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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23032/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la conferma degli arresti domiciliari per reati fiscali (emissione di fatture per operazioni inesistenti) e riciclaggio, fondato su più censure: 1) incompetenza territoriale (si chiedeva il trasferimento della competenza a Roma in ragione dell'attività concreta svolta da META M s.p.a.); 2) violazione dell'art. 309, commi 5 e 10 c.p.p., per tardiva trasmissione di atti al tribunale del riesame; 3) inutilizzabilità delle intercettazioni per mancata consegna dei supporti audio integrali (art. 178 c.p.p., art. 111 Cost. e art. 6 CEDU); 4) omissione di motivazione rispetto a una consulenza tecnica di parte; 5) insufficienza del fumus (mancanza di gravità indiziaria) sui capi 1 e 3; 6) carenza delle esigenze cautelari (assenza di pericolo di fuga e di recidiva, dato il venir meno delle cariche sociali).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato la competenza determinata ex art. 18 d.lgs. n. 74/2000 ritenendo che, rispetto ai reati contestati (in particolare il riciclaggio e l'emissione di fatture per operazioni inesistenti), non sia possibile individuare con certezza il locus commissi delicti e quindi si applica la competenza del luogo di accertamento/di prima iscrizione della notitia criminis (Procura di Monza). Sulla presunta decadenza per tardiva trasmissione degli atti (art. 309 c.p.p.) la Corte ha ritenuto che la documentazione principale fu inviata tempestivamente e che l'ulteriore verbale di interrogatorio, pervenuto successivamente, non integra l'ipotesi di nullità prevista dall'art. 309, comma 10; la trasmissione separata non ha arrecato pregiudizio concreto alla difesa. La selezione delle intercettazioni da parte del Pubblico Ministero è stata ritenuta legittima in fase d'indagine, ove l'accusa può scegliere il materiale da allegare alla richiesta cautelare per esigenze investigative; non è stata ravvisata violazione del diritto di difesa tale da rendere inutilizzabili gli atti. L'omessa menzione della consulenza tecnica di parte nel provvedimento di riesame non ha dato luogo a nullità automatica né a vizio motivazionale rilevante in assenza di specifiche doglianze mirate a mostrare l'effetto 'sradicante' sulla decisione. Quanto al quadro indiziario, la Corte ha ritenuto che la valutazione del giudice del merito non presenti illogicità manifeste e che la difesa proponga una rivalutazione non consentita in sede di legittimità. Sulle esigenze cautelari, la conferma della misura è stata motivata dalla concretezza e attualità del rischio di reiterazione, atteso lo schema criminoso basato su società fittizie, passaggi dematerializzati e strumenti informatici facilmente replicabili anche da casa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Decisione resa il 29 aprile 2026.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74/2000, art. 18

    "giudice del luogo di accertamento del reato"

    Se non è possibile individuare il luogo di consumazione del reato (art. 8 o locale di consumazione incerto), si applica la competenza del giudice del luogo di accertamento/di prima iscrizione della notitia criminis; in concreto la competenza è stata ritenuta riferibile alla Procura che ha prima iscritto il fatto (Monza).

  • codice di procedura penale, art. 8

    "luogo in cui il reato è stato consumato"

    Per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti la determinazione del locus commissi delicti si basa su elementi oggettivi idonei a fondare una ragionevole certezza; se tali elementi mancano, non si applica l'art. 8 per individuare la competenza territoriale.

  • codice di procedura penale, art. 309, commi 5 e 10

    La mancata trasmissione al tribunale del riesame di atti selezionati dal P.M. prima inviati al GIP può comportare inefficacia del vincolo solo se viola la catena di trasmissione prevista; qui la documentazione essenziale è stata inviata tempestivamente e l'aggiunta successiva (verbale d'interrogatorio) non integra la nullità prevista.

  • codice di procedura penale, art. 178

    Le intercettazioni e i supporti vengono valutati nel loro utilizzo processuale; la Corte ha ritenuto legittima la scelta del P.M. di allegare solo parti selezionate per la richiesta cautelare, salvo diversa indicazione di pregiudizio concreto alla difesa.

  • Costituzione, art. 111; Convenzione EDU, art. 6

    I diritti di difesa e all'equo processo non sono automaticamente violati dalla selezione delle intercettazioni se non è dimostrato un pregiudizio concreto alla possibilità di difesa; la Corte ha ritenuto ricorrere questo criterio per rigettare la doglianza.

  • codice di procedura penale, art. 274, comma 1, lett. c

    Il pericolo di reiterazione si valuta prognosticamente sulla base delle modalità della condotta e delle condizioni dell'indagato; la possibilità di replicare reati tramite strumenti informatici anche in ambito domestico giustifica la sussistenza dell'esigenza cautelare.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Previsione della condanna alle spese processuali per il ricorrente soccombente; applicata alla parte che ha visto rigettato il ricorso.

  • codice di procedura penale, artt. 291 e 309

    Richiamati nel quadro della catena di trasmissione degli atti; la Corte sottolinea che la violazione rilevante è quella che effettivamente impedisce l'esercizio della difesa o altera la procedura in modo sostanziale.

Massime di principio

  • Se il luogo di consumazione del reato non può essere determinato con ragionevole certezza per reati commessi mediante strumenti informatici o società fittizie, la competenza può essere attribuita al luogo di accertamento/di prima iscrizione della notitia criminis (art. 18 d.lgs. 74/2000).
  • La trasmissione separata di documenti al tribunale del riesame non determina automaticamente inefficacia della misura cautelare: va valutata la tempestività della documentazione principale e l'eventuale pregiudizio concreto subito dalla difesa.
  • In fase d'indagine il Pubblico Ministero può selezionare il materiale intercettivo da allegare alla richiesta cautelare per esigenze investigative legittime; la difesa deve dimostrare un danno processuale specifico per ottenere l'inutilizzabilità.
  • L'omessa menzione di una memoria o di una consulenza tecnica di parte nel provvedimento che conferma una misura cautelare non comporta di per sé nullità se la difesa non formula, nel ricorso, doglianze specifiche e circostanziate che ne mostrino l'effetto decisivo sulla motivazione.
  • Il controllo in sede di legittimità sulle misure cautelari è limitato: non è ammessa una rinnovata valutazione del merito probatorio, ma solo la verifica della correttezza giuridica e dell'assenza di illogicità manifeste nella motivazione del giudice di merito.
  • La valutazione del pericolo di reiterazione (o di fuga) si fonda su una prognosi concreta basata sulle modalità operative dell'indagato; l'uso di tecnologie replicabili e passaggi dematerializzati può giustificare misure restrittive anche se l'indagato ha lasciato cariche formali o è sottoposto a restrizioni domiciliari.

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