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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14466/2024 del 23/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda la quantificazione del controvalore economico della Carta di Libera Circolazione (CLC), o concessione di viaggio, spettante a un ex dipendente delle Ferrovie dello Stato transitato per mobilità presso amministrazioni pubbliche e poi confluito nell'INPS. Il lavoratore aveva ottenuto in un precedente giudizio il riconoscimento del diritto alla CLC e una condanna generica dell'ente al pagamento del relativo controvalore; nel presente giudizio si discuteva solo il quantum. La Corte d'appello aveva ridotto drasticamente la somma riconosciuta, ritenendo che il controvalore dovesse essere calcolato in base all'effettivo utilizzo della CLC e, in mancanza di prova, secondo un valore convenzionale tratto da norme fiscali; aveva inoltre escluso che l'assegno ad personam fosse riassorbibile. Il ricorrente principale ha dedotto: errata individuazione del momento di riferimento per la quantificazione (doveva essere il transito del 1992 e non il 2010); illegittimo ricorso a parametri fiscali successivi e quindi irretroattivi; violazione del giudicato esterno formatosi sulla sentenza che aveva riconosciuto la CLC e indicato il criterio di calcolo con il prontuario prezzi FS. L'INPS, nel ricorso incidentale, ha contestato: la mancata affermazione della riassorbibilità dell'assegno ad personam; la prescrizione del credito, sostenendo che la condanna generica non mutasse il termine quinquennale; e la mancata compensazione delle spese nonostante l'enorme riduzione dell'importo riconosciuto in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo del ricorso principale, assorbendo il secondo, e ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale; ha rigettato il secondo motivo incidentale e dichiarato inammissibile il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame della quantificazione del controvalore della CLC al momento del transito nell'amministrazione cessionaria, nel rispetto del giudicato esterno, e determini la differenza retributiva come assegno ad personam riassorbibile nei futuri aumenti stipendiali, regolando anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    per la deduzione dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge

    La Corte esamina i motivi di ricorso in quanto formulati come violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • artt. 11, 12 e 14 preleggi

    Richiamati dal ricorrente per contestare l'applicazione temporale e interpretativa delle norme utilizzate dalla Corte territoriale.

  • art. 3 L. 212/2000

    Richiamato dal ricorrente in relazione al principio di irretroattività delle disposizioni utilizzate dalla Corte d'appello.

  • artt. 2099 e 2909 c.c.

    L'art. 2909 c.c. è rilevante per il giudicato esterno; l'art. 2099 c.c. per la natura retributiva del benefit e il suo computo.

  • art. 5 d.P.C.m. n. 325/1988

    La disposizione sul transito del personale preserva il trattamento economico in godimento mediante assegno ad personam; la Corte afferma che, in assenza di una previsione espressa di non riassorbibilità, opera il principio generale della riassorbibilità.

  • art. 9 d.P.R. n. 917/1986

    Richiamato nel primo motivo del ricorso principale tra le norme che la Corte d'appello avrebbe indebitamente applicato ai fini della stima del controvalore.

  • art. 51, comma 4, d.P.R. n. 917/1986

    Usato dalla Corte d'appello come parametro convenzionale del valore della CLC; la Cassazione censura tale impiego perché riferito a una disciplina fiscale successiva e incompatibile con il giudicato e con il momento del transito.

  • art. 75, comma 5 e comma 6, L. n. 289/2002

    Richiamati come fonte della modifica del parametro fiscale utilizzato in appello; la Corte ritiene incongruo applicarli retroattivamente al 1992.

  • d.m. Ministero Infrastrutture e Trasporti 20.10.2008

    Richiamato dal ricorrente tra le fonti che la Corte territoriale avrebbe utilizzato o trascurato ai fini della quantificazione.

  • artt. 115, 116, 132, 429, 432 c.p.c.

