Cassazione Penale, Sentenza n. 51592/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della condanna per il reato di cui all'art. 624 cod. pen. (furto) commesso il 9 agosto 2014. I motivi di ricorso deducono violazioni formali relative alla querela: 1) violazione dell'art. 337, comma 4, c.p.p. per mancata indicazione dell'identità della persona che ha depositato la querela presso la Procura e per l'assenza di sottoscrizione del timbro di ricezione, con conseguente dubbio sulla data di deposito; 2) violazione dell'art. 337, comma 3, c.p.p. perché alla querela non sarebbe stato allegato lo statuto della cooperativa, sicché non sarebbe dimostrata la fonte dei poteri del legale rappresentante che ha sottoscritto la querela.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondati i rilievi formali: la querela era sottoscritta dal legale rappresentante con firma autenticata dal difensore, il che consente che l'atto sia presentato anche da un incaricato senza procura speciale (richiamando giurisprudenza consolidata). Il timbro della Procura sul documento (30/10/2014) è prova sufficiente della data di deposito anche se privo della firma dell'operatore, atteso che l'omissione costituisce al più irregolarità amministrativa e si presume che l'atto sia stato ricevuto da addetto competente. Quanto alla fonte dei poteri, è stato ricordato che il legale rappresentante di una società (anche cooperativa di consumo) è legittimato a proporre querela in assenza di divieto statutario o assembleare, senza bisogno di allegare lo statuto, richiamando l'art. 2384 c.c. e consolidata giurisprudenza. Conseguentemente il ricorso è respinto e la ricorrente è condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.
Norma sostanziale che disciplina il reato per cui la ricorrente è stata condannata (furto).
art. 337 cod. proc. pen. (comma 1)
la querela recante sottoscrizione autentica "può essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato"
La Corte ha applicato il principio che la querela con firma autenticata non richiede procura speciale per essere depositata da terzi; il difensore può autenticare la firma e la presentazione può essere fatta anche da incaricati.
art. 337 cod. proc. pen. (comma 3 e 4)
Richieste formali circa l'indicazione dell'autorità ricevente e della fonte dei poteri del querelante; la Corte ha ritenuto che tali oneri siano assolti dalla qualifica del legale rappresentante e dall'autenticazione della firma.
art. 111 cod. proc. pen.
"quando la legge richiede la data di un atto, sono indicati il giorno, il mese, l'anno e il luogo in cui l'atto è compiuto"
La data apposta dal timbro dell'ufficio è considerata elemento certo della data di deposito dell'atto, anche se il timbro non è sottoscritto dall'operatore.
art. 2384 cod. civ.
Fonte normativa dei poteri degli amministratori/legali rappresentanti di società; la Corte ha ritenuto che la qualifica di legale rappresentante implica i poteri necessari per proporre querela, salvo divieti statutari.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per l'imposizione della somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile per colpa della ricorrente.
Massime di principio
- Una querela sottoscritta con firma autenticata dal difensore può essere depositata da un incaricato senza necessità di procura speciale; la presentazione da parte di terzi non invalida l'atto.
- Il timbro di ricezione della Procura con indicazione della data è prova valida della data di deposito dell'atto anche se privo della sottoscrizione dell'operatore; l'assenza di firma dell'impiegato è, di norma, una irregolarità amministrativa non invalida.
- Il legale rappresentante di una società (compresa una cooperativa di consumo) è, salvo divieto statutario o assembleare, legittimato a proporre querela senza bisogno di allegare lo statuto o un mandato specifico; la qualifica stessa richiama i poteri ex art. 2384 c.c.
- Obiezioni puramente formali relative alla ricezione o alla documentazione dei poteri di rappresentanza difficilmente comportano l'annullamento della procedura penale se vi sono elementi certi che attestano la presentazione e la legittimazione; è necessario dimostrare un vizio sostanziale o un concreto pregiudizio.
- Nei ricorsi in Cassazione basati su rilievi formali di questo tipo, la probabilità di inammissibilità è alta; il resistente può ottenere anche la condanna alle spese e somme a titolo di ammenda se il ricorso è ritenuto colposamente infondato.
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