Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10112/2020 del 28/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossore)

La controversia

La società contribuente aveva chiesto il rimborso di 44.640 euro, versati ai propri fornitori per addizionale provinciale sulle accise relative all'energia elettrica consumata nello stabilimento di Riva del Garda nel periodo da febbraio 2010 a dicembre 2011. L'addizionale era ritenuta incompatibile con l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE. La società di riscossione e l'amministrazione doganale avevano respinto le istanze di rimborso, deducendo entrambe il difetto di legittimazione della consumatrice, estranea al rapporto tributario con l'amministrazione; la società di riscossione aveva inoltre contestato l'incompatibilità dell'addizionale con la disciplina europea, mentre l'Agenzia aveva sostenuto che la decisione spettasse all'ente percettore. La Commissione tributaria provinciale di Trento aveva accolto i ricorsi riuniti; la Commissione tributaria di II grado di Trento, con sentenza n. 109/02/16 depositata il 21 novembre 2016, aveva respinto gli appelli e compensato le spese. La società di riscossione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) difetto di giurisdizione tributaria sulla domanda della consumatrice; (2) violazione delle norme sulle accise e sul rimborso, sostenendo che la legittimazione spetta esclusivamente al fornitore, soggetto passivo d'imposta; (3) erronea affermazione dell'incompatibilità dell'addizionale con la direttiva 2008/118/CE e contestazione dell'efficacia diretta della direttiva. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto ricorso incidentale con due motivi: (1) violazione delle norme sul rimborso e difetto di legittimazione della consumatrice; (2) erronea affermazione dell'incompatibilità dell'addizionale con la disciplina europea, sostenendo che l'imposta perseguiva specifiche finalità e contestando l'applicabilità diretta della direttiva. La contribuente ha resistito a entrambi i ricorsi.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale: la questione di giurisdizione non era stata sollevata in appello e si era formato il giudicato interno implicito. Ha accolto il secondo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, trattati congiuntamente, stabilendo che il soggetto passivo dell'accisa e dell'addizionale è il fornitore di energia e che, in via ordinaria, solo quest'ultimo può chiedere il rimborso all'amministrazione finanziaria. Il consumatore finale, sul quale il tributo è traslato come componente del prezzo, può agire con l'ordinaria azione di ripetizione nei confronti del fornitore; può rivolgersi direttamente all'amministrazione soltanto se allega che l'azione contro il fornitore è oltremodo gravosa, circostanza non dedotta nel caso concreto. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito respingendo il ricorso introduttivo della contribuente per difetto di legittimazione alla domanda di rimborso. Il terzo motivo del ricorso principale e il secondo motivo incidentale, relativi alla compatibilità dell'addizionale con la direttiva 2008/118/CE, sono rimasti assorbiti. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate per la peculiarità della questione e l'assenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato.

Norme richiamate

  • art. 329, comma 2, c.p.c.

    Questa Corte ha già dichiarato che, ove l’Ufficio impositore “soccombente nel merito in primo grado, abbia appellato la sentenza del giudice tributario senza formulare alcuna eccezione sulla giurisdizione, così ponendo in essere un comportamento incompatibile con la volontà di eccepire il difetto di giurisdizione e prestando acquiescenza al capo implicito sulla giurisdizione della sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 329 c.p.c., comma 2”, su tale questione si costituisce un giudicato implicito interno che rende inammissibile la contestazione della giurisdizione postulata nelle precedenti sentenze di merito.

    La mancata contestazione della giurisdizione in appello, da parte della parte soccombente nel merito in primo grado, comporta acquiescenza al capo implicito sulla giurisdizione e forma giudicato interno, precludendone la contestazione in cassazione.

  • art. 14, comma 2, D.Lgs. n. 504/1995 (TUA)

    Peraltro più recentemente la questione è stata nuovamente affrontata e risolta nel medesimo senso da Cass. sez.V 24.05.2019 n. 14200, con la quale è stato enunciato il seguente principio di diritto, che qui si intende ribadire: “Le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6 comma 3 (nel testo applicabile ratione temporis), sono dovute, al pari delle accise, dal fornitore al momento della fornitura dell’energia elettrica al consumatore finale e, ne caso di pagamento indebito, unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborsoall’Amm.ne Finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14 e della L. n. 428 del 1990, art. 29, comma 2, è il fornitore.

    In caso di pagamento indebito dell'accisa o dell'addizionale sull'energia elettrica, il fornitore, soggetto passivo del rapporto tributario, è in via ordinaria l'unico legittimato a chiedere il rimborso all'amministrazione finanziaria.

  • art. 14, comma 2, ultimo periodo, D.Lgs. n. 504/1995 (TUA)

    Tale norma, piuttosto che costituire, come argomentato dalla CTR, il fondamento di una libera scelta da parte del terzo consumatore di esperire l’azione di rimborso o quella di restituzione di quanto pagato in rivalsa, ha la diversa funzione di fissare un diverso e più stringente termine di decadenza per l’attivazione del rimborso da parte del soggetto passivo d’imposta, e cioè il produttore dell’energia.

