Cassazione Penale, Sentenza n. 45572/2024 del 11/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso articolava tre motivi: (1) violazione dell'art. 606 lett. d) c.p.p. per mancata valutazione di documenti e di una istanza di rinnovazione istruttoria (compresa la riassunzione di testimoni) contenuti in memoria e nell'atto di appello; (2) violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 124 c.p. per la tardività della querela relativa al reato di modificazione di stato dei luoghi (art. 632 c.p.), essendo la querela presentata il 22/06/2019 mentre la modifica sarebbe avvenuta già nel giugno 2018 o addirittura nel settembre 2017; (3) vizio motivazionale per contraddittorietà e manifesta illogicità, con travisamento di testimonianze e documenti acquisiti in primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto solo il motivo relativo alla tardività della querela (secondo motivo) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo C) (reato ex art. 632 c.p.) perché l'azione era improcedibile per difetto di querela. Conseguentemente sono state revocate la sanzione pecuniaria di euro 2.000,00 irrogata ai sensi dell'art. 52 d.p.r. 274/2000 e le statuizioni civili relative a quel capo. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha ritenuto manifestamente infondati il primo e il terzo motivo, confermando le statuizioni relative agli altri due capi di imputazione (abusi edilizi) decise in appello/primo grado ove già confermate.
Norme richiamate
art. 52 d.p.r. 274/2000
Norma richiamata quale titolo della sanzione pecuniaria irrogata; la misura pecuniaria disposta in sede di appello è stata annullata insieme al capo di imputazione ritenuto improcedibile.
art. 632 cod. pen.
Reato di modificazione di stato dei luoghi considerato di regola istantaneo: la Corte ha ritenuto che, in mancanza di elementi che dimostrino carattere permanente o attività continuata, trovi applicazione la regola dell'azione procedibile solo previa querela presentata nei termini; la querela tardiva ha determinato l'improcedibilità.
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b), d), e))
Articolo disciplinante i motivi di ricorso per cassazione. La Corte ha ritenuto ammissibile e fondata la censura di cui alla lett. b) nella parte in cui evidenziava la tardività della querela; ha invece dichiarato inammissibili o manifestamente infondati i motivi basati sulla lett. d) (omessa valutazione di prove/istanze) e lett. e) (vizio di motivazione), ritenendo che le istanze ritenute irrilevanti fossero superflue e che la critica alla motivazione non avesse enucleato i parametri di sindacato di legittimità.
art. 124 cod. pen.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la tardività della querela; la Corte ha condiviso che il requisito della querela tempestiva è necessario per la procedibilità del reato contestato e che tale requisito non era rispettato.
Massime di principio
- Per i reati di modificazione di stato dei luoghi (art. 632 c.p.) la querela della persona offesa deve essere tempestiva: se il reato è istantaneo e la querela è presentata oltre il termine previsto, l'azione penale è improcedibile e le condanne e le statuizioni civili relative al capo diventano annullabili senza rinvio.
- La qualificazione del reato come permanente richiede elementi probatori concreti che dimostrino un'attività continua o protratta dell'agente; in mancanza di tali elementi il reato va considerato istantaneo.
- In Cassazione le doglianze sulla mancata acquisizione o valutazione di prove sono rilevanti solo se tali mezzi probatori risultano decisivi e pertinenti rispetto ai capi di imputazione rimasti decisivi; richieste di rinnovazione concernenti fatti irrilevanti per il capo deciso possono essere considerate superflue.
- La Corte di legittimità non riesamina i fatti in termini di merito: un motivo che si limiti a proporre una diversa valutazione probatoria senza inquadrare parametri di illegittimità della motivazione (art. 606 c.p.p.) è inammissibile o manifestamente infondato.
- La difesa dello stato di necessità deve essere adeguatamente provata e non può essere considerata se appare, alla valutazione dei giudici di merito, una giustificazione elaborata ex post senza riscontro fattuale.
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