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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/136

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/136 della Commissione, del 21 gennaio 2025, che approva una modifica non minore del disciplinare di produzione dell’indicazione geografica protetta Espárrago de Huétor-Tájar ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32025R0136

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva una modifica non minore del disciplinare di produzione dell’IGP "Espárrago de Huétor-Tájar". La Commissione constata che la domanda, presentata dalla Spagna, era stata pubblicata e che non sono pervenute opposizioni ai sensi del nuovo quadro normativo sulle indicazioni geografiche. L’atto si limita quindi a formalizzare l’approvazione della modifica e a stabilire l’entrata in vigore secondo la regola ordinaria del ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Approvazione della modifica non minore del disciplinare di produzione dell’indicazione geografica protetta "Espárrago de Huétor-Tájar".

Ambito di applicazione

Si applica alla modifica del disciplinare di produzione dell’IGP "Espárrago de Huétor-Tájar", in relazione alla domanda presentata dalla Spagna e pubblicata prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143. Produce effetti negli Stati membri dell’Unione europea, essendo un regolamento di esecuzione direttamente applicabile. Non introduce un regime generale per nuovi richiedenti, ma riguarda specificamente l’approvazione di una modifica non minore già istruita e priva di opposizioni.

Approvazione della modifica non minore del disciplinare dell’IGP "Espárrago de Huétor-Tájar"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/136 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare di produzione dell’indicazione geografica protetta "Espárrago de Huétor-Tájar". L’atto si colloca nel nuovo quadro delle indicazioni geografiche introdotto dal regolamento (UE) 2024/1143, ma riguarda una domanda già presentata e pubblicata sotto il previgente regolamento (UE) n. 1151/2012.

Contesto procedurale

Nei considerando la Commissione ricostruisce il percorso della domanda: la Spagna aveva presentato la richiesta di approvazione della modifica non minore e la Commissione l’aveva ricevuta prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143. La domanda era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi degli articoli 50, paragrafo 2, e 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Mancanza di opposizioni

La Commissione rileva che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione. Il considerando richiama l’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda in forza dell’articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento. Tale assenza di opposizioni consente di procedere all’approvazione della modifica.

Contenuto dispositivo

Con l’articolo 1 il regolamento approva la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale relativa all’IGP "Espárrago de Huétor-Tájar". Non sono previsti ulteriori obblighi sostanziali, procedure amministrative aggiuntive o misure transitorie: l’atto ha natura essenzialmente autorizzativa e conclusiva del procedimento di modifica.

Entrata in vigore ed efficacia nell’Unione

L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti dell’Unione, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

L’articolo 1 approva la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa all’indicazione geografica protetta "Espárrago de Huétor-Tájar".

Base giuridica e continuità procedurale tra vecchio e nuovo regime

Il regolamento si fonda sull’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143. Nei considerando si precisa che la domanda era stata presentata dalla Spagna e ricevuta dalla Commissione prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, con pubblicazione avvenuta ai sensi degli articoli 50, paragrafo 2, e 53, paragrafo 2, del previgente regolamento (UE) n. 1151/2012.

Assenza di opposizioni

La Commissione rileva che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda di approvazione della modifica non minore in forza dell’articolo 90, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

Entrata in vigore e efficacia generale

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheprodotti agricoliqualità alimentaredisciplinari di produzione

Testo integrale

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