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Sentenza

Sentenza n. 4863/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - della nota della Regione Campania - Direzione Generale per Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni ambientali prot. n. PG/2023/0026414 del 18 gennaio 2023, avente a oggetto “CUP 9296 - Istanza ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 per la proroga della validità del provvedimento di VIA n. 163 del 29.11.2013 relativo alla "Costruzione di un impianto eolico di potenza 10 MW nel Comune di Castelfranco in Miscano (BN) in località Vaccara, Le Partite, Falceta" - Esame osservazioni ai sensi dell’art. 10bis della L. n. 241/1990 - Esito”; - della nota della Regione Campania - Direzione Generale per Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni ambientali prot. n. PG/2022/0346380 del 5 luglio 2022, recante preavviso di diniego ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990; - di ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso e/o consequenziale;

Giustizia amministrativa202301565

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della proroga della validità del provvedimento di VIA relativo alla realizzazione di un impianto eolico, preceduto da preavviso di diniego

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La società ha impugnato il diniego regionale dell’istanza di proroga della validità di un provvedimento di VIA del 2013, relativo alla costruzione di un impianto eolico da 10 MW. La Regione aveva ritenuto che il contesto ambientale di riferimento fosse mutato, in fatto e non necessariamente sotto il profilo formale, per effetto della designazione e dell’ampliamento di un sito ZSC/ZPS della Rete Natura 2000, con conseguente necessità di sottoporre nuovamente il progetto alla verifica di assoggettabilità a VIA integrata con la valutazione di incidenza. La ricorrente ha dedotto, tra l’altro, violazione e falsa applicazione dell’art. 25, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006, delle disposizioni in materia di valutazione di incidenza, della disciplina regionale e dell’art. 10-septies del d.l. n. 21/2022, nonché eccesso di potere per travisamento dei presupposti, carenza di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, incompetenza e violazione dell’art. 21-nonies della l. n. 241/1990. La Regione ha eccepito anche l’inammissibilità per omessa impugnazione della deliberazione regionale presupposta. Dopo il rigetto della domanda cautelare, il TAR aveva disposto una verificazione per accertare se il mutamento del contesto ambientale fosse anteriore o successivo alla VIA del 2013 e se fosse già stato considerato nella valutazione di incidenza originaria. La verificazione non è stata espletata; il verificatore originariamente designato ha rinunciato all’incarico e ne è stato nominato un altro.

La decisione

Il TAR non ha esaminato le censure di merito né le eccezioni di rito diverse da quella relativa alla rinuncia. Ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata e notificata dalla società il 29 maggio 2026, ai sensi dell’art. 84 c.p.a., rilevando che la Regione non si era opposta. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per rinuncia ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 c.p.a. Ha disposto la compensazione integrale delle spese, considerato l’andamento del giudizio, la definizione in rito e la mancata opposizione della Regione alla compensazione. Ha inoltre precisato che l’ordinanza istruttoria n. 1333 del 24 febbraio 2026 doveva intendersi revocata e che nulla era dovuto per le spese della verificazione, non essendo stata espletata.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 5, d.lgs. 152/2006

    Disposizione invocata nella controversia in materia di proroga della validità del provvedimento di VIA; il giudice non ne ha esaminato il merito a seguito della rinuncia al ricorso.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato quale fondamento del preavviso di diniego impugnato; il relativo motivo non è stato esaminato.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Richiamato tra le disposizioni asseritamente violate; il giudice non ha deciso la relativa censura.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato per la verificazione disposta in corso di causa; la verificazione non è stata espletata e l’ordinanza istruttoria è stata revocata.

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Applicato quale fondamento processuale della declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.

  • art. 84 c.p.a.

    Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle.

    La rinuncia ritualmente notificata e depositata, non opposta dalla parte resistente, determina l’estinzione del giudizio; le spese possono essere compensate dal collegio in considerazione delle circostanze del caso.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso ritualmente notificata alla parte resistente e depositata in giudizio, in assenza di opposizione, comporta l’estinzione del processo amministrativo ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 c.p.a., senza necessità di esaminare le questioni di merito o le ulteriori eccezioni processuali.
  • In caso di rinuncia al ricorso, il collegio può compensare integralmente le spese processuali, derogando alla regola per cui il rinunciante deve sopportare le spese degli atti di procedura compiuti, quando le circostanze del giudizio lo giustifichino e la parte resistente non si opponga.
  • La verificazione disposta in corso di causa perde efficacia quando il giudizio viene estinto per rinuncia prima del suo espletamento; in tal caso non sono dovute spese per l’attività di verificazione non svolta.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiPrincipi di precauzione e prevenzione

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