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Sentenza

Sentenza n. 1259/2026 - Catania, Sezione 1

Per l’accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sull'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), identificata con codice procedura 13250 e codice istanza online WEB-VIA FER-VIAVIAF00000304, presentata dalla ricorrente in data 29 ottobre 2024, relativa al “Progetto definitivo di un impianto agrivoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte solare con potenza di immissione in rete di 42 MW, da realizzarsi nel comune di TROINA (EN), contrada Lapiscio”; e per la conseguente condanna del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica a provvedere espressamente sull'istanza sopra indicata, concludendo il relativo procedimento, nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto della società ricorrente ad ottenere il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria versati, ai sensi dell'art. 25, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 152/2006, con conseguente condanna del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica al pagamento della relativa somma.

Giustizia amministrativa202502798

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di VIA relativa a un progetto agrivoltaico da 42 MW nel territorio siciliano

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha presentato il 29 ottobre 2024 un'istanza di VIA statale per un impianto agrivoltaico rientrante tra i progetti PNIEC. Dopo la pubblicazione dell'avviso al pubblico il 25 novembre 2024 e la conclusione della consultazione pubblica il 25 dicembre 2024, il procedimento è rimasto nella fase di istruttoria tecnica della Commissione PNRR-PNIEC, senza adozione dello schema di provvedimento né del provvedimento finale di VIA. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 24, 41 e 97 Cost., degli artt. 8, 23, 24 e 25 del d.lgs. 152/2006 e degli artt. 2 e 2-bis della l. 241/1990, per il superamento dei termini perentori di conclusione del procedimento e per la mancata attivazione del procedimento sostitutivo. Ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, l'ordine di provvedere e il rimborso del 50% degli oneri istruttori ai sensi dell'art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. 152/2006. Le amministrazioni si sono costituite con atto di mero stile e hanno depositato un parere negativo della Soprintendenza, che la ricorrente ha contestato come non conclusivo del procedimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha accertato che il silenzio-inadempimento presuppone la mancata conclusione, entro il termine dovuto, di un procedimento già avviato o la mancata evasione di un'istanza volta a sollecitare l'esercizio di un pubblico potere; l'obbligo di provvedere sussiste anche quando l'amministrazione ritenga l'istanza irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata. Nel caso concreto, i termini previsti per la VIA dei progetti PNIEC erano scaduti: la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC avrebbe dovuto predisporre lo schema entro il termine massimo di 130 giorni dalla pubblicazione della documentazione, individuato nel 4 aprile 2025, e il provvedimento finale avrebbe dovuto essere adottato nei successivi trenta giorni. Tali termini sono qualificati come perentori dall'art. 25, comma 7, del d.lgs. 152/2006. Il TAR ha inoltre chiarito che, in Sicilia, il concerto relativo alla tutela paesaggistica e dei beni culturali deve essere acquisito dall'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, tramite le Soprintendenze regionali, in ragione delle competenze statutarie e della normativa di attuazione, anche per le VIA statali relative a progetti PNIEC. Ha ordinato alla Commissione di predisporre lo schema di VIA entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza e al Ministero dell'Ambiente di adottare il provvedimento finale entro i successivi 100 giorni, previa acquisizione del concerto regionale. Ha precisato che il potere resta discrezionale quanto al contenuto della decisione e che, sul concerto, può operare il silenzio-assenso previsto dall'art. 17-bis della l. 241/1990, recepito in Sicilia dall'art. 30 della l.r. 7/2019. Ha nominato, in caso di ulteriore inerzia, il Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile quale commissario ad acta, con ulteriori termini sostitutivi di 30 e 100 giorni. Ha accolto anche la domanda patrimoniale, riconoscendo il rimborso del 50% degli oneri istruttori documentati, pari a € 7.908,55 oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Le amministrazioni sono state condannate alle spese di giudizio, liquidate in € 1.000, oltre accessori e rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    Il ricorso avverso il silenzio consente di accertare l'illegittimità dell'inerzia e di ottenere l'ordine giudiziale di provvedere quando l'amministrazione non conclude il procedimento dovuto.

  • art. 117 c.p.a.

    In caso di persistente inerzia successiva alla sentenza, il giudice può nominare un commissario ad acta per l'esecuzione sostitutiva.

  • art. 2 l. 241/1990

    L'amministrazione ha l'obbligo generale di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, anche quando ritenga l'istanza irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata.

