Sentenza n. 1602/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di archiviazione della revoca del visto di ingresso per flussi stagionali, fondato su una segnalazione nel Sistema di Informazione Schengen
Esito
Favorevole al resistente (autorità di frontiera)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del visto di ingresso rilasciato dal Consolato d'Italia a Tunisi, deducendo eccesso di potere, sviamento, contraddittorietà della motivazione e difetto di istruttoria. Ha sostenuto che l'Amministrazione avesse commesso un errore di persona, riferendo la segnalazione SIS a un soggetto diverso, poiché l'attestazione del Servizio per i Sistemi Informativi Interforze del 21 novembre 2024 non evidenziava segnalazioni a suo carico. Ha inoltre censurato la lacunosità della motivazione, per non avere indicato l'autorità che aveva inserito la segnalazione né la durata del divieto di ingresso. La precedente mancanza di rilievi ostativi in occasione dei controlli propedeutici al rilascio del visto è stata prospettata come ulteriore elemento dimostrativo dell'errore amministrativo.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le censure. I controlli de visu svolti dalla Polizia di Frontiera hanno accertato che il ricorrente, censito anche con un alias, era destinatario di un precedente respingimento disposto dal Questore di Catania il 27 novembre 2020 e di una segnalazione di inammissibilità nello spazio Schengen, inserita dalla Questura di Catania nel SIS II, con divieto di ingresso fino al 6 novembre 2026. Il verbale della Polizia di Frontiera è stato ritenuto assistito dall'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico ai sensi dell'art. 2700 c.c., facendo fede fino a querela di falso quanto attestato dai pubblici ufficiali in relazione alle attività da essi direttamente compiute; tale querela non era stata proposta. L'attestazione prodotta dal ricorrente è stata invece considerata dotata di valore meramente presuntivo e comunque superata dal verbale dell'autorità di frontiera. Accertata l'esistenza della segnalazione ostativa, il giudice ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 4, comma 6, d.lgs. 286/1998, che impedisce l'ingresso agli stranieri segnalati ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, sicurezza nazionale o tutela delle relazioni internazionali. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 1.500 euro, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 34, paragrafi 1 e 4, Regolamento CE n. 810/2009
Richiamato quale fondamento della revoca del visto in presenza dei presupposti ostativi all'ingresso.
artt. 4 e 5, comma 8-bis, d.lgs. n. 286/1998
Richiamati tra le disposizioni applicate per il rilascio e la revoca del titolo di ingresso.
artt. 5, 6 e 6-bis d.P.R. n. 394/1999
Richiamati tra le disposizioni regolamentari applicate alla vicenda del visto e dell'ingresso dello straniero.
art. 10, comma 2, d.lgs. n. 286/1998
Base normativa del precedente provvedimento di respingimento adottato nei confronti del ricorrente.
artt. 24 e 25 Regolamento UE n. 2018/1861
Fondamento della segnalazione di inammissibilità nello spazio Schengen inserita nel SIS II.
art. 4, comma 6, d.lgs. n. 286/1998
Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad accordi o Convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.
La segnalazione ai fini del respingimento o della non ammissione costituisce ragione ostativa all'ingresso nel territorio nazionale.
art. 2700 c.c.
Il verbale dell'autorità di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza dell'atto e dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti nell'esercizio delle sue funzioni.
Massime di principio
- Il verbale redatto da pubblici ufficiali in relazione ad accertamenti compiuti direttamente nell'esercizio delle funzioni istituzionali ha efficacia probatoria privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c. e fa fede fino a querela di falso sui fatti attestati come direttamente constatati o compiuti.
- Un'attestazione amministrativa che escluda la presenza di una segnalazione nel SIS ha valore meramente presuntivo e può essere superata da un verbale fidefaciente dell'autorità di frontiera che, sulla base di controlli identificativi e degli alias risultanti dai sistemi informativi, accerti l'effettiva riferibilità della segnalazione allo straniero.
- La segnalazione di uno straniero nel SIS II ai fini della non ammissione nello spazio Schengen costituisce, ove effettivamente riferibile alla persona interessata, una ragione ostativa all'ingresso in Italia ai sensi dell'art. 4, comma 6, d.lgs. 286/1998.
- La mancata rilevazione di una ragione ostativa in occasione di precedenti controlli o del rilascio del visto non dimostra, di per sé, l'illegittimità del successivo provvedimento di revoca quando controlli successivi accertino l'esistenza e la riferibilità della segnalazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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