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Sentenza

Sentenza n. 1069/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza n. 1040/2024 emessa dal Giudice Unico del Lavoro del Tribunale di Avellino il 07.11.2024 all’esito del procedimento iscritto al NRG 3846/2022 Lav.;

Giustizia amministrativa202501969

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino che aveva riconosciuto il diritto dei ricorrenti all’attribuzione della Carta docente e all’accredito delle somme corrispondenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Avellino, notificata al Ministero e passata in giudicato, con la quale era stato accertato il loro diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti per determinate annualità scolastiche, con condanna del Ministero, previa emissione della Carta docente, all’accredito di somme comprese tra euro 1.500,00 ed euro 2.500,00 per ciascun beneficiario. Hanno dedotto il perdurante inadempimento dell’Amministrazione e chiesto che fosse ordinata l’integrale esecuzione del giudicato, con assegnazione di un termine, corresponsione degli importi dovuti oltre interessi e nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il ricorso è stato notificato e depositato il 3 dicembre 2025. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma e non ha fornito prova dell’avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ricevibile, perché depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notificazione all’Amministrazione, ai sensi degli articoli 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a., e ammissibile, essendo decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’articolo 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione dei titoli esecutivi comportanti il pagamento di somme da parte delle amministrazioni statali. Nel merito, ha accertato che il titolo era stato correttamente notificato, era passato in giudicato e non risultava eseguito. Il Ministero, pur costituito, non aveva dimostrato l’avvenuto pagamento; il relativo onere probatorio gravava sull’Amministrazione, secondo il principio richiamato dalla giurisprudenza civile sull’adempimento delle obbligazioni. Il ricorso è stato quindi accolto. Il Ministero è stato obbligato a dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. In caso di ulteriore inottemperanza è stato nominato Commissario ad acta il dirigente della Direzione Generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario e con ulteriori sessanta giorni per l’esecuzione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce il fondamento del diritto alla Carta docente riconosciuto dal giudicato civile azionato in ottemperanza.

  • art. 45, comma 1, c.p.a.

    Richiamato insieme all’articolo 87, comma 3, c.p.a. per ritenere tempestivo il deposito del ricorso per ottemperanza entro quindici giorni dalla notificazione all’Amministrazione.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Concorre a fondare il termine perentorio di quindici giorni per il deposito del ricorso per ottemperanza notificato all’Amministrazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto

    Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni è presupposto per l’ammissibilità dell’azione esecutiva nei confronti dell’Amministrazione statale.

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza consente di imporre all’Amministrazione l’esecuzione integrale del giudicato e di nominare, in caso di ulteriore inerzia, un Commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile nei confronti di un’amministrazione statale quando il titolo esecutivo comportante il pagamento di somme sia stato notificato e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’articolo 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
  • Quando l’Amministrazione sostiene, anche implicitamente, di avere adempiuto a un giudicato, grava su di essa l’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento; la mera costituzione formale non è sufficiente.
  • Accertata la notificazione e il passaggio in giudicato del titolo, nonché l’assenza di prova dell’esecuzione, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’Amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al decisum entro un termine determinato.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, condizionandone l’insediamento alla scadenza infruttuosa del termine assegnato all’Amministrazione e a una formale richiesta della parte interessata.
  • Il Commissario ad acta può essere incaricato di compiere tutti gli atti necessari all’esecuzione del giudicato, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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