    Richiamati per contestare valutazione delle prove, motivazione, e l'uso dell'equità; la Corte afferma che l'art. 432 c.p.c. è utilizzabile solo quando il diritto è certo ma non è possibile determinarne la somma, non quando il parametro è già fissato dal giudicato.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato nel motivo sull'uso di presunzioni; la Corte accoglie il rilievo secondo cui il ragionamento presuntivo della Corte d'appello era inidoneo.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per contestare la doppia presunzione adottata in appello; la Cassazione ritiene fondato il motivo che denuncia l'erroneo uso di presunzioni.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell'onere probatorio nella quantificazione del controvalore.

  • art. 16 L. n. 210/1985

    Citato nel secondo motivo principale tra le disposizioni rilevanti per il regime delle concessioni di viaggio.

  • art. 31 d.lgs. n. 165/2001

    La Corte lo richiama, insieme alla giurisprudenza consolidata, come base del principio generale di riassorbibilità degli assegni ad personam nei passaggi di personale nel pubblico impiego privatizzato.

  • art. 34 d.lgs. n. 29/1993

    Richiamato quale antecedente normativo dell'attuale art. 31 d.lgs. n. 165/2001, a fondamento del principio di riassorbibilità.

  • art. 19 d.lgs. n. 80/1998

    Richiamato come norma sostitutiva dell'art. 34 d.lgs. n. 29/1993 nel percorso normativo sulla mobilità e il trattamento economico del personale.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato dall'INPS nel ricorso incidentale per sostenere una diversa interpretazione delle discipline sul trattamento economico e sull'assegno ad personam.

  • art. 2943 c.c.

    Richiamato nel motivo incidentale sulla prescrizione, in tema di atti interruttivi.

  • art. 2945 c.c.

    Richiamato nel motivo incidentale sulla prescrizione e sugli effetti dell'interruzione.

  • art. 2948 c.c.

    Richiamato dall'INPS per sostenere la prescrizione quinquennale dei crediti di lavoro.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    Richiamato nel ricorso incidentale in relazione all'obbligo di motivazione e al controllo di legittimità.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dall'INPS nel motivo sulla motivazione e sulla prescrizione, senza autonoma decisività nella decisione.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Richiamati nel motivo sulle spese; la Corte ribadisce che la compensazione è discrezionale e la censura ex art. 91 è ammissibile solo se le spese sono poste a carico della parte integralmente vittoriosa.

  • art. 2953 c.c.

    La Corte afferma che la sentenza di condanna generica passata in giudicato trasforma il termine di prescrizione dell'azione di liquidazione in quello decennale.

Massime di principio

  • Nei passaggi di personale nel pubblico impiego privatizzato, l'assegno ad personam posto a salvaguardia del trattamento economico in godimento è, in difetto di una disciplina espressa che lo dichiari non riassorbibile, soggetto al principio generale della riassorbibilità per effetto degli incrementi retributivi successivi riconosciuti dall'amministrazione di destinazione.
  • Quando un giudicato esterno abbia già accertato l'an debeatur e abbia indicato il criterio di determinazione del controvalore di un emolumento, il giudice del successivo giudizio sul quantum non può sostituire quel parametro con criteri diversi, né ricorrere all'equità ex art. 432 c.p.c. se il criterio di calcolo risulta già fissato dalla res iudicata.
  • La quantificazione di un'emolumento o benefit in natura collegato al transito del lavoratore deve essere effettuata con riferimento al momento del trasferimento nell'amministrazione ricevente, se la disciplina applicabile mira a preservare il trattamento economico già in godimento.
  • L'uso delle presunzioni richiede presupposti gravi, precisi e concordanti: non è consentito costruire una seconda presunzione su una presunzione non adeguatamente fondata per dimostrare l'entità di un credito retributivo.
  • La sentenza di condanna generica passata in giudicato comporta, per l'azione di liquidazione del credito, l'applicazione del termine prescrizionale decennale di cui all'art. 2953 c.c.
  • La compensazione delle spese processuali resta rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e la sua mancata adozione non richiede una motivazione espressa specifica.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezzaPrescrizione

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