    La previsione del rimborso richiesto dal fornitore dopo la condanna alla restituzione al consumatore non attribuisce a quest'ultimo una scelta tra rimborso tributario diretto e azione civilistica; stabilisce invece un termine di decadenza specifico per il fornitore.

  • art. 29, comma 2, L. n. 428/1990

    Per il rimborso dei tributi rilevanti per l’ordinamento comunitario opera, invece, la L. n. 428 del 1990, art. 29, comma 2, il quale stabilisce che “i diritti doganali all’importazione, le imposte di fabbricazione, le imposte di consumo, il sovrapprezzo dello zucchero e i diritti erariali riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie sono rimborsati a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti, circostanza che non può essere assunta dagli uffici tributari a mezzo di presunzioni”.

    Il rimborso dei tributi riscossi in base a disposizioni nazionali incompatibili con il diritto dell'Unione è dovuto salvo che l'onere sia stato trasferito ad altri; tale trasferimento non può essere affermato dagli uffici tributari mediante presunzioni. La disposizione opera nel quadro della legittimazione del soggetto passivo individuato dalla disciplina dell'accisa.

  • art. 53, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 504/1995 (TUA)

    Dal combinato disposto delle menzionate disposizioni emerge che il soggetto passivo dei rapporto tributario è solo il fornitore di energia, tenuto verso l’Erario al pagamento dell’accisa come anche della relativa addizionale, avendo il legislatore inteso concentrare l’imposizione e il relativo controllo su pochi soggetti, ossia i produttori o gli importatori dei prodotti (Cass. Sez.V, 6.08.2014 n. 17627).

    Il fornitore che fattura l'energia ai consumatori finali è soggetto passivo dell'accisa e dell'addizionale nei confronti dell'erario; il consumatore finale non entra per ciò solo nel rapporto tributario.

  • art. 56, comma 1, D.Lgs. n. 504/1995 (TUA)

    E non è priva di rilievo la disciplina della modalità di pagamento (art. 56 TUA, comma 1) per cu “l’imposta è versata dal fabbricante direttamente in tesoreria, con diritto di rivalsa sui consumatori”, dalla quale ancora emerge l’estraneità di questi ultimi al pagamento dell’accisa.

    Il versamento diretto all'erario da parte del soggetto obbligato e il distinto diritto di rivalsa sui consumatori confermano che il consumatore sopporta eventualmente il costo economico del tributo, ma non è per questo debitore dell'imposta nel rapporto tributario.

  • art. 6, comma 3, D.L. n. 511/1988

    Peraltro più recentemente la questione è stata nuovamente affrontata e risolta nel medesimo senso da Cass. sez.V 24.05.2019 n. 14200, con la quale è stato enunciato il seguente principio di diritto, che qui si intende ribadire: “Le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6 comma 3 (nel testo applicabile ratione temporis), sono dovute, al pari delle accise, dal fornitore al momento della fornitura dell’energia elettrica al consumatore finale e, ne caso di pagamento indebito, unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborsoall’Amm.ne Finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14 e della L. n. 428 del 1990, art. 29, comma 2, è il fornitore.

    L'addizionale sul consumo di energia elettrica è dovuta dal fornitore al momento della fornitura al consumatore finale e, se pagata indebitamente, il rimborso tributario spetta in via ordinaria al fornitore.

  • art. 384 c.p.c.

    In conclusione, l’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale e del primo motivo di quello incidentale comporta la cassazione della sentenza impugnata, in relazione all’erronea interpretazione con essa attribuita alla normativa esaminata; peraltro, non essendo necessaria l’acquisizione di ulteriori elementi di fatto, la Corte è in grado, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., di decidere la causa anche nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo.

    Quando la cassazione della decisione non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere la causa nel merito.

Massime di principio

  • Nel regime delle accise sull'energia elettrica, il fornitore che fattura l'energia al consumatore finale è il soggetto passivo del rapporto tributario e l'unico legittimato, in via ordinaria, a chiedere all'amministrazione finanziaria il rimborso dell'accisa o della relativa addizionale indebitamente versata.
  • La traslazione economica del tributo sul consumatore finale attraverso il prezzo o la rivalsa non trasferisce al consumatore la soggettività passiva tributaria né, di per sé, la legittimazione all'azione di rimborso fiscale. Il consumatore può normalmente agire con l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito nei confronti del fornitore.
  • Il consumatore finale può chiedere direttamente il rimborso all'amministrazione finanziaria soltanto se deduce che l'azione ordinaria contro il fornitore è oltremodo gravosa, nel rispetto del principio unionale di effettività; nel caso deciso tale circostanza non era stata allegata.
  • La previsione che consente al fornitore, condannato a restituire al consumatore l'accisa indebitamente addebitata, di domandarne il rimborso entro un termine specifico non riconosce al consumatore una libera alternativa tra azione tributaria e azione civilistica: disciplina il termine per il rimborso richiesto dal soggetto passivo.
  • La parte che, soccombente nel merito in primo grado, propone appello senza contestare la giurisdizione presta acquiescenza al capo implicito sulla giurisdizione; il giudicato interno così formatosi rende inammissibile la contestazione sollevata per la prima volta in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieRimborsi
RamiTributi
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.