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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/125

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/125 della Commissione, del 20 gennaio 2025, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna

Normativa europea32025R0125

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna gli elenchi di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per tener conto della situazione epidemiologica dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in Canada, Regno Unito e Stati Uniti. Da un lato, sospende o limita l’ingresso nell’Unione da nuove zone colpite da focolai recenti; dall’altro, reintroduce l’autorizzazione per talune zone canadesi per le quali la Commissione ha ritenuto superata la minaccia sanitaria. Le modifiche riguardano sia il pollame e il materiale germinale di pollame sia le carni fresche di pollame e selvaggina da penna. Il regolamento è applicabile con urgenza dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 aggiornando le zone di Canada, Regno Unito e Stati Uniti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna, in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità.

Ambito di applicazione

Si applica agli scambi con l’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame, nonché di carni fresche di pollame e selvaggina da penna, provenienti da paesi terzi, territori o loro zone elencati negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Incide in particolare sulle zone interessate da recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, Regno Unito e Stati Uniti, con effetto diretto e obbligatorio in tutti gli Stati membri a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione. Non disciplina altri prodotti o altri paesi se non quelli espressamente elencati.

Modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404

Il regolamento interviene sul sistema UE degli elenchi di paesi terzi, territori e zone autorizzati all’ingresso nell’Unione per determinate categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. La finalità è aggiornare le restrizioni di importazione in funzione dell’evoluzione epidemiologica dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in Canada, Regno Unito e Stati Uniti, in coerenza con il quadro della normativa UE in materia di sanità animale.

Contesto normativo

Il provvedimento si innesta nel regolamento (UE) 2016/429 e nel regolamento delegato (UE) 2020/692, che disciplinano rispettivamente il quadro generale di sanità animale e le prescrizioni applicabili all’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione; gli allegati V e XIV riguardano specificamente il pollame, il materiale germinale di pollame e le carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

Motivazioni sanitarie dell’intervento

La Commissione prende atto delle notifiche di focolai di HPAI presentate da Canada, Regno Unito e Stati Uniti e delle misure adottate dalle autorità veterinarie nazionali, tra cui l’istituzione di zone restrittive di almeno 10 km e la politica di abbattimento totale. Dopo aver valutato le informazioni epidemiologiche, la Commissione ritiene necessario sospendere l’ingresso nell’Unione dalle zone interessate dai nuovi focolai, al fine di proteggere lo status sanitario dell’Unione.

Per il Canada, oltre ai nuovi focolai in Ontario, sono state valutate informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nella Columbia Britannica. In questo caso la Commissione ritiene che siano state fornite garanzie adeguate e che la precedente causa di sospensione non costituisca più una minaccia per la sanità pubblica o animale nell’Unione; per tale motivo alcune zone canadesi tornano autorizzate.

Modifiche all’allegato V: pollame e materiale germinale di pollame

L’allegato V del regolamento 2021/404 è modificato nella parte 1, sezione B, con l’inserimento o la sostituzione di specifiche zone:

  • per il Canada, sono sostituite le righe relative alle zone CA-2.241 e CA-2.246 e sono aggiunte le zone CA-2.252 e CA-2.253;
  • per il Regno Unito, sono aggiunte le zone GB-2.341 e GB-2.342;
  • per gli Stati Uniti, sono aggiunte le zone US-2.798 fino a US-2.821.

Le nuove voci identificano le aree interessate, con riferimenti alle specie/categorie autorizzate o sospese e, per gli Stati Uniti, anche con dettagli geografici molto puntuali (contee, coordinate e zone di raggio 10 km).

Modifiche all’allegato XIV: carni fresche di pollame e selvaggina da penna

In parallelo, l’allegato XIV è modificato nella parte 1, sezione B, per le medesime aree geografiche:

  • Canada: aggiornamento delle zone CA-2.241 e CA-2.246 e inserimento delle zone CA-2.252 e CA-2.253;
  • Regno Unito: inserimento delle zone GB-2.341 e GB-2.342;
  • Stati Uniti: inserimento delle zone US-2.798 fino a US-2.821.

Le voci dell’allegato XIV indicano, per ciascuna zona, il tipo di prodotti interessati e le date rilevanti, allineando le restrizioni o le autorizzazioni ai focolai notificati e alle misure di contenimento adottate.

Effetti pratici per operatori e importatori

Per gli operatori economici, il regolamento comporta la necessità di verificare puntualmente la zona di origine delle partite di pollame, materiale germinale e carni fresche di pollame/selvaggina da penna. L’autorizzazione all’ingresso nell’Unione dipende infatti dall’inclusione o meno della zona di provenienza negli elenchi aggiornati degli allegati V e XIV, come modificati dal presente atto.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione ne sottolinea l’urgenza, motivata dalla necessità di evitare perturbazioni degli scambi e di reagire tempestivamente all’evoluzione dell’HPAI nei paesi terzi interessati.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli elenchi di ammissione per pollame e prodotti avicoli

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 secondo quanto indicato nell’allegato del nuovo regolamento.

Zone canadesi interessate e ripristino parziale dell’autorizzazione

Per il Canada, l’allegato V aggiorna le zone CA-2.241 e CA-2.246 e aggiunge le zone CA-2.252 e CA-2.253; l’allegato XIV effettua corrispondenti aggiornamenti. Per alcune zone canadesi la Commissione ritiene superata la situazione che aveva determinato la sospensione, consentendo nuovamente l’ingresso nell’Unione da tali aree.

Restrizioni per il Regno Unito

Per il Regno Unito, vengono inserite le nuove zone GB-2.341 e GB-2.342 negli allegati V e XIV, in relazione a focolai di HPAI nella contea di Norfolk e nell’area amministrativa di Angus, con conseguente sospensione o limitazione dell’ingresso nell’Unione dalle aree interessate.

Restrizioni per gli Stati Uniti

Per gli Stati Uniti, vengono aggiunte negli allegati V e XIV le zone da US-2.798 a US-2.821, collegate a 24 focolai di HPAI in diversi Stati federati. Le zone sono specificate con riferimento a contee, coordinate geografiche e aree di 10 km di raggio.

Motivazione sanitaria e urgenza

La Commissione fonda l’intervento sulla comparsa di focolai di HPAI e sulle misure adottate dai paesi interessati, incluse zone soggette a restrizioni di almeno 10 km e politica di abbattimento totale. Le modifiche sono adottate con urgenza per proteggere lo status sanitario dell’Unione ed evitare inutili perturbazioni degli scambi.

Entrata in vigore e applicazione diretta

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiesanità animalecommercio di prodotti di origine animalebiosicurezzaimportazioni dall’unione europea

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