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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/100

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/100 della Commissione, del 20 gennaio 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di meccanismi a leva per raccoglitori originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32025R0100

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conclude un riesame in previsione della scadenza e mantiene in vigore misure antidumping nei confronti delle importazioni dalla Cina di meccanismi a leva per raccoglitori. La Commissione ritiene che, in assenza di misure, sussisterebbe un rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio per l’industria dell’Unione. Il testo disciplina inoltre le aliquote applicabili, le condizioni documentali per fruire del dazio individuale e il funzionamento doganale delle misure.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di meccanismi a leva per raccoglitori originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di riesame in previsione della scadenza.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di meccanismi a leva per raccoglitori attualmente classificati al codice NC ex 8305 10 00 (codice TARIC 8305 10 00 50) originari della Repubblica popolare cinese. Il regolamento disciplina sia le importazioni del produttore esportatore individuato con aliquota individuale sia quelle di tutte le altre società cinesi; l’aliquota individuale è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale valida con specifica dichiarazione. Si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di meccanismi a leva per raccoglitori originari della Repubblica popolare cinese

Il regolamento conclude un riesame in previsione della scadenza relativo alle misure antidumping sui meccanismi a leva per raccoglitori provenienti dalla Cina. La Commissione, valutati dumping, pregiudizio e interesse dell’Unione ai sensi del regolamento (UE) 2016/1036, ha ritenuto che la scadenza delle misure avrebbe probabilmente comportato la reiterazione del dumping e del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

Procedura e precedenti misure

Le misure antidumping erano già state istituite con il regolamento (CE) n. 1136/2006, poi rinnovate con il regolamento di esecuzione (UE) n. 796/2012 e con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1684. Il riesame in previsione della scadenza è stato aperto l’8 novembre 2023 a seguito di domanda presentata l’8 agosto 2023 dalla Lever Arch Mechanism Manufacturers Association per conto dell’industria dell’Unione. Il periodo dell’inchiesta di riesame ha coperto il 1° ottobre 2022 - 30 settembre 2023, mentre l’analisi del pregiudizio ha riguardato il periodo 1° gennaio 2020 - fine del PIR.

Mancata collaborazione e utilizzo dei dati disponibili

Nessun produttore esportatore cinese e il governo della RPC hanno collaborato all’inchiesta. La Commissione ha quindi ricostruito le sue conclusioni sulla base dei dati disponibili, della domanda di riesame, delle informazioni delle parti cooperanti e di fonti pubbliche, avvalendosi anche dell’articolo 18 del regolamento di base. Sono state effettuate verifiche presso i produttori dell’Unione Interkov spol. s.r.o. e Niko, d.o.o.

Prodotto interessato e prodotto simile

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da meccanismi a leva per raccoglitori, normalmente composti da due elementi metallici ad arco su una sottopiastra, usati per archiviare fogli e altri documenti. La Commissione ha ritenuto che il prodotto fabbricato e venduto nell’Unione, quello venduto sul mercato interno cinese e quello esportato verso paesi terzi siano prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

Dumping e costruzione del valore normale

Poiché non vi è stata collaborazione degli esportatori cinesi, la Commissione ha applicato la procedura dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ritenendo non appropriato utilizzare prezzi e costi cinesi a causa di distorsioni significative nell’economia cinese. Ha dunque costruito il valore normale sulla base di costi esenti da distorsioni riferiti a un paese rappresentativo, individuato nella Turchia.

Distorsioni significative in Cina

La Commissione ha richiamato elementi già accertati in precedenti inchieste sul settore dell’acciaio e ha ritenuto che il settore di riferimento, che fornisce le principali materie prime per i meccanismi a leva, sia interessato da interventi pubblici sostanziali, presenza statale, distorsioni nei mercati finanziari, del lavoro, dei terreni e delle materie prime. Sono stati considerati anche documenti di pianificazione industriale cinesi e l’influenza delle organizzazioni di partito e delle associazioni di settore.

Scelta della Turchia come paese rappresentativo e valori esenti da distorsioni

La Turchia è stata selezionata perché presenta un livello di sviluppo economico analogo alla Cina, produce prodotti della stessa categoria generale e dispone di dati affidabili e prontamente disponibili. Per il calcolo sono stati utilizzati dati di mercato e di bilancio relativi, tra gli altri, a Iskenderun Demir Ve Celik A.S., nonché, per SGAV e profitti, a Inka Yapi Baglanti Elemanlari Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi e Samet Kalip Ve Madeni ESYA Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi. Sono stati determinati valori esenti da distorsioni per materie prime, lavoro ed energia elettrica.

Persistenza del dumping e rischio di reiterazione

Le importazioni cinesi nel PIR sono risultate pressoché nulle, quindi non è stato possibile accertare la persistenza del dumping. La Commissione ha però stimato prezzi all’esportazione cinesi verso i mercati mondiali pari a 140 EUR per 1 000 unità, inferiori del 58 % rispetto al valore normale costruito. La considerevole capacità produttiva cinese e la capacità inutilizzata, unite all’attrattiva del mercato dell’Unione, hanno portato a concludere che, in assenza di misure, il dumping probabilmente si ripeterebbe.

Pregiudizio all’industria dell’Unione e rischio di reiterazione

Nel periodo in esame l’industria dell’Unione ha visto calare produzione, vendite e occupazione, ma ha mantenuto una redditività positiva sopra il profitto di riferimento del 5 %. La Commissione ha pertanto ritenuto che non vi fosse un pregiudizio notevole nel PIR. Tuttavia ha concluso che la scadenza delle misure causerebbe con elevata probabilità una forte pressione sui prezzi, perdita di quote di mercato e un deterioramento significativo della redditività, fino a compromettere la sostenibilità dell’industria dell’Unione.

Interesse dell’Unione

La Commissione ha valutato l’interesse dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori. Poiché il costo dei meccanismi a leva rappresenta solo una parte marginale del prezzo dei raccoglitori e non sono emersi elementi contrari, il mantenimento delle misure non è stato considerato indebito per importatori e utilizzatori. Al contrario, la loro revoca avrebbe potuto compromettere la sopravvivenza dell’industria dell’Unione e la concorrenza nel mercato interno.

Misure definitive e condizioni doganali

L’articolo 1 istituisce un dazio antidumping definitivo del 27,1 % per DongGuan Humen Nanzha World Wide Stationery Mfg. Co., Ltd. (codice TARIC aggiuntivo A729) e del 47,4 % per tutte le altre società (codice A999). Il dazio individuale si applica solo con fattura commerciale valida contenente la dichiarazione obbligatoria; in mancanza, si applica il dazio generale. Sono inoltre richiamate le regole ordinarie in materia di dazi doganali, i controlli delle autorità e la possibile apertura di inchieste antielusione in caso di aumento significativo delle esportazioni delle società beneficiarie di aliquote più basse.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e base giuridica del riesame

Il regolamento è adottato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, a seguito di riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping precedentemente in vigore sui meccanismi a leva per raccoglitori originari della Cina.

Prodotto interessato e classificazione doganale

Il prodotto oggetto del riesame e del presente dazio è costituito dai meccanismi a leva generalmente utilizzati per archiviare fogli e documenti in cartelle o raccoglitori, classificati al codice NC ex 8305 10 00 e codice TARIC 8305 10 00 50.

Esito dell’inchiesta: persistenza/reiterazione del dumping

Poiché nessun produttore esportatore cinese ha collaborato, la Commissione ha fondato le sue conclusioni sui dati disponibili e ha ritenuto appropriato applicare l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base per la costruzione del valore normale. Ha concluso che, in caso di scadenza delle misure, vi è un rischio di reiterazione del dumping, anche alla luce della significativa capacità inutilizzata in Cina e dell’attrattiva del mercato dell’Unione.

Esito dell’inchiesta: assenza di pregiudizio notevole nel PIR ma rischio di reiterazione

Nel periodo dell’inchiesta di riesame la Commissione ha ritenuto che l’industria dell’Unione non avesse subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. Tuttavia ha concluso che, in caso di abrogazione delle misure, è probabile la reiterazione del pregiudizio notevole a danno dell’industria dell’Unione.

Interesse dell’Unione

Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato gli interessi dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori. Ha concluso che non vi sono motivi cogenti per ritenere contrario all’interesse dell’Unione il mantenimento delle misure antidumping.

Aliquote del dazio antidumping definitivo

È istituito un dazio antidumping definitivo pari al 27,1 % per DongGuan Humen Nanzha World Wide Stationery Mfg. Co., Ltd. (codice addizionale TARIC A729) e pari al 47,4 % per tutte le altre società (codice addizionale TARIC A999).

Condizione per l’applicazione del dazio individuale

L’aliquota individuale del 27,1 % si applica solo se, al momento dell’importazione, è presentata alle autorità doganali degli Stati membri una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione datata e firmata dal responsabile della società emittente, con il testo prescritto dall’articolo 1, paragrafo 3. In mancanza di tale fattura, si applica il dazio per tutte le altre società.

Regole anti-elusione e controlli doganali

Le autorità doganali devono effettuare i controlli usuali e possono richiedere documenti supplementari per verificare la correttezza delle informazioni dichiarate. Il regolamento richiama anche la possibilità di un’inchiesta antielusione in caso di significativo aumento delle esportazioni di società beneficiarie di aliquote individuali più basse.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica commercialedifesa commercialeantidumpingdogane

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