Cassazione Penale, Sentenza n. 39102/2022 del 17/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva in primo luogo carenza di motivazione della Corte di appello nella valutazione del capo A (bancarotta fraudolenta), lamentando che non erano state adeguatamente esaminate e confutate le prove a discarico (deposizioni di LUONGO, IBBA, MERLINO, CONCAS, BIASIZZO, BOTTO, SPINOSA e le dichiarazioni dell'imputato) e che si era limitata una rinvio assertivo alla sentenza di primo grado; motivo nuovo richiamava la violazione dell'art. 546 c.p.p. per mancata argomentazione sulle censure di appello. In secondo luogo si censurava la motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenuto illogico e contraddittorio perché fondato sul mancato risarcimento e sulla mancata richiesta di concordato (art. 599‑bis), mentre dagli atti sarebbe risultato un parziale risarcimento e richieste di differimento finalizzate a proposte conciliative.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza: la Corte di appello ha espresso motivazione congrua indicando i motivi per cui ha ritenuto attendibili le dichiarazioni convergenti e gli elementi che hanno portato a qualificare IBBA come amministratore di fatto (ideazione dell'attività, presenza alla stipula dell'atto di costituzione, attribuzione di preminenza decisionale da più dichiaranti), nonché motivando il rilievo dato al mancato rinvenimento delle deleghe. Sul secondo motivo ha confermato che i giudici di merito hanno correttamente escluso le circostanze attenuanti generiche in considerazione dell'intensità del dolo, della personalità negativa e di condotte dilatorie (richieste e ottenimenti di rinvii per proporre concordato o risarcimenti che non si sono poi concretizzati). Per l'evidente inammissibilità del ricorso la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). Conseguentemente resta ferma la decisione della Corte d'appello impugnata.
Norme richiamate
art. 697 cod. pen.
Riferimento al capo di contravvenzione per il quale la Corte d'appello ha dichiarato il non doversi procedere per prescrizione; citato come fatto processuale ma non oggetto di interpretazione giuridica nella decisione di Cassazione
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'ammissibilità dei motivi nuovi in Cassazione; il motivo nuovo è stato esaminato nei limiti consentiti
art. 546 cod. proc. pen.
Obbligo per il giudice di motivare le decisioni sulle censure di parte; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse conforme a tale obbligo e sufficiente rispetto ai punti devoluti
art. 133 cod. pen.
Criteri per la valutazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che gli elementi negativi (intensità del dolo, personalità, condotte dilatorie) escludessero l'applicazione delle attenuanti
art. 599‑bis cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla censura circa la mancata richiesta di concordato come elemento valutato dai giudici di merito nel contesto complessivo della condotta processuale dell'imputato
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile; applicata dalla Corte per sanzionare il ricorrente
Massime di principio
- La Corte d'appello è tenuta a motivare le decisioni sulle censure di appello, ma può farlo anche richiamando e integrando la motivazione di primo grado purché indichi chiaramente gli elementi che giustificano il proprio apprezzamento; la mera ripetizione non è sufficiente, mentre la segnalazione degli elementi convergenti spiega la valutazione.
- Elementi probatori convergenti provenienti da categorie eterogenee di testimoni (dipendenti, clienti, consulenti indipendenti) rafforzano l'attendibilità complessiva delle dichiarazioni anche quando alcuni testi possano avere un interesse, riducendo l'efficacia delle allegazioni difensive sulla presunta inattendibilità.
- Per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche il giudice valuta l'insieme degli elementi di personalità e di condotta: precedenti, intensità del dolo e comportamenti processuali dilatori o l'assenza di iniziative concrete di risarcimento possono giustificare il diniego delle attenuanti anche se il soggetto ha compiuto successivi atti positivi non concretizzati.
- Le richieste di differimento o manifestazioni di intenzione a risarcire o proporre concordato non hanno valore positivo se restano mere dilazioni senza attuazione; il tentativo non realizzato può essere valutato negativamente.
- I motivi nuovi in Cassazione sono soggetti a limiti formali e sostanziali (art. 173 disp. att.); l'uso improprio o meramente reiterativo di censure già esaminate può determinare l'inammissibilità del ricorso.
- La Corte di cassazione può sanzionare con spese e contributi alla Cassa delle ammende i ricorsi manifestamente infondati o inammissibili (art. 616 c.p.p.), specialmente quando emergono profili di colpa nella proposizione del gravame.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39007/2022 del 17/10/2022
- Sentenza penale · 17 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39008/2022 del 17/10/2022
- Sentenza penale · 17 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39011/2022 del 17/10/2022
- Sentenza penale · 17 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39013/2022 del 17/10/2022
- Sentenza penale · 17 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39017/2022 del 17/10/2022
- Sentenza penale · 17 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39020/2022 del 17/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →