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Sentenza

Sentenza n. 1578/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento del decreto emesso in data 12/10/2022 dalla Questura di -OMISSIS- cat.. -OMISSIS-, e notificato al ricorrente in pari data, che ha rigettato l'istanza di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, presentata in data 11/5/2019.

Giustizia amministrativa202203423

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego adottato dalla Questura, fondato su una sentenza di applicazione della pena su richiesta divenuta irrevocabile, relativa alla detenzione e cessione di stupefacenti, nonché sulla valutazione di un procedimento penale pendente per tentato furto. Ha dedotto la violazione degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erronea valutazione dei fatti e della pericolosità sociale, valorizzando la vetustà delle condotte, l’inserimento sociale e lavorativo e, nelle more del giudizio, la nascita di una figlia e il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la condanna per detenzione e cessione di stupefacenti rientrasse tra i reati ostativi al rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998 e fosse idonea, per il suo elevato disvalore, a fondare anche in concreto il giudizio di riprovevolezza e pericolosità sociale. Il legame familiare sopravvenuto durante il giudizio non doveva essere valutato ai fini della legittimità del diniego, poiché al momento dell’adozione dell’atto non esisteva. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 202 del 2013, il Collegio ha precisato che la valutazione comparativa tra sicurezza pubblica e legami familiari opera per i soggetti che possiedono, anche senza averlo formalmente richiesto, i requisiti sostanziali per il ricongiungimento familiare ex art. 29 d.lgs. 286/1998; nella fattispecie tali legami non sussistevano al momento della decisione amministrativa. La legittimità dell’atto va verificata secondo il principio tempus regit actum, sulla base degli elementi esistenti e conosciuti o rappresentati all’amministrazione al momento dell’adozione. I fatti successivi possono eventualmente giustificare una richiesta di riesame in un nuovo procedimento, ma non incidono sulla legittimità originaria del diniego. Il procedimento per tentato furto, definito con assoluzione per lieve entità del fatto, è stato considerato non decisivo, mentre il diniego è stato ritenuto adeguatamente sostenuto dalla condotta in materia di stupefacenti. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti

    La condanna, anche non definitiva e anche conseguente a patteggiamento, per reati inerenti agli stupefacenti costituisce causa ostativa al rilascio del permesso di soggiorno.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato

    La disposizione impone il diniego o la revoca del titolo quando mancano i requisiti per ingresso e soggiorno e richiede la considerazione degli elementi favorevoli esistenti e conosciuti dall'amministrazione al momento dell'adozione.

  • art. 29 d.lgs. 286/1998

    lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni; b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale; d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute

    I legami familiari rilevanti ai fini della valutazione comparativa sono quelli riconducibili ai rapporti tassativamente indicati dalla disciplina del ricongiungimento familiare.

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza di applicazione della pena su richiesta è equiparata, ai fini dell’art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998, alle condanne rilevanti come causa ostativa.

  • sentenza Corte costituzionale n. 202 del 2013

    La valutazione discrezionale prevista dall’art. 5, comma 5, deve estendersi anche allo straniero che abbia legami familiari in Italia, non soltanto a chi abbia formalmente esercitato il diritto al ricongiungimento o sia familiare ricongiunto.

Massime di principio

  • La condanna, anche non definitiva e anche resa a seguito di applicazione della pena su richiesta, per un reato inerente agli stupefacenti rientra tra le cause ostative al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. 286/1998.
  • La condanna per detenzione e cessione di stupefacenti può fondare non solo l’ostatività astratta prevista dalla legge, ma anche un concreto giudizio di riprovevolezza e pericolosità sociale, purché tale valutazione sia riferita alle circostanze rilevanti della fattispecie.
  • La legittimità del diniego del permesso di soggiorno deve essere valutata secondo il principio tempus regit actum, sulla base della situazione di fatto e degli elementi conosciuti o rappresentati all’amministrazione al momento dell’adozione del provvedimento.
  • La nascita di un figlio o altro legame familiare sorto dopo l’adozione del diniego non incide sulla legittimità originaria dell’atto, ferma la possibilità per l’interessato di sollecitare un nuovo procedimento di riesame della propria posizione.
  • La valutazione comparativa tra interesse alla sicurezza pubblica e legami familiari deve essere svolta quando, al momento della decisione amministrativa, sussistano legami riconducibili ai rapporti familiari per i quali l’art. 29 d.lgs. 286/1998 consente il ricongiungimento, anche se questo non sia stato formalmente richiesto.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliLegami familiari e radicamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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