  • art. 2-bis l. 241/1990

    Il superamento dei termini procedimentali rileva ai fini delle conseguenze previste per l'inerzia amministrativa e del rimborso degli oneri nei casi disciplinati dalla normativa VIA.

  • art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006

    Per i progetti rientranti nel PNIEC l'istruttoria tecnica di VIA è svolta dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.

  • art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006

    La Commissione Tecnica PNRR-PNIEC deve esprimersi entro trenta giorni dalla conclusione della consultazione e comunque entro 130 giorni dalla pubblicazione della documentazione, predisponendo lo schema di provvedimento; il provvedimento finale è adottato dal direttore generale competente.

  • art. 25, comma 2-ter, d.lgs. 152/2006

    Il mancato rispetto dei termini procedurali per la VIA attribuisce al proponente il diritto al rimborso del 50% degli oneri istruttori versati.

  • art. 25, comma 7, d.lgs. 152/2006

    Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

    I termini del procedimento di VIA hanno natura perentoria; il loro superamento integra una violazione rilevante dell'obbligo di conclusione e produce le conseguenze previste dalla legge.

  • art. 17-bis l. 241/1990

    Il silenzio dell'amministrazione interpellata può valere come assenso anche nel procedimento di concerto, ferme le prerogative dell'autorità competente alla tutela degli interessi sensibili.

  • art. 30 l.r. Sicilia 7/2019

    Recepisce nell'ordinamento regionale siciliano l'istituto del silenzio-assenso tra amministrazioni previsto dall'art. 17-bis della l. 241/1990.

  • art. 14, lett. n), r.d.lgs. 455/1946, convertito in l. cost. 2/1948

    Attribuisce alla Regione Siciliana competenza legislativa esclusiva in materia di tutela del paesaggio e conservazione delle antichità e delle opere artistiche.

  • art. 1 d.P.R. 637/1975

    Attribuisce all'amministrazione regionale siciliana le funzioni statali in materia di tutela del paesaggio, antichità, opere artistiche e musei nel territorio regionale.

  • artt. 3 e 11 l.r. Sicilia 80/1977

    Individuano nell'Assessorato regionale competente e nelle Soprintendenze regionali gli organi titolari delle funzioni in materia di beni culturali e ambientali in Sicilia.

Massime di principio

  • Il ricorso avverso il silenzio è esperibile quando l'amministrazione non conclude, entro il termine applicabile, un procedimento già avviato o non risponde a un'istanza non pretestuosa volta a sollecitare l'esercizio di un pubblico potere; l'obbligo di provvedere sussiste anche se la decisione richiesta ha contenuto discrezionale o se l'amministrazione ritiene l'istanza irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata.
  • Nei procedimenti di VIA relativi a progetti PNIEC, il termine massimo entro il quale la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC deve predisporre lo schema di provvedimento e il termine successivo per l'adozione della VIA devono essere rispettati, in quanto i termini stabiliti dall'art. 25 del d.lgs. 152/2006 sono perentori.
  • Per una VIA statale relativa a un progetto da realizzare in Sicilia, il concerto concernente la tutela paesaggistica e dei beni culturali spetta all'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, tramite le Soprintendenze regionali, in ragione delle competenze attribuite dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione; la disciplina dei progetti PNIEC non deroga a tali competenze regionali.
  • L'accertamento dell'illegittimità del silenzio non consente al giudice o al commissario ad acta di sostituirsi all'amministrazione nell'esercizio della discrezionalità sostanziale: il giudice può imporre la conclusione del procedimento, ma resta impregiudicato il contenuto della decisione di VIA.
  • Nel procedimento di concerto relativo alla VIA, il silenzio dell'amministrazione regionale interpellata può assumere valore di assenso ai sensi dell'art. 17-bis della l. 241/1990, recepito in Sicilia dall'art. 30 della l.r. 7/2019, senza eliminare le competenze e le prerogative delle amministrazioni coinvolte.
  • Il superamento dei termini perentori del procedimento di VIA, quando sia documentato il pagamento degli oneri istruttori, fonda il diritto del proponente al rimborso del 50% degli oneri versati ai sensi dell'art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. 152/2006.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàImpianti da fonti rinnovabiliTermini e notificazione del ricorsoGiudizio di ottemperanza
RamiAmbienteEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoBuona fede e correttezza della PAOttemperanza e commissario ad acta

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