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Ordinanza

Ordinanza n. 375/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE - del verbale n. -OMISSIS- di prot. del 26 novembre 2025 della Commissione di riesame per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, notificato a mezzo pec il 28 novembre 2025

Giustizia amministrativa202515492

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal concorso per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri, fondata su un giudizio di inidoneità psico-fisica per indice di massa corporea superiore a 30

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il verbale della Commissione di riesame per gli accertamenti psico-fisici, contestando il giudizio di inidoneità al reclutamento fondato sulla rilevazione di un indice di massa corporea pari a 30,4, ritenuto causa di non idoneità ai sensi dell'art. 582 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 e della direttiva tecnica approvata con decreto ministeriale 4 giugno 2014. Il ricorrente ha prodotto documentazione medica diretta a dimostrare l'insussistenza della causa di inidoneità, sostenendo in particolare che l'eccesso ponderale fosse prevalentemente riconducibile alla massa muscolare e non a un'eccedenza di massa grassa.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di annullamento né ha deciso sulla sospensione dell'atto. Ha disposto, ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., una verificazione in contraddittorio affidata alla Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare. La verificazione dovrà accertare la sussistenza, l'entità e gli eventuali riflessi menomanti della causa di imperfezione relativa all'eccesso ponderale, verificando in particolare se esso dipenda prevalentemente dalla massa muscolare o dalla massa grassa, nonché indicare il codice attribuibile al candidato e la sua idoneità o meno al reclutamento sotto tale profilo. Sono state disciplinate le modalità di partecipazione delle parti, la possibilità di nominare un consulente tecnico e l'obbligo di depositare la relazione entro il 20 febbraio 2026. La decisione sulle spese, comprese quelle della verificazione, è stata differita. È stata inoltre disposta la protezione dei dati personali e sanitari mediante oscuramento delle generalità e delle informazioni idonee a rivelare lo stato di salute.

Norme richiamate

  • art. 582 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90

    La disposizione è richiamata quale fonte della causa di non idoneità al servizio militare relativa all'indice di massa corporea superiore a 30.

  • Decreto Ministeriale 4 giugno 2014

    Direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare

    La direttiva tecnica è richiamata quale disciplina tecnica applicabile all'accertamento delle imperfezioni e infermità rilevanti ai fini dell'idoneità militare.

  • artt. 19 e 66 c.p.a.

    vada disposta verificazione

    Le disposizioni costituiscono la base processuale per disporre la verificazione tecnica in contraddittorio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute

    La norma è richiamata a fondamento della tutela dei dati personali e sanitari mediante oscuramento in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    dati idonei a rivelare lo stato di salute

    Le disposizioni sono richiamate per la protezione dei dati relativi alla salute contenuti nel provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101

    La disposizione è richiamata insieme alla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Quando la legittimità di un giudizio di inidoneità psico-fisica al reclutamento militare dipende da un accertamento tecnico controverso, il giudice amministrativo può disporre una verificazione in contraddittorio per accertare la sussistenza, l'entità e gli effetti menomanti della condizione rilevata.
  • Nel verificare l'idoneità fisica fondata sul superamento di una soglia di indice di massa corporea, l'accertamento tecnico può dover distinguere se l'eccesso ponderale derivi prevalentemente dalla massa muscolare oppure da un eccesso di massa grassa, ove tale distinzione sia rilevante secondo la disciplina tecnica applicabile.
  • La verificazione deve consentire alle parti di partecipare alle operazioni, anche mediante un proprio consulente tecnico, e i relativi rilievi devono essere riportati a verbale.
  • Quando un provvedimento giurisdizionale contiene dati idonei a rivelare lo stato di salute, la sua eventuale diffusione deve avvenire con oscuramento delle generalità e degli altri dati sanitari tutelati dalla normativa sulla protezione dei dati personali.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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