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direttiva

Direttiva 2006/100

Direttiva 2006/100/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006 , che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania

Normativa europea32006L0100

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2006/100/CE non crea un nuovo regime autonomo, ma modifica una pluralità di direttive esistenti per inserirvi Bulgaria e Romania nei meccanismi UE di riconoscimento delle qualifiche professionali. Gli interventi sono in larga parte di natura tecnica: aggiornano denominazioni dei titoli, enti rilascio, elenchi di specializzazioni e, per alcuni profili, prevedono deroghe e diritti acquisiti. Il recepimento deve avvenire entro la data di adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione, cioè entro il 1° gennaio 2007.

Adeguamento tecnico di numerose direttive UE sulla libera circolazione delle persone e sul riconoscimento delle qualifiche professionali per tener conto dell’adesione di Bulgaria e Romania.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea, ai fini dell’adeguamento di una serie di direttive settoriali in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali e accesso alle professioni regolamentate. Gli adattamenti riguardano in particolare le professioni legali, mediche e paramediche, la veterinaria, l’ostetricia, la farmacia, l’architettura e, più in generale, le professioni regolamentate disciplinate dalla direttiva 2005/36/CE. Le modifiche introducono anche regole specifiche e diritti acquisiti per titoli bulgari e romeni, con effetti connessi alla data di adesione della Bulgaria e della Romania all’UE (1° gennaio 2007).

Direttiva 2006/100/CE: adeguamento delle direttive sulla libera circolazione delle persone per l’adesione di Bulgaria e Romania

La direttiva interviene come atto di adattamento tecnico conseguente all’imminente adesione di Bulgaria e Romania all’Unione europea. Essa aggiorna numerose direttive settoriali sul riconoscimento delle qualifiche professionali e sull’accesso alle professioni regolamentate, allo scopo di includere i titoli formativi e professionali dei due nuovi Stati membri e di disciplinare alcuni casi particolari di diritti acquisiti.

Finalità e contesto

I considerando richiamano l’articolo 56 dell’atto di adesione, secondo cui gli adattamenti necessari degli atti dell’Unione devono essere adottati dal Consiglio quando non già previsti nell’atto di adesione o nei suoi allegati. La direttiva è quindi uno strumento di coordinamento con effetto funzionale all’ingresso di Bulgaria e Romania nel sistema UE di libera circolazione delle persone e riconoscimento delle qualifiche.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda gli Stati membri dell’Unione e modifica direttive esistenti relative a:

  • riconoscimento delle qualifiche professionali in generale;
  • avvocati;
  • medici e altre professioni sanitarie;
  • infermieri, ostetriche, dentisti, veterinari, farmacisti;
  • architetti.

L’ambito temporale è strettamente connesso alla data di adesione della Bulgaria e della Romania: molte disposizioni e molte voci degli allegati producono effetti dal 1° gennaio 2007. Gli adattamenti comprendono anche norme transitorie e diritti acquisiti per titoli già rilasciati o per percorsi formativi già iniziati prima dell’adesione.

Modifiche alle direttive settoriali

L’articolo 1 stabilisce una modifica ampia di un gruppo di direttive storiche sul riconoscimento reciproco dei titoli professionali. Le modifiche sono contenute nell’allegato e consistono, in larga parte, nell’inserimento di nuove denominazioni bulgare e romene, di nuovi istituti/università rilasciano titoli, e nell’aggiornamento degli elenchi delle specializzazioni mediche e dei titoli professionali corrispondenti.

Avvocati

Per le professioni legali, vengono inserite le denominazioni nazionali della professione:

  • Bulgaria: "Адвокат";
  • Romania: "Avocat".

L’aggiornamento riguarda sia la prestazione di servizi ai sensi della direttiva 77/249/CEE, sia l’esercizio permanente ai sensi della direttiva 98/5/CE.

Medici, infermieri, ostetriche, dentisti e altre professioni sanitarie

Medici

La direttiva 93/16/CEE è aggiornata per includere Bulgaria e Romania nei titoli e nelle specializzazioni mediche. Viene aggiunto un regime specifico per il titolo bulgaro di "фелдшер (feldsher)", consentendone il mantenimento dell’esercizio in Bulgaria per chi lo possedeva prima del 31 dicembre 1999 ed era già attivo nel regime nazionale di sicurezza sociale al 1° gennaio 2000. Tuttavia, tali persone non acquisiscono un diritto al riconoscimento professionale in altri Stati membri.

