Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 365/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione terza, n. 16480 del 23 settembre 2025, resa tra le parti, concernente il rinnovo dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero della Salute relativamente al progetto di ricerca “Studi di tossicologia generale nel cane Beagle”.

Giustizia amministrativa202507561

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il rinnovo dell’autorizzazione ministeriale per un progetto di ricerca tossicologica condotto su cani Beagle

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’associazione aveva impugnato l’autorizzazione ministeriale originaria e il successivo rinnovo, deducendo, con riferimento a quest’ultimo, difetto di motivazione e di istruttoria, illegittimo richiamo al parere del Consiglio Superiore di Sanità, mancata dimostrazione dei presupposti eccezionali per l’impiego dei cani, violazione dell’obbligo di ricorrere prioritariamente a metodi alternativi e dei principi delle 3R (sostituzione, riduzione e perfezionamento), nonché carenze nella giustificazione del numero degli animali, nel loro eventuale riutilizzo, nelle modalità di stabulazione e nelle garanzie di benessere animale. Il TAR aveva dichiarato improcedibile l’impugnazione dell’autorizzazione originaria, ormai scaduta, e accolto i motivi aggiunti contro il rinnovo, ravvisando difetto di istruttoria e di motivazione anche alla luce degli accertamenti svolti in sede cautelare. La società ha appellato tale capo della sentenza, contestando soprattutto l’utilizzabilità delle risultanze della verificazione riferita all’autorizzazione scaduta e sostenendo che il rinnovo fosse stato preceduto da un’articolata istruttoria tecnico-scientifica, comprensiva del parere vincolante del Consiglio Superiore di Sanità, nonché che sussistessero le condizioni eccezionali per l’impiego dei cani. Il Ministero si è associato alle tesi dell’appellante, mentre l’associazione ha chiesto il rigetto dell’appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha definito il merito dell’appello. Ha ritenuto necessario disporre una consulenza tecnica d’ufficio, preceduta dall’acquisizione della documentazione relativa anche all’autorizzazione originaria del 2014, non presente integralmente in atti, e di una relazione documentata del Ministero della Salute sui fatti di causa. La consulenza dovrà accertare: se l’impiego dei cani fosse totalmente indefettibile alla luce delle linee guida internazionali, delle conoscenze tecnico-scientifiche e dei metodi alternativi disponibili; se il numero di animali previsto, originariamente 1600 e poi ridotto a 800, fosse adeguatamente giustificato per ciascuna attività sperimentale e rispettoso dell’obbligo di riduzione al minimo; se il parere reso per il rinnovo avesse considerato l’evoluzione scientifica intervenuta rispetto al precedente rinnovo del 2019, motivando la perdurante indispensabilità dell’impiego dei cani; e se fossero stati esaminati i risultati e le modalità delle sperimentazioni già svolte, nonché la necessità di tale verifica in occasione del rinnovo. È stato nominato un collegio di tre consulenti tecnici, sono state disciplinate le operazioni peritali, l’anticipo di euro 5.000 è stato posto a carico dell’appellante, con riserva sulla definitiva regolazione delle spese, ed è stata fissata l’udienza pubblica del 16 luglio 2026. La sospensione cautelare della sentenza appellata, già disposta in precedenza, resta richiamata nei limiti delle sperimentazioni già iniziate.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 2, d.lgs. 26/2014

    il Ministero può autorizzare, in via eccezionale, l’impiego di cani e gatti di cui all’allegato I, nell’ambito delle procedure quando è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura utilizzando specie diverse

    La disposizione individua presupposti eccezionali e richiede la prova scientifica dell’impossibilità di raggiungere lo scopo mediante specie diverse; tali presupposti costituiscono oggetto dell’accertamento tecnico disposto dal Collegio.

  • art. 13, comma 13, d.lgs. 26/2014

    Visto che ricorrono i giustificati motivi di necessità ai sensi dell’art. 13 comma 13 del d.lgs 26/2014

    Il mero richiamo ai giustificati motivi di necessità è stato posto al centro della contestazione relativa all’insufficienza della motivazione del rinnovo.

  • art. 31 d.lgs. 26/2014

    La disposizione è richiamata quale disciplina dei presupposti e delle condizioni stringenti per il rilascio dell’autorizzazione; il Collegio ha disposto accertamenti sulla completezza dell’istruttoria e sulla motivazione tecnico-scientifica.

  • artt. 1 e 4 direttiva 63/2010/UE

    Sono richiamati in relazione ai principi delle 3R e, in particolare, alla priorità della sostituzione dei metodi con animali rispetto alla riduzione del numero degli animali e al perfezionamento delle procedure.

  • art. 1 d.lgs. 26/2014

    È richiamato quale base nazionale dei principi di tutela degli animali utilizzati a fini scientifici e delle 3R.

  • art. 67, comma 4, c.p.a.

    Consente il richiamo alla disciplina della consulenza tecnica prevista dal codice di procedura civile.

  • art. 193, comma 2, c.p.c.

    di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate al solo scopo di far conoscere al giudice la verità

    Disciplina il giuramento del consulente tecnico d’ufficio.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Il Collegio ha avvertito che la mancata collaborazione delle amministrazioni con le consulenti potrà consentire di trarre argomenti di prova dalla loro condotta.

  • artt. 127-bis e 196-duodecies disp. att. c.p.c.

    Sono richiamati per lo svolgimento da remoto dell’udienza destinata al giuramento delle consulenti tecniche.

  • art. 71 d.P.R. 115/2002

    È richiamato per il termine di decadenza relativo al deposito della nota delle spese e del compenso delle consulenti.

Massime di principio

  • Nell’autorizzazione o nel rinnovo di attività sperimentali che implichino l’impiego di specie animali soggette a tutela rafforzata, l’amministrazione deve verificare e motivare specificamente l’indefettibilità dell’impiego della specie prescelta, alla luce delle conoscenze tecnico-scientifiche aggiornate e dell’impossibilità di conseguire lo scopo mediante specie diverse o metodi alternativi.
  • Il principio delle 3R impone una verifica distinta e concreta della sostituzione degli animali con metodi alternativi, della riduzione al minimo del loro numero e del perfezionamento delle modalità sperimentali e di custodia; non è sufficiente un richiamo generico alla normativa o alla disponibilità non ancora pienamente predittiva dei metodi alternativi.
  • In sede di rinnovo di un’autorizzazione per attività sperimentali, l’istruttoria deve considerare l’evoluzione delle conoscenze scientifiche intervenuta rispetto al precedente titolo e deve verificare, ove rilevante, i risultati delle attività già svolte e le modalità con cui sono state condotte.
  • La giustificazione del numero di animali autorizzati deve essere specifica per ciascuna attività sperimentale e deve consentire di verificare il rispetto dell’obbligo di impiegare il minor numero possibile di animali.
  • Quando la decisione dipende da questioni tecnico-scientifiche complesse e la documentazione amministrativa non consente di accertare l’indefettibilità della specie animale, la congruità del numero degli animali e l’aggiornamento della valutazione scientifica, il giudice amministrativo può disporre una consulenza tecnica d’ufficio e acquisire ulteriore documentazione istruttoria prima di definire l’appello.

Come è indicizzato

MaterieIgiene e sanità pubblicaMotivazione del provvedimentoIstruttoria processuale
RamiSanitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipi di precauzione e prevenzione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.