Ordinanza n. 1916/2026 - Roma, Sezione 4
per l’annullamento della determinazione n. 0387090 del 18 dicembre 2024 (All.1) del Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza, con cui è stata disposta l’esclusione del Sig. -OMISSIS- dalla procedura concorsuale bandita con determinazione n. 58820 del 24 febbraio 2025, per ritenuta assenza dei requisiti morali e di condotta ex art. 2, comma 1, lett. b), punto 9, del bando di concorso. nonché di ogni atto connesso, presupposto e conseguenziale, anche non conosciuto, ivi inclusi i verbali, pareri e determinazioni istruttorie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione da una procedura concorsuale per assenza dei requisiti morali e di condotta
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione con cui il Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza ne ha disposto l’esclusione da una procedura concorsuale, ritenendo insussistenti i requisiti morali e di condotta previsti dall’art. 2, comma 1, lett. b), punto 9, del bando. L’esclusione era motivata dal fatto che, il 28 gennaio 2024, il candidato si era posto alla guida di un autoveicolo senza cintura di sicurezza dopo avere assunto benzodiazepine, in assenza di specifica prescrizione medica, provocando un sinistro stradale con danni anche alle persone coinvolte. Il ricorso è stato proposto anche contro gli atti connessi, presupposti e conseguenziali. In sede cautelare il ricorrente ha chiesto la sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, giudicando non irragionevole la scelta dell’amministrazione di escludere il candidato in applicazione dei rigorosi standard comportamentali propri della Guardia di Finanza. Il comportamento contestato — guida senza cintura dopo l’assunzione non prescritta di sostanza psicotropa, con concreta causazione di un sinistro e danni alle persone — è stato ritenuto idoneo a giustificare, almeno in questa fase, la valutazione negativa sui requisiti morali e di condotta. L’insussistenza del fumus ha reso irrilevante l’esame del periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, lett. b), punto 9, del bando di concorso
requisiti morali e di condotta
La disposizione del bando è stata ritenuta applicabile a una condotta consistente nella guida senza cintura dopo l’assunzione non prescritta di benzodiazepine, con provocazione di un sinistro e danni alle persone, in ragione dei rigorosi standard comportamentali richiesti dalla Guardia di Finanza.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale della domanda cautelare incidentale; la misura è stata negata per insussistenza del fumus boni iuris.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la non manifesta irragionevolezza della valutazione dell’amministrazione sull’assenza dei requisiti morali e di condotta di un candidato è sufficiente a escludere il fumus boni iuris quando la condotta accertata denoti una significativa violazione degli standard comportamentali richiesti per l’accesso a un corpo militare o di polizia.
- Quando il fumus boni iuris è ritenuto insussistente, l’esame del periculum in mora diviene irrilevante ai fini della decisione sulla domanda cautelare.
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