Per la Romania, sono previsti diritti acquisiti per i medici che abbiano iniziato la formazione universitaria prima del 1° ottobre 2003, purché accompagnati da attestato di esercizio effettivo e lecito per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio. È prevista una deroga per chi abbia completato con successo studi di almeno tre anni riconosciuti come equivalenti.

Infermieri

Per gli infermieri, la direttiva 77/452/CEE viene aggiornata con i titoli:

  • Bulgaria: "Медицинска сестра";
  • Romania: "asistent medical generalist".

La direttiva 2005/36/CE introduce poi l’articolo 33 bis, che disciplina il riconoscimento dei titoli romeni di infermiere responsabile dell’assistenza generale in regime di diritti acquisiti. Il riconoscimento è subordinato a un attestato che dimostri l’esercizio effettivo e lecito in Romania per almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti la data di rilascio dell’attestato, con piena responsabilità per pianificazione, organizzazione e svolgimento dell’assistenza infermieristica.

Ostetriche

La direttiva 80/154/CEE inserisce i titoli:

  • Bulgaria: "Акушерка";
  • Romania: "Moaşă".

L’articolo 5 quinquies disciplina i diritti acquisiti per le ostetriche romene: il titolo rilasciato prima dell’adesione può essere riconosciuto se supportato da attestato di esercizio effettivo e lecito in Romania per almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il certificato.

Dentisti

Le direttive 78/686/CEE e 78/687/CEE vengono aggiornate con i titoli di dentista bulgari e romeni. In particolare, per la Romania è inserito l’articolo 19 sexies, che prevede il riconoscimento dei diplomi di medico rilasciati a soggetti che abbiano iniziato gli studi universitari prima del 1° ottobre 2003 e abbiano svolto attività in Romania per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti l’attestazione. Anche qui è prevista una dispensa per studi di almeno tre anni equivalenti.

Sono inoltre aggiornati gli elenchi delle specializzazioni odontoiatriche, inclusi i titoli per ortodonzia e chirurgia orale.

Veterinari e farmacisti

Le direttive 78/1026/CEE e 85/433/CEE sono modificate per inserire i diplomi di veterinario e farmacista di Bulgaria e Romania, con specifica indicazione delle università/enti competenti e decorrenza dal 1° gennaio 2007 negli allegati aggiornati.

Architettura

La direttiva 85/384/CEE è adattata in modo molto dettagliato. Per la Bulgaria vengono elencati diplomi di architetto, ingegnere civile o ingegnere rilasciati da istituti legalmente riconosciuti, con l’indicazione di specializzazioni di architettura, urbanistica e ingegneria civile. È inoltre richiesto un certificato di capacità professionale per svolgere attività di progettazione nel settore dell’architettura e delle costruzioni, rilasciato dagli ordini professionali competenti.

Per la Romania sono elencati numerosi diplomi di diverse università e periodi storici, a partire dal 1953 fino al 2004 e oltre, con riferimento all’Università di architettura e urbanistica Ion Mincu di Bucarest, alle università tecniche di Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara, Oradea e all’Università Spiru Haret di Bucarest. La norma integra anche il regime dei diritti acquisiti degli architetti ai sensi della direttiva 2005/36/CE.

Profili specialistici medici e allegati aggiornati

L’allegato sostituisce e aggiorna numerosi elenchi di specializzazioni mediche, indicando per ciascun Paese la denominazione del titolo e la durata minima della specializzazione. Tra le specialità interessate figurano, tra le altre:

  • anestesia;
  • chirurgia generale;
  • neurochirurgia;
  • ostetricia e ginecologia;
  • medicina interna;
  • oftalmologia;
  • otorinolaringoiatria;
  • pediatria;
  • malattie dell’apparato respiratorio;
  • urologia;
  • ortopedia;
  • anatomia patologica;
  • neurologia;
  • psichiatria;
  • radiodiagnostica e radioterapia;
  • chirurgia plastica;
  • microbiologia-batteriologia;
  • immunologia;
  • chirurgia toracica;
  • chirurgia pediatrica;
  • chirurgia vascolare;
  • cardiologia;
  • gastroenterologia;
  • reumatologia;
  • ematologia generale;
  • endocrinologia;
  • fisioterapia/medicina fisica e riabilitazione;
  • dermatologia e venerologia;
  • geriatria;
  • malattie renali;
  • malattie infettive;
  • igiene e medicina preventiva;
  • farmacologia;
  • medicina del lavoro;
  • allergologia;
  • medicina nucleare;
  • chirurgia maxillo-facciale;
  • altre specialità indicate negli allegati V.1, V.2, V.3, V.4, V.5 e V.6 della direttiva 2005/36/CE.

