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direttiva

Direttiva 2006/106

Direttiva 2006/106/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006 , che adegua la direttiva 94/80/CE che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania

Normativa europea32006L0106

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2006/106/CE adegua la direttiva 94/80/CE all'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea. L'intervento è tecnico e consiste nell'aggiornamento dell'allegato relativo alle denominazioni delle unità amministrative locali, così da rendere operativa la disciplina sul diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali dei cittadini dell'Unione residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro la data di adesione di Bulgaria e Romania e dare comunicazione alla Commissione delle misure adottate.

Adeguamento della direttiva 94/80/CE per includere Bulgaria e Romania nelle regole UE sul voto e l'eleggibilità alle elezioni comunali dei cittadini dell'Unione residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, con effetto collegato all'adesione della Bulgaria e della Romania. Incide sulla disciplina del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione residenti in uno Stato membro diverso da quello di cittadinanza, limitatamente agli adattamenti lessicali e territoriali necessari per l'applicazione della direttiva 94/80/CE nei due nuovi Stati membri. Non introduce una disciplina autonoma di merito, ma modifica l'allegato della direttiva 94/80/CE per integrare le denominazioni delle collettività locali in Bulgaria e Romania.

Adeguamento della direttiva 94/80/CE all'adesione di Bulgaria e Romania

La direttiva 2006/106/CE interviene in via meramente adattativa sulla direttiva 94/80/CE, che disciplina il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza. La finalità è rendere applicabile tale disciplina anche dopo l'adesione di Bulgaria e Romania, aggiornando i riferimenti alle unità territoriali locali interessate.

Contesto e base giuridica

Il provvedimento si fonda sul trattato di adesione della Bulgaria e della Romania e, in particolare, sull'articolo 4, paragrafo 3, nonché sull'articolo 56 dell'atto di adesione. Nei considerando si chiarisce che, quando gli atti dell'Unione restano validi dopo il 1° gennaio 2007 ma richiedono adattamenti dovuti all'adesione e tali adattamenti non sono già previsti nell'atto di adesione o nei suoi allegati, essi devono essere adottati dal Consiglio. Si richiama inoltre l'accordo politico raggiunto dalle Alte Parti contraenti sugli adattamenti necessari e la necessità di aggiornare gli atti dell'Unione in coerenza con l'evoluzione del diritto UE.

Oggetto della modifica

L'articolo 1 dispone che la direttiva 94/80/CE è modificata conformemente all'allegato della direttiva 2006/106/CE. Non viene alterata la struttura sostanziale della disciplina elettorale, ma soltanto il suo perimetro applicativo lessicale e territoriale, così da includere le denominazioni amministrative di Bulgaria e Romania.

Contenuto dell'allegato

L'allegato inserisce due nuove voci nell'elenco delle unità territoriali rilevanti ai fini della direttiva 94/80/CE:

  • per la Bulgaria: «община/кметство/Общината е основната административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление»;
  • per la Romania: «comuna, oraşul, municipiul, sectorul (numai în municipiul Bucureşti) şi judeţul».

Tali integrazioni servono a coordinare la direttiva sulle elezioni comunali con l'organizzazione territoriale dei nuovi Stati membri, senza introdurre nuove categorie di soggetti beneficiari o nuovi criteri sostanziali di partecipazione.

Recepimento e obblighi degli Stati membri

L'articolo 2 prevede che gli Stati membri adottino, entro la data di adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. È imposto anche l'invio immediato alla Commissione del testo delle misure di recepimento e di una tavola di concordanza tra queste e la direttiva.

Le norme nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; la forma del riferimento è lasciata alla discrezionalità degli Stati membri. È inoltre richiesto che gli Stati membri comunichino alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 3 stabilisce un'entrata in vigore condizionata: la direttiva entra in vigore alla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, purché tale trattato entri effettivamente in vigore. L'articolo 4 indica che i destinatari sono tutti gli Stati membri.

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Per avvocati e commercialisti, la direttiva ha rilievo soprattutto come atto di coordinamento normativo nell'ambito della libera circolazione dei cittadini UE e dei diritti elettorali locali. Il contenuto è essenzialmente tecnico, ma impone agli Stati membri un recepimento tempestivo e un aggiornamento coerente della normativa interna sulla partecipazione alle elezioni comunali dei cittadini UE residenti, con particolare attenzione all'allineamento delle denominazioni territoriali per Bulgaria e Romania.

Disposizioni principali

Modifica della direttiva 94/80/CE

L'articolo 1 dispone che la direttiva 94/80/CE è modificata conformemente all'allegato della direttiva 2006/106/CE. L'intervento è limitato agli adattamenti derivanti dall'adesione di Bulgaria e Romania.

Recepimento entro la data di adesione

L'articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di mettere in vigore entro la data di adesione della Bulgaria e della Romania le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. È inoltre richiesto l'invio immediato alla Commissione del testo delle disposizioni e di una tavola di concordanza. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.

Comunicazione delle disposizioni nazionali essenziali

L'articolo 2, paragrafo 2, prevede l'obbligo per gli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Entrata in vigore subordinata al trattato di adesione

L'articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, alla data di entrata in vigore di tale trattato.

Destinatari

L'articolo 4 indica che destinatari della direttiva sono gli Stati membri.

Adattamenti dell'allegato della direttiva 94/80/CE

L'allegato inserisce, tra le voci relative agli enti territoriali rilevanti ai fini della disciplina elettorale comunale, la denominazione per la Bulgaria («община/кметство/Общината е основната административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление») e per la Romania («comuna, oraşul, municipiul, sectorul (numai în municipiul Bucureşti) şi judeţul»).

Come è indicizzato

Materielibera circolazione delle personediritti dei cittadinidiritto elettoraleelezioni comunali

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