispondenti limiti massimi di vitamina D3.

Requisiti specifici di etichettatura

L’allegato impone che la denominazione in ეტichetta sia "polvere di larve di Tenebrio molitor (larva gialla della farina) trattata con raggi UV". Occorre inoltre un’avvertenza che l’ingrediente può provocare reazioni allergiche nei consumatori con allergie note ai crostacei, ai prodotti a base di crostacei e agli acari della polvere, da collocare accanto all’elenco ingredienti o, in mancanza, accanto al nome dell’alimento. Se l’aggiunta al prodotto finale determina una quantità di vitamina D considerata significativa ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011, la denominazione deve essere accompagnata dalla dicitura "contiene vitamina D prodotta mediante trattamento con raggi UV" e la quantità di vitamina D va riportata nella dichiarazione nutrizionale.

Specifiche tecniche del nuovo alimento

L’allegato, tabella 2, definisce il nuovo alimento come polvere ottenuta da larve intere di Tenebrio molitor, trattate termicamente, macinate e trattate con luce UVB. Sono indicati il digiuno minimo di 24 ore prima dell’essiccamento termico e numerosi parametri compositivi e di sicurezza: proteine, grassi, carboidrati, fibra, chitina, ceneri, umidità, indice di perossido, attività dell’acqua, vitamina D3, manganese, rame, metalli pesanti, micotossine, diossine/PCB e criteri microbiologici (tra cui limiti per Bacillus cereus, Clostridium perfringens, E. coli, Listeria monocytogenes, Salmonella spp.).

Entrata in vigore

L’articolo 4 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarenuovi alimentietichettatura degli alimentitutela dei dati scientificimercato interno

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