Molte di queste voci riportano la data del 1° gennaio 2007 come riferimento per i titoli di Bulgaria e Romania.

Diritti acquisiti e deroghe specifiche

La direttiva contiene diverse deroghe che consentono il mantenimento o il riconoscimento di titoli preesistenti, ma sempre in modo circoscritto:

  • per il "feldsher" bulgaro, solo esercizio in Bulgaria e nessun riconoscimento automatico in altri Stati membri;
  • per medici, infermieri e ostetriche romeni, riconoscimento subordinato a esperienza lavorativa qualificata e attestazione ufficiale;
  • per architetti romeni e bulgari, inclusione di specifiche finestre temporali e di istituti di formazione nei rispettivi allegati sui diritti acquisiti.

Le deroghe non ampliano indistintamente i diritti di accesso in tutta l’Unione, ma delimitano il riconoscimento alla situazione nazionale o a condizioni temporali e professionali puntuali.

Recepimento, comunicazioni e destinatari

L’unico termine di recepimento espresso è quello dell’articolo 2: entro la data di adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea. Gli Stati membri devono inoltre inviare alla Commissione:

  • il testo delle misure di recepimento;
  • una tavola di concordanza;
  • le disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia.

La direttiva è destinata a tutti gli Stati membri e entra in vigore solo in coincidenza con l’entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania.

Impatto operativo per i professionisti

Per avvocati e commercialisti, la direttiva è rilevante soprattutto in chiave di:

  • verifica del riconoscimento di titoli professionali bulgari e romeni;
  • valutazione dei diritti acquisiti e delle deroghe transitorie;
  • corretta qualificazione dei titoli ai fini dell’accesso alle professioni regolamentate;
  • controllo delle condizioni documentali richieste dagli Stati membri, in particolare attestati di esercizio effettivo e lecito, durata dell’attività svolta e data di inizio della formazione.

In sostanza, si tratta di un atto di raccordo tra il diritto UE sulle professioni regolamentate e l’allargamento dell’Unione del 2007, con forte contenuto tabellare e scarsissimo margine discrezionale sul risultato da raggiungere, salvo quanto espressamente lasciato agli Stati membri sulle modalità di recepimento e di riferimento alla direttiva.

Disposizioni principali

Modifica di direttive settoriali esistenti

L’articolo 1 dispone che le direttive 92/51/CEE, 77/249/CEE, 98/5/CE, 93/16/CEE, 77/452/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 80/154/CEE, 85/433/CEE, 85/384/CEE e 2005/36/CE sono modificate conformemente all’allegato.

Recepimento entro la data di adesione

L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro la data di adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea. È previsto l’obbligo di comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e una tavola di concordanza. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate agli Stati membri. L’articolo 2, paragrafo 2, impone inoltre la comunicazione delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.

Entrata in vigore condizionata all’adesione

L’articolo 3 prevede che la direttiva entri in vigore, subordinatamente all’entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, alla data di entrata in vigore di tale trattato.

Professioni legali: avvocati

Nell’ambito delle direttive 77/249/CEE e 98/5/CE sono inserite le denominazioni bulgara e romena della professione di avvocato: "Aдвокат" per la Bulgaria e "Avocat" per la Romania, ai fini della prestazione di servizi e dell’esercizio permanente.

Professioni mediche e paramediche: medici

La direttiva 93/16/CEE è aggiornata con l’inserimento di Bulgaria e Romania negli elenchi dei titoli e delle denominazioni professionali; sono inoltre introdotte disposizioni specifiche sui diritti acquisiti. Per la Bulgaria è previsto che il titolo di "фелдшер (feldsher)" rilasciato prima del 31 dicembre 1999 a persone che esercitavano al 1° gennaio 2000 nel regime nazionale di sicurezza sociale possa continuare a essere esercitato in Bulgaria, senza diritto al riconoscimento in altri Stati membri. Per la Romania sono riconosciuti, a determinate condizioni, i diplomi di medico rilasciati a chi abbia iniziato la formazione prima del 1° ottobre 2003 e svolto attività medica effettiva e lecita per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio dell’attestato; è prevista una dispensa per chi abbia completato studi di almeno tre anni equivalenti alla formazione richiesta.

