Regolamento (UE) 2025/92
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/92 della Commissione, del 20 gennaio 2025, che dispone la registrazione delle importazioni di cloruro di colina originario della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la registrazione delle importazioni di cloruro di colina originario della Repubblica popolare cinese nell’ambito di un procedimento antidumping già aperto dalla Commissione. La registrazione serve a preservare la possibilità di applicare eventuali dazi antidumping con effetto retroattivo, se le condizioni previste dal regolamento di base risultassero soddisfatte al termine dell’inchiesta. La misura ha durata di nove mesi dalla data di entrata in vigore e non anticipa il contenuto di un eventuale futuro regolamento istitutivo di dazi definitivi.
Registrazione delle importazioni di cloruro di colina originario della Repubblica popolare cinese ai fini di un possibile futuro dazio antidumping
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione europea di cloruro di colina, in ogni forma e purezza, con o senza supporto, con un tenore minimo in peso di cloruro di colina pari al 30 %, escluso il tetraidrato di cloruro calcico di fosforil colina con numero CAS 72556-74-2. Il prodotto è individuato dai codici NC ex 2923 10 00, ex 2309 90 31, ex 2309 90 96, ex 2106 e 3824 99 96, con codice addizionale TARIC 89ID, ed è originario della Repubblica popolare cinese. La misura riguarda le autorità doganali degli Stati membri e opera per nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento; non disciplina ancora l’istituzione di dazi antidumping, ma solo la registrazione delle importazioni in vista di un’eventuale riscossione retroattiva.
Registrazione delle importazioni di cloruro di colina originario della Repubblica popolare cinese
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/92 della Commissione si inserisce in un procedimento antidumping già avviato sulle importazioni di cloruro di colina dalla Repubblica popolare cinese. La misura non istituisce dazi, ma ordina la registrazione delle importazioni del prodotto in esame per preservare la possibilità di un’eventuale applicazione retroattiva di dazi antidumping, se ne ricorreranno i presupposti al termine dell’inchiesta.
Contesto del procedimento
La Commissione richiama l’apertura del procedimento antidumping del 31 ottobre 2024, seguita alla denuncia presentata il 17 settembre 2024 dall’industria dell’Unione per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di cloruro di colina. In questa fase, la Commissione precisa che i valori indicati nella denuncia circa margini di dumping e livello di eliminazione del pregiudizio hanno funzione meramente informativa e non anticipano il livello effettivo di eventuali dazi definitivi.
Prodotto interessato
Il prodotto soggetto a registrazione è il cloruro di colina (CC), in ogni forma e di ogni purezza, con o senza supporto, purché contenga almeno il 30 % in peso di cloruro di colina. È espressamente escluso il tetraidrato di cloruro calcico di fosforil colina con numero CAS 72556-74-2. Il prodotto è individuato dai codici NC ex 2923 10 00, ex 2309 90 31, ex 2309 90 96, ex 2106 e 3824 99 96, con codice addizionale TARIC 89ID, ed è originario della Repubblica popolare cinese.
Misura di registrazione
In base all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione dispone che le autorità doganali adottino le misure necessarie per registrare le importazioni del prodotto in esame nell’Unione. La registrazione è funzionale a consentire, in caso di eventuale istituzione di dazi antidumping definitivi, la loro riscossione a titolo retroattivo sulle importazioni registrate, ma solo se saranno soddisfatte le condizioni previste dal diritto applicabile. La Commissione rinvia espressamente al futuro regolamento istitutivo dei dazi definitivi per la valutazione delle condizioni di retroattività.
Durata ed efficacia temporale
La registrazione ha durata di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Dati personali
Il regolamento contiene anche una clausola di trattamento dei dati personali: i dati raccolti nel contesto della registrazione devono essere trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725, applicabile alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione.
Disposizioni principali
Apertura del procedimento antidumping
La Commissione richiama l’apertura, avvenuta il 31 ottobre 2024, di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione di cloruro di colina originario della Repubblica popolare cinese, avviato a seguito di una denuncia presentata il 17 settembre 2024 da produttori dell’Unione rappresentanti oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione del prodotto.
Definizione del prodotto soggetto a registrazione
Il prodotto in esame è definito come cloruro di colina (CC) in ogni forma e purezza, con o senza supporto, con un tenore minimo in peso del 30 %, escluso il tetraidrato di cloruro calcico di fosforil colina con numero CAS 72556-74-2, classificato nei codici NC ex 2923 10 00, ex 2309 90 31, ex 2309 90 96, ex 2106 e 3824 99 96, codice addizionale TARIC 89ID, originario della Repubblica popolare cinese.
Ordine di registrazione alle autorità doganali
Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione istruisce le autorità doganali a registrare le importazioni nell’Unione del prodotto in esame, così da consentire un’eventuale riscossione retroattiva di dazi antidumping se, al termine dell’inchiesta, ne risultasse la necessità e purché siano soddisfatte le condizioni giuridiche applicabili.
Durata della registrazione
La registrazione scade dopo nove mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Rapporto con eventuali dazi futuri
La Commissione precisa che le condizioni per la riscossione retroattiva saranno valutate nel regolamento che istituirà eventuali dazi definitivi. Gli eventuali dazi futuri dipenderanno dalle risultanze dell’inchiesta e, secondo quanto richiamato, sarebbero normalmente fissati al livello inferiore tra margine di dumping e livello di eliminazione del pregiudizio, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base; tuttavia, in questa fase non è possibile stimarne l’importo.
Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel contesto della registrazione sono trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725, relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione.
Entrata in vigore e natura vincolante
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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