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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30051/2021 del 26/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa al bollo auto per l'anno d'imposta 2008, ottenendo l'accoglimento del ricorso in primo grado e, dopo un primo giudizio di legittimità con rinvio, anche la condanna della Regione al pagamento delle spese di tutti i gradi di merito. Avverso la sentenza della CTR emessa in sede di rinvio, la ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione, denunciando la violazione dell'art. 15 del d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 2 e 4 del D.M. n. 55/2014, per avere il giudice di merito liquidato le spese in misura inferiore ai minimi tariffari e senza una distinta liquidazione per ciascun grado di giudizio.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha richiamato il principio per cui, quando la liquidazione riguarda più gradi di giudizio, il giudice deve distinguere le spese e gli onorari per ciascun grado, così da consentire il controllo sui criteri di calcolo e sulle eventuali riduzioni. Ha inoltre ribadito che, nella liquidazione giudiziale delle spese, il giudice deve attenersi ai parametri del D.M. n. 55/2014, che, per la disciplina delle spese processuali, opera come normativa speciale rispetto al D.M. n. 140/2012. Poiché la CTR aveva liquidato euro 100 per ciascuna fase, importo inferiore ai parametri applicabili anche considerando la massima riduzione per la semplicità della controversia, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 15 d.lgs. 546/1992

    richiamato come norma sulla regolazione delle spese nel processo tributario, rispetto alla quale si deduce la violazione per liquidazione inferiore ai parametri applicabili

  • artt. 2 e 4 D.M. 55/2014

    richiamati quale parametro per la liquidazione giudiziale dei compensi e come limite minimo da rispettare nella determinazione delle spese

  • D.M. 140/2012

    considerato come disciplina generale dei compensi professionali, non prevalente sulla disciplina speciale applicabile alla liquidazione giudiziale delle spese

  • D.L. n. 1 del 2012, conv. in L. n. 27 del 2012

    richiamato come contesto normativo della liberalizzazione della concorrenza e del mercato, cui si collega il D.M. 140/2012

Massime di principio

  • Quando la liquidazione delle spese processuali riguarda più gradi di giudizio, il giudice deve indicare separatamente spese e onorari per ciascun grado, perché solo una distinzione analitica consente il controllo sulla correttezza del calcolo e sulle eventuali riduzioni applicate.
  • Nella liquidazione giudiziale delle spese, i parametri del D.M. n. 55/2014 devono essere rispettati dal giudice; non è consentito liquidare importi inferiori ai limiti derivanti dai parametri stessi, salvo le riduzioni consentite dalla disciplina applicabile.
  • Il D.M. n. 140/2012 disciplina i rapporti tra professionista e cliente in chiave generale e di liberalizzazione del compenso, ma non prevale sulla disciplina speciale dei parametri giudiziali per la liquidazione delle spese di lite.
  • La speciale semplicità della controversia può giustificare la riduzione massima del compenso, ma non legittima comunque una liquidazione al di sotto dei limiti minimi derivanti dai parametri applicabili.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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