Infermieri e ostetriche

Le direttive 77/452/CEE e 80/154/CEE sono adeguate inserendo le denominazioni bulgare e romene dei titoli professionali. Per la Bulgaria il titolo di infermiere è "Медицинска сестра" e quello di ostetrica "Акушерка"; per la Romania i titoli sono rispettivamente "asistent medical generalist" e "Moaşă". Sono introdotti diritti acquisiti per la Romania: per gli infermieri generalisti, i titoli rilasciati o la formazione iniziata prima della data di adesione sono riconosciuti se accompagnati da attestato di almeno cinque anni consecutivi di esercizio in Romania nei sette anni precedenti, con piena responsabilità per pianificazione, organizzazione e svolgimento dell’assistenza; per le ostetriche si prevede analogo riconoscimento con esercizio effettivo e lecito per almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti.

Dentisti

Le direttive 78/686/CEE e 78/687/CEE sono modificate per includere i titoli di dentista di Bulgaria e Romania e per inserire l’articolo 19 sexies, che disciplina i diritti acquisiti per i medici-dentisti romeni formati prima del 1° ottobre 2003. È riconosciuto, a determinate condizioni e con attestato dell’autorità rumena, il diploma di medico rilasciato a chi abbia esercitato in Romania per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il certificato; la condizione dei tre anni non si applica a chi abbia completato studi di almeno tre anni equivalenti alla formazione richiesta. Sono inoltre aggiornati gli elenchi delle specializzazioni odontoiatriche e dei titoli di specialista per Bulgaria e Romania, incluse ortodonzia e chirurgia orale.

Veterinaria e farmacia

Le direttive 78/1026/CEE e 85/433/CEE sono adattate inserendo i titoli di veterinario e farmacista di Bulgaria e Romania e le corrispondenti sedi universitarie/enti di rilascio. Per entrambi i settori sono indicate le denominazioni dei diplomi e la data di riferimento del 1° gennaio 2007 negli elenchi aggiornati.

Ostetriche: diritti acquisiti romeni

Per il titolo romeno di ostetrica, l’articolo 5 quinquies prevede che gli Stati membri riconoscano i diplomi rilasciati prima della data di adesione se accompagnati da attestato di esercizio effettivo e lecito in Romania per almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio del certificato, in conformità ai requisiti stabiliti.

Architettura

La direttiva 85/384/CEE è aggiornata con l’inserimento di nuovi titoli e percorsi di formazione bulgari e romeni. Per la Bulgaria sono indicati diplomi in architettura e in alcune specializzazioni ingegneristiche, con ulteriore requisito di certificato di capacità professionale per svolgere attività di progettazione; per la Romania sono elencati numerosi titoli storici e contemporanei di diversi atenei. Sono inoltre aggiornate le disposizioni sui diritti acquisiti degli architetti ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE, includendo i relativi diplomi rumeni e bulgari.

Professioni regolamentate in generale: direttiva 2005/36/CE

La direttiva 2005/36/CE è modificata per inserire disposizioni specifiche sulla Bulgaria e sulla Romania. In particolare, l’articolo 23 bis consente alla Bulgaria di autorizzare il mantenimento dell’esercizio della professione di "feldsher" a determinate persone formate e attive prima del 1° gennaio 2000, escludendo il riconoscimento in altri Stati membri come medici o infermieri. L’articolo 33 bis disciplina il riconoscimento dei titoli romeni di infermiere generalista con diritti acquisiti, richiedendo almeno cinque anni consecutivi di esercizio in Romania nei sette anni precedenti; l’articolo 37 viene modificato per includere la Romania tra i Paesi i cui titoli rilevano ai fini della disciplina degli infermieri. L’articolo 43 bis introduce analoghi diritti acquisiti per le ostetriche romene.

Allegati e date di riferimento

Gli allegati vengono ampiamente aggiornati per inserire i nuovi titoli di formazione di base e di specialista di Bulgaria e Romania, spesso con decorrenza 1° gennaio 2007. Per i dentisti romeni è richiamata anche la data del 1° ottobre 2003; per l’architettura sono riportate specifiche finestre temporali per i titoli romeni e, per la Bulgaria, il requisito del certificato di capacità progettuale. Alcune specializzazioni sono indicate come soggette ad abrogazione ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, con note di rinvio nei riferimenti allegati.

Come è indicizzato

Materielibera circolazione delle personericonoscimento delle qualifiche professionaliprofessioni regolamentatediritto dello stabilimento e libera prestazione dei serviziarchitettura

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