Cassazione Penale, Ordinanza n. 07423/2026 del 24/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, osservando che i motivi erano mera riproposizione delle doglianze di appello senza critica argomentata alla decisione impugnata. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna del Tribunale alla pena di nove mesi e dieci giorni di reclusione per il reato previsto dall'art. 13, comma 13, del d.lgs. n. 286 del 1998. Il ricorso è stato ritenuto sostanzialmente reiterativo dei motivi già dedotti in appello: la difesa insisteva sull'esclusione della responsabilità invocando lo stato di necessità, sulla non applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., nonché sull'illegittimità della valutazione in punto recidiva e attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che tali censure non si confrontavano con la motivazione della sentenza di appello e non introducevano nuovi elementi di fatto o di diritto decisivi.
Norme richiamate
art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998
Norma incriminatrice oggetto del capo di imputazione e della conferma di condanna nei gradi di merito.
art. 131-bis c.p.
Causa di non punibilità esclusa dai giudici di merito con motivazione ritenuta congrua e non efficacemente censurata.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitino a riprodurre le censure già formulate in appello, se non accompagnati da una critica specifica e argomentata della motivazione della decisione impugnata.
- La deduzione di una causa di giustificazione o di non punibilità già disattesa nei gradi di merito non è idonea a superare il vaglio di ammissibilità del ricorso se la difesa non indica elementi nuovi o profili decisivi di illogicità o erroneità della motivazione.
- Le doglianze su recidiva e attenuanti generiche devono confrontarsi con la motivazione del giudice di merito; censure meramente assertive o apodittiche non sono sufficienti a fondare un ricorso ammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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