Cassazione Civile, Ordinanza n. 35575/2021 del 19/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia trae origine da una domanda del condominio diretta a far cessare l'attività di bed & breakfast svolta in alcune unità abitative dell'edificio. Il Tribunale aveva accolto la domanda e ordinato ai convenuti di cessare l'attività; la Corte d'appello di Roma aveva respinto sia l'appello principale di una delle convenute sia l'appello incidentale del ricorrente, confermando la decisione di primo grado. Avverso tale sentenza il soccombente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma nel testo disponibile non sono esposti i contenuti specifici di tali motivi. Nel corso del giudizio di legittimità la Corte rilevava che, con precedente provvedimento ex art. 331 c.p.c., era stato ordinato l'invio del ricorso ad altri litisconsorti necessari rimasti non notificati; tale ordine non risultava eseguito. Inoltre, era sopravvenuto il decesso del ricorrente, di cui il difensore chiedeva di dichiarare l'interruzione del giudizio. La Corte ha affrontato preliminarmente l'ammissibilità del ricorso, ritenendo che la mancata ottemperanza all'ordine di integrare il contraddittorio determinasse inammissibilità e non improcedibilità, e che il decesso successivo al deposito del ricorso non producesse interruzione del giudizio di cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la mancata notifica del ricorso ai soggetti indicati nell'ordine ex art. 331 c.p.c. integrasse una radicale inosservanza dell'ordine della Corte, sanzionata con l'inammissibilità. Ha inoltre escluso che il decesso del ricorrente, intervenuto dopo notificazione e deposito del ricorso, potesse determinare l'interruzione del giudizio di legittimità, in ragione dell'impulso d'ufficio che lo caratterizza. Non essendosi costituiti gli intimati, non è stata disposta alcuna statuizione sulle spese. È stato infine dato atto dell'obbligo, a carico del ricorrente, di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 331 c.p.c.
ordine di notificare il ricorso nei confronti di parti già presenti nel giudizio di merito e non evocate in cassazione
La mancata ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio comporta inammissibilità del ricorso quando si tratti di inottemperanza radicale all'ordine della Corte.
art. 291 c.p.c.
rinnovazione della notificazione del ricorso
Richiamato per distinguere l'ipotesi di nullità della notifica, in cui l'ordine di rinnovo opera, dalla diversa ipotesi di mancata esecuzione dell'ordine.
art. 371 bis c.p.c.
deposito entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato
La Corte richiama l'orientamento secondo cui la norma, in caso di rinnovazione della notificazione, sanziona il tardivo deposito con improcedibilità; ma nel caso di totale inosservanza dell'ordine il vizio è più grave e conduce a inammissibilità.
artt. 299 e ss. c.p.c.
eventi interruttivi del processo
Nel giudizio di cassazione, per la natura impugnatoria e l'impulso d'ufficio, gli eventi che incidono sulla capacità di stare in giudizio non determinano interruzione.
art. 302 c.p.c.
Gli adempimenti previsti dalla norma non sono ipotizzabili nel giudizio di legittimità in presenza di eventi sopravvenuti dopo la proposizione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrendone i presupposti, va dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, richiamato per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la mancata ottemperanza all'ordine di notificare il ricorso a parti non ritualmente raggiunte dal contraddittorio integra inammissibilità del ricorso, quando l'inosservanza sia totale e non si riduca a mera tardività del deposito dell'atto notificato in rinnovazione.
- La disciplina dell'improcedibilità collegata al deposito dell'atto notificato in rinnovazione ex art. 371 bis c.p.c. presuppone che la notificazione sia stata eseguita, sebbene viziata; se invece l'ordine di integrazione del contraddittorio non viene eseguito, il vizio è più grave e comporta inammissibilità.
- Nel giudizio di legittimità non opera l'istituto dell'interruzione per gli eventi previsti dagli artt. 299 e ss. c.p.c., poiché il processo è caratterizzato da impulso d'ufficio e i mutamenti nella capacità di stare in giudizio sopravvenuti dopo la proposizione del ricorso restano irrilevanti.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, nei casi previsti dalla normativa sul contributo unificato, l'obbligo di versare l'ulteriore importo pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
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