Cassazione Penale, Sentenza n. 20045/2023 del 11/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., con doglianze principali relative alla violazione del principio del ne bis in idem. Il ricorrente contestava che la nuova misura cautelare (periodo 2011-2019) si sovrapponeva a due procedimenti pendenti per il medesimo reato: il primo con temporizzazione fino al marzo 2002 (sentenza 9/10/2013) e il secondo originariamente aperto dal 2004 con condotta perdurante, poi circoscritto dal P.M. al 2010. Inoltre si denunciava che la delimitazione temporale operata dal P.M. costituisce illegittima ritrattazione dell'azione penale e che il giudice di rinvio avrebbe eluso il mandato della Corte di cassazione annullante, non valutando correttamente la preclusione derivante dal ne bis in idem.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo, nel complesso, infondato. Ha confermato che il giudice di rinvio ha colmato il vuoto motivazionale indicato dalla sentenza rescindente e ha correttamente escluso la violazione del ne bis in idem: al momento della richiesta cautelare (21/10/2020) non sussisteva sovrapposizione tra i periodi contestati nei precedenti procedimenti (fino al 2010) e quello oggetto della misura (2011-2019). La Corte ha chiarito principi di diritto: il ne bis in idem cautelare ha efficacia limitata e revocabile (rebus sic stantibus), la delimitazione del periodo da parte del P.M. non configura automaticamente una ritrattazione dell'azione penale quando non elimina elementi essenziali dell'imputazione, il giudice della cautela non può sindacare in via incidentale le valutazioni del giudice della cognizione che hanno deciso la delimitazione temporale; inoltre, rispetto al reato permanente, la contestazione aperta consente l'accertamento del protrarsi della condotta solo entro limiti concretamente accertati e fino alla sentenza di primo grado.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma sostanziale relativa al reato di associazione di tipo mafioso, oggetto dell'imputazione; la sentenza valuta la natura di reato permanente ai fini della delimitazione temporale dell'imputazione.
art. 311, comma 2, cod. proc. pen.
Consente il ricorso immediato per cassazione contro le ordinanze cautelari; la Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso nei limiti di legge.
art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.
Criteri di impugnazione in cassazione (violazione di legge e motivazione); la Corte ha valutato le doglianze alla luce di tali limiti e ha escluso vizi sostanziali.
artt. 623, 627 e 649 cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate nella censura sulla corretta applicazione del devoluto e dei divieti di duplicazione; la Corte ha ritenuto che il giudice di rinvio abbia rispettato l'ambito del devoluto e compiuto le necessarie verifiche.
art. 273, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede che nessuna misura possa essere applicata se sussiste causa di non punibilità; la Corte lo richiama per affermare che la verifica di cause che escludono la misura compete al giudice della cautela ma con riferimento alla situazione esistente al momento della domanda.
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
Regola sovrapposizioni e abusi nelle richieste cautelari per fatti connessi; la Corte evidenzia che l'art. 297/3 disciplina la possibile duplicazione di misure e funge da presidio contro aggiramenti.
art. 299 cod. proc. pen.
Riferito al giudicato cautelare endoprocessuale; la Corte ricorda che le ordinanze cautelari esaurite producono preclusione interna sulle questioni decise.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Obbligo di motivazione dei provvedimenti; la sentenza rescindente aveva annullato l'ordinanza originaria per carenza motivazionale, mentre il giudice di rinvio ha poi colmato tale lacuna.
art. 50, comma 3, cod. proc. pen.
Riferimento al principio di irretrattabilità dell'azione penale; la Corte distingue tra vera ritrattazione (divieto) e delimitazione temporale operata dal P.M. che non sempre configura ritrattazione.
art. 649 cod. proc. pen.
Divieto di un secondo giudizio per lo stesso fatto nel processo principale; la Corte sottolinea che il ne bis in idem cautelare si riflette su questo divieto ma con efficacia limitata e adeguata alla natura temporanea dei provvedimenti cautelari.
Artt. 24, 111, 112, 117 Costituzione
Richiamati dalla difesa in relazione a garanzie processuali e al ne bis in idem; la Corte valuta che tali principi non siano violati nella fattispecie, alla luce della concreta delimitazione temporale e della giurisprudenza consolidata.
Art. 6 e 13 CEDU; Art. 4 Protocollo aggiuntivo n. VII CEDU
Richiamati con riferimento alla tutela dei diritti processuali e al divieto di doppia punizione; la Corte ritiene che non sussista violazione in concreto dato che non è stata dimostrata identità del fatto nel periodo contestato.
Massime di principio
- La verifica del ne bis in idem cautelare va effettuata rispetto alla situazione esistente al momento della domanda cautelare: ciò che conta è la sovrapposizione temporale e materiale al momento della richiesta, non valutazioni successive.
- Il ne bis in idem nel procedimento cautelare ha efficacia 'rebus sic stantibus' e preclusiva solo rispetto alle questioni esplicitamente o implicitamente decise; non costituisce una preclusione assoluta o rigida come il giudicato nel processo di cognizione.
- La delimitazione del dies ad quem di una contestazione aperta operata dal P.M. non costituisce automaticamente illegittima ritrattazione dell'azione penale se non elimina elementi essenziali dell'imputazione; è ammissibile nella misura in cui non sottrae al giudice materie che richiedano il suo vaglio.
- Il reato permanente richiede attenzione alla delimitazione temporale: una contestazione aperta può legittimamente consentire l'accertamento del protrarsi della condotta fino alla sentenza di primo grado, ma l'accertamento del protrarsi deve essere concretamente provato.
- Il giudice della cautela non può sindacare in via incidentale e sostituirsi al giudice della cognizione nella valutazione di scelte processuali già compiute da quest'ultimo (es. delimitazione temporale recepita dal tribunale); le valutazioni del 'dominUS' del processo principale devono essere rispettate salvo abnormità.
- In caso di pluralità di procedimenti, occorre verificare se esistono cause che escludono la punibilità o che rendono inammissibile la misura (art. 273 c.p.p., artt. 300/306/309 c.p.p. rilevanti) e valutare l'eventuale ricorso a rimedi impugnatori prima di configurare una preclusione cautelare estensiva.
- Quando si valuta una misura cautelare per fatti connessi a procedimenti pendenti, documentare con precisione le date e le delimitazioni temporali è cruciale: decisioni divergenti tra P.M. e giudice della cognizione sul dies ad quem devono essere considerate come fatti processuali efficaci fino a revoca o annullamento.
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