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Sentenza

Sentenza n. 13255/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento (i) del Decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15.9.2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi Allegati A, B, C e D; (ii) del Decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; e per quanto occorrer possa (iii) della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.9.2019, che ha previsto una ricognizione, da parte degli Enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; (iv) dell''Accordo del 7.11.2019 e relativi allegati, siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell''art. 9 ter, d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6.8.2015, n. 125, con il quale sono stati individuati, tra l''altro, i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per i predetti anni il tetto di spesa di ciascuna Regione al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; (v) dell''intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; (vi) della Determinazione n. 1356 prot. n. 26987 del 28 novembre 2022 della Direzione Generale della Sanità, Assessorato dell''Igiene e Sanità e dell''Assistenza Sociale della Regione Sardegna, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'' art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell''art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall''art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell''Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Modalità di pagamento.”; di ogni atto presupposto, connesso e conseguente anche non conosciuto, ivi incluse le deliberazioni delle Aziende Sanitarie Regionali con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici.

Giustizia amministrativa202303202

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti statali e regionali relativi al payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, inclusi la certificazione del superamento del tetto di spesa, le linee guida e la determinazione regionale di riparto degli oneri

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, la circolare ministeriale del 29 settembre 2019, l'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, le intese della Conferenza delle Regioni e della Conferenza Stato-Regioni del settembre 2022, la determinazione della Regione Sardegna del 28 novembre 2022 e gli atti presupposti e conseguenti concernenti il payback per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Nel corso del giudizio è entrato in vigore l'art. 7 d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, che ha previsto l'estinzione dell'obbligazione delle aziende mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. La ricorrente ha depositato la documentazione del versamento e ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione. Dal testo non risultano specifici motivi di illegittimità articolati nel ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto che il versamento della quota ridotta prevista dall'art. 7 d.l. n. 95/2025, effettuato e documentato dalla ricorrente, abbia fatto venir meno l'interesse alla decisione, ma non integri la cessazione della materia del contendere. Secondo il giudice, la cessazione della materia del contendere si verifica, per espressa previsione normativa, quando la definizione agevolata è accertata e fatta constare in giudizio dalle Regioni o dalle Province autonome; quando invece il pagamento è comprovato dalla parte ricorrente, si configura l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il pagamento ridotto realizza un bene della vita diverso dall'eliminazione degli atti impugnati. Le spese sono state compensate in ragione della natura processuale della decisione.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    È la disciplina richiamata quale base degli obblighi di payback posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    Individua i provvedimenti regionali e provinciali cui si riferisce la definizione agevolata prevista dalla disciplina sopravvenuta.

  • art. 7 d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla l. n. 118/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ...

    Il versamento integrale della quota ridotta estingue l'obbligazione delle aziende e preclude ulteriori azioni giurisdizionali sugli importi relativi agli anni considerati. La norma distingue il caso in cui la definizione agevolata sia accertata dalle Regioni, che determina cessazione della materia del contendere, dal caso in cui sia comprovata dalla parte, che determina improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione del ricorso nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, una disciplina sopravvenuta consente di definire in via agevolata l'obbligazione oggetto della controversia e la parte ricorrente versa l'importo ridotto, viene meno l'interesse alla decisione sull'impugnazione degli atti originari.
  • La definizione della controversia mediante pagamento ridotto non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere: questa si configura, secondo la disciplina speciale, quando l'avvenuto versamento è accertato e fatto constare in giudizio dalla Regione o dalla Provincia autonoma competente.
  • Se il pagamento dell'importo ridotto è documentato direttamente dalla parte ricorrente, l'esito processuale è l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il pagamento realizza un bene della vita diverso dall'annullamento degli atti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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