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Ordinanza

Ordinanza n. 13/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento Codice Pratica -OMISSIS- emesso dalla Prefettura di -OMISSIS- in data 02/09/25 di revoca del nulla osta e archiviazione dell’istanza presentata dal datore di lavoro.

Giustizia amministrativa202504875

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta e archiviazione dell’istanza per mancata trasmissione del contratto di soggiorno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta e di archiviazione dell’istanza presentata dal datore di lavoro, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. L’Amministrazione aveva motivato la revoca con la mancata trasmissione del contratto di soggiorno sottoscritto con il datore di lavoro. Il ricorrente ha sostenuto di avere trasmesso il contratto alla Prefettura, producendo però in giudizio soltanto la lettera raccomandata con la quale avrebbe effettuato la spedizione. Nel corso della camera di consiglio ha inoltre dichiarato, tramite il difensore, di avere presentato una domanda di accesso agli atti. In sede cautelare è stata dedotta, e dal giudice sommariamente ritenuta fondata, la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, poiché la revoca sarebbe stata adottata senza previa comunicazione dei relativi motivi.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente, a un sommario esame, il fumus boni iuris con riferimento alla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. L’Amministrazione avrebbe adottato la revoca senza comunicare preventivamente al ricorrente i motivi ostativi, impedendogli di partecipare al procedimento e di chiarire eventualmente l’avvenuta trasmissione del contratto di soggiorno. Ha quindi accolto la domanda cautelare, sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato e ordinato alla Prefettura di riaprire il procedimento ai fini del riesame. La trattazione della controversia è stata rinviata alla camera di consiglio del 23 aprile 2026. Le spese sono state riservate alla definizione del giudizio cautelare.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    avendo l’Amministrazione adottato la revoca impugnata senza comunicare al ricorrente i relativi motivi

    La comunicazione dei motivi ostativi costituisce garanzia partecipativa necessaria prima dell’adozione del provvedimento sfavorevole; la sua omissione può fondare, in sede cautelare, il fumus di illegittimità e imporre la riapertura del procedimento per il riesame.

  • art. 55 c.p.a.

    Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato

    La domanda cautelare è stata esaminata mediante una valutazione sommaria del fumus boni iuris, con sospensione dell’efficacia dell’atto e ordine di riesame.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    La norma è stata richiamata per disporre l’oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Le disposizioni sono state richiamate, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, quale base per l’oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • Quando l’Amministrazione intende adottare un provvedimento sfavorevole, deve previamente comunicare i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, salvo che ricorra una specifica causa di esclusione prevista dalla legge.
  • L’omessa comunicazione dei motivi ostativi può integrare, in sede cautelare, un fumus boni iuris sufficiente a sospendere l’efficacia del provvedimento sfavorevole.
  • La sospensione cautelare di un provvedimento adottato in violazione dell’art. 10-bis può accompagnarsi all’ordine rivolto all’Amministrazione di riaprire il procedimento e procedere al riesame, senza anticipare la decisione definitiva sulla spettanza del bene della vita.
  • La produzione della prova della spedizione di una comunicazione non equivale necessariamente alla prova della sua ricezione da parte dell’Amministrazione; tale profilo può comunque essere verificato nella riedizione del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimentoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleTutela cautelareEffetto conformativo e riedizione del potere

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