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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5318/2024 del 06/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva accolto l'appello del PM e disposto la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduce tre vizi di motivazione: 1) contestazione dell'identificazione di Giancane nei soprannomi emersi nelle chat criptate (denominati 'catozzo', 'V' o 'Vito Fallocco'), sostenendo che gli elementi siano equivoci e non conclusivi; 2) censura della sussistenza attuale delle esigenze cautelari nonostante la sua regolare attività lavorativa, percorso di recupero, esecuzione efficace di precedenti misure (arresti domiciliari) e rilasci anticipati concessi dal magistrato di sorveglianza; 3) mancata motivazione sull'attribuibilità dell'aggravante 'mafiosità' (art. 416-bis.1 c.p.) rispetto all'addebito ex art. 74 T.U. stupefacenti, atteso il carattere soggettivo dell'aggravante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato la moderna identificazione dell'indagato come soggetto indicato nelle chat (con riferimento anche a conversazioni non criptate, chat acquisite tramite O.I.E., riscontri documentali e servizi di osservazione), la piena intraneità di Giancane al sodalizio dedito al traffico di cocaina e l'attualità delle esigenze cautelari. Ha poi ritenuto inammissibile la censura sull'aggravante di 'mafiosità' poiché la sua esclusione non avrebbe avuto effetti favorevoli sul regime cautelare applicato (art. 275, comma 3 c.p.p.). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    norma procedurale che disciplina il giudizio del tribunale del riesame in materia di misure cautelari, base per l'impugnazione dell'ordinanza del Gip

  • art. 74 D.P.R. n. 309/1990 (T.U. stupefacenti)

    fattispecie penale relativa al traffico di stupefacenti, qui contestata con l'aggravante connessa all'agevolazione di associazione mafiosa

  • art. 416-bis, comma 1 cod. pen. (c.d. aggravante 'mafiosità')

    aggravante che qualifica il contributo a un'associazione di tipo mafioso; la sua applicazione ha natura soggettiva e richiede motivazione specifica, ma la Corte ha osservato che la sua esclusione non avrebbe inciso sul regime cautelare applicato nel caso concreto

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per determinate fattispecie; il giudice deve comunque motivare sull'attualità delle esigenze, soprattutto se è trascorso tempo dai fatti

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della sentenza

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    norma richiamata per gli adempimenti consequenziali alla decisione sulla custodia cautelare

  • Giurisprudenza Cassazione (es. Sez. 4, n. 37739/2021; Sez. 3, n. 31022/2023)

    principi affermati dalla Corte di legittimità: il sindacato sulla motivazione delle misure cautelari è limitato alla verifica dell'adeguatezza e congruenza delle ragioni esposte; in caso di riforma dell'ordinanza che aveva rigettato la misura, il giudice dell'appello deve criticamente confrontarsi con le ragioni del rigetto e superarle con argomentazioni autonome

Massime di principio

  • In Cassazione sulle misure cautelari il controllo è di legittimità e riguarda l'adeguatezza e la congruenza della motivazione, non una rivalutazione ex novo dei fatti; non sono ammesse censure che vogliano semplicemente riconsiderare la ricostruzione probatoria
  • Se il tribunale del riesame ribalta il Gip che aveva rigettato la misura, è necessario un confronto critico con le ragioni del rigetto: la nuova decisione deve spiegare perché supera le obiezioni precedenti con argomentazioni autonome
  • L'identificazione di un indagato in soprannomi emersi in chat criptate può ritenersi raggiunta sul piano della gravità indiziaria quando convergono più elementi (conversazioni non criptate, chat acquisite tramite strumenti internazionali come O.I.E., riscontri documentali, servizi di osservazione, appunti sequestrati) che compongono una 'piattaforma indiziaria' coerente
  • La presunzione relativa di necessità della custodia prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p. non è automatica: il giudice deve comunque valutare l'attualità delle esigenze cautelari tenendo conto del tempo trascorso e degli elementi di dissociazione o, al contrario, di persistenza del comportamento criminoso
  • Valutazioni favorevoli riportate in altri procedimenti (esecuzione positiva degli arresti domiciliari, percorsi di recupero, rilasci anticipati) possono essere superate se emergono elementi oggettivi di persistenza del vincolo associativo o di attitudine a reiterare la condotta (es. condanne recenti, comportamenti che indicano disprezzo delle misure)
  • La contestazione dell'aggravante 'mafiosità' davanti alla Corte di Cassazione è rilevante in sede cautelare solo se la sua esclusione potrebbe produrre immediati effetti sul tipo o sul regime della misura: se l'esito non cambia il regime cautelare, il motivo può risultare inammissibile

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