Cassazione Penale, Sentenza n. 45403/2022 del 29/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile, in concorso con Emanuele Sciortino, del reato di resistenza a pubblico ufficiale (artt. 110, 337 c.p.). Il ricorrente deduceva: 1) insufficiente prova della sua adesione alla condotta di guida spericolata e della sua partecipazione al reato, sostenendo che la successiva fuga a piedi non integra la resistenza imputabile al passeggero; 2) illegittima applicazione della recidiva basata su tre precedenti per delitti contro il patrimonio; 3) vizi nella dosimetria della pena e nel diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto generiche le censure, confermando le argomentazioni della Corte d'appello: la fuga ad alta velocità che ha posto in pericolo l'incolumità pubblica e costretto gli agenti a un inseguimento pericoloso integra l'elemento oggettivo del reato di resistenza; il comportamento del passeggero (tentativo di proseguire la fuga a piedi) dimostra adesione alla condotta del conducente e legittima il concorso, quantomeno morale; la valutazione della recidiva e la calibrazione della pena sono frutto di giudizio di merito adeguatamente motivato, comprensivo della valutazione della pericolosità e dell'assenza di segni di ravvedimento. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Codice penale, art. 337
La Corte ha interpretato che integra il reato la condotta di fuga che metta in pericolo l'incolumità degli utenti della strada e costringa le forze di polizia a un inseguimento pericoloso
Codice penale, art. 110
Utilizzato per qualificare il concorso di persone nel reato, ritenendo il passeggero concorrente almeno moralmente per aver aderito alla condotta del conducente
Decreto-legge n. 137/2020, art. 23, commi 8 e 9 (conv. L. 176/2020)
art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, conv. L. 18/12/2020, n. 176
Richiamato per spiegare che il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti secondo le norme emergenziali richiamate
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000
Massime di principio
- La mera presenza sul veicolo non esclude automaticamente la responsabilità: il passeggero può essere ritenuto concorrente (anche moralmente) se il suo comportamento dimostra adesione o omessa dissociazione dalla fuga pericolosa.
- La condotta di fuga che espone a rischio l'incolumità di utenti della strada e costringe la polizia a un inseguimento pericoloso integra l'elemento oggettivo del reato di resistenza a pubblico ufficiale.
- La fuga a piedi successiva alla discesa dal veicolo può essere valutata come indice di condivisione della condotta del conducente e, quindi, come elemento probatorio del concorso nel reato.
- La valutazione della recidiva e della dosimetria della pena rientra nel merito del giudice di merito: se motivata in relazione alla gravità del fatto e ai precedenti, è difficilmente sindacabile in Cassazione.
- Argomentazioni già esaminate e motivatamente rigettate in sede di merito, riproposte senza nuovi elementi, possono rendere il ricorso generico e portare alla sua inammissibilità.
- In sede di impugnazione è importante fornire elementi specifici e controfattuali per contestare la ricostruzione del fatto; la dissociazione attiva dal comportamento del coautore è determinante per escludere il